IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302; Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo; Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, modificato in data 29 marzo 1989, con il quale sono state determinate le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie; Ritenuto necessario procedere alla determinazione, per il biennio 1993-94, della misura del contributo anzidetto; Sentito ai sensi di legge ed in via d'urgenza, il parere della Commissione centrale per le cooperative; Decreta: Art. 1. Il contributo dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie verra' corrisposto, per il biennio 1993-94, nella misura sottoindicata e con le medesime modalita' di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 citato in premessa ad eccezione, per quanto concerne la riscossione, delle modalita' di versamento dei contributi di pertinenza del Ministero che verranno versati presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato. In tal senso deve ritenersi modificato l'art. 7 del citato decreto ministeriale 8 ottobre 1973. Per il biennio cui si riferisce il presente decreto il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 viene fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dalla scadenza di detto termine decorrera' quello previsto dall'art. 5 del citato decreto. a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento o un capitale versato non superiore a L. 500.000 o un fatturato non superiore a L. 1.000.000.000: L. 350.000; b) enti cooperativi con numero di soci superiore a cento e non superiore a mille o un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 1.000.000.000 e non superiore a L. 4.000.000.000: L. 900.000; c) enti cooperativi con numero di soci superiore a mille o un capitale versato superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 4.000.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.000: L. 1.800.000; d) enti cooperativi con un fatturato superiore a L. 30.000.000.000: L. 3.000.000.