Il CIPI, nella seduta del 20 novembre 1992, ha deliberato quanto segue: 1) la societa' N.C.S. Produzione imbottigliamento S.r.l. ora Terme di Recoaro S.p.a., con sede in Canzo (Como) e stabilimento di Castrocielo (Frosinone), non puo' ritenersi successivamente al giugno 1990 in condizione di ristrutturazione aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77; 2) non e' accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della societa' ASA Confezioni S.a.s., con sede e stabilimento di Napoli a decorrere dal 1 luglio 1989; 3) l'impresa Badia S.r.l., con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Badia Polesine (Rovigo), non puo' ritenersi in condizione di crisi aziendale, a decorrere dal 15 aprile 1991. Avverso tutti i suddetti provvedimenti e' ammesso ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale entro, rispettiamente, centoventi e sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei provvedimenti stessi; 4) non e' accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della societa' Hermalux immobiliare S.p.a., con sede aziendale di Migliarino Pisano, a decorrere dal 1 agosto 1989.