Il CIPI, nella seduta del 20 novembre 1992, ha  deliberato  quanto
segue:
    1)  la  societa'  N.C.S.  Produzione  imbottigliamento S.r.l. ora
Terme di Recoaro S.p.a., con sede in Canzo (Como) e  stabilimento  di
Castrocielo (Frosinone), non puo' ritenersi successivamente al giugno
1990  in  condizione di ristrutturazione aziendale ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77;
    2) non e' accertata la  sussistenza  della  condizione  di  crisi
aziendale   della   societa'   ASA  Confezioni  S.a.s.,  con  sede  e
stabilimento di Napoli a decorrere dal 1 luglio 1989;
    3) l'impresa Badia S.r.l., con sede in S.  Benedetto  del  Tronto
(Ascoli  Piceno)  e stabilimento di Badia Polesine (Rovigo), non puo'
ritenersi in condizione di crisi aziendale, a decorrere dal 15 aprile
1991.
   Avverso  tutti  i  suddetti  provvedimenti  e'   ammesso   ricorso
straordinario   o   ricorso  giurisdizionale  entro,  rispettiamente,
centoventi e sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei
provvedimenti stessi;
    4) non e' accertata la  sussistenza  della  condizione  di  crisi
aziendale  della  societa'  Hermalux  immobiliare  S.p.a.,  con  sede
aziendale di Migliarino Pisano, a decorrere dal 1 agosto 1989.