IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visti gli articoli 14, 15 e 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Considerato che l'art. 14, secondo comma, della citata legge n. 46 dispone che gli interventi del Fondo abbiano per oggetto programmi di innovazione comprendenti "attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate"; Vista la deliberazione 30 marzo 1983, nel testo modificato dalla deliberazione 24 marzo 1988, n. 144, che prevede i livelli di intervento del Fondo per i programmi giudicati innovativi e per quelli giudicati altamente innovativi; Vista la nota n. 7985 del 17 giugno 1992, con la quale la Commissione delle Comunita' europee propone al Governo italiano, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, del trattato istitutivo della CEE, che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica finanzi unicamente i programmi conformi alla definizione di "sviluppo" di cui all'allegato I della "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" (Comunicazione della Commissione n. 83/02 del 1986) e che l'aiuto finanziario ai programmi di innovazione - compresi quelli "Eureka" - non superi l'intensita' del 25% ESL (Equivalente sovvenzione lorda) calcolato sulla base del costo reale del programma; Considerato che la proposta, sopraindicata, della Commissione determina l'esigenza di precisare che le attivita' (progettuazione, sperimentazione, sviluppo in senso stretto, preindustrializzazione) rientranti nella nozione di innovazione tecnologica, indicate nella legge nazionale del 1982, devono rientrare, parimenti, nella nozione di sviluppo posta dalla "Disciplina comunitaria", sopravvenuta nel 1986, nonche' l'esigenza di prevedere che gli interventi del Fondo, aventi forma di mutuo a tasso agevolato ed eventualmente anche di contributo e commisurati al costo ammesso, non superino, in ciascun caso di applicazione, l'intensita' agevolativa del 25% sottoforma di equivalente sovvenzione lorda, commisurata al costo reale del programma; Visto l'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che dispone che, per i programmi di innovazione comportanti una spesa non superiore a 10 miliardi di lire, le agevolazioni siano concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerata, l'esigenza di applicare l'indice di compatibilita' finanziaria prospettica anche nei casi in cui i programmi di innovazione comportino una spesa non superiore a 10 miliardi di lire; Decreta: 1. Le attivita' (progettazione, sperimentazione, sviluppo in senso stretto, preindustrializazione) comprese nei programmi di innovazione tecnologica, finanziati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 e dagli atti generali di attuazione ad essa relativi, devono essere conformi alla nozione di "sviluppo" posta dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 83/02 del 1986, recante la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo". Pertanto tali attivita' devono essere volte a creare prodotti, processi di produzione o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, fino a - ma senza comprendere - l'applicazione industriale e lo sfruttamento commerciale. Esse includono, normalmente, progetti pilota e progetti dimostrativi, nonche' il necessario lavoro di sviluppo ulteriore e culminano in un insieme di informazioni relative alla produzione o in un suo equivalente. 2. La misura degli interventi finanziari del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, espressa dalla deliberazione CIPI del 30 marzo - nel testo modificato dalla deliberazione 24 marzo 1988 n. 144 - quale percentuale del costo ammesso (nella forma base di intervento, rappresentata dal finanziamento a tasso agevolato), non puo' superare, in ciascun caso di applicazione, l'intensita' agevolativa del 25% ESL (Equivalente sovvenzione lorda) rapportato al costo reale del programma. Al limite del 25% dell'equivalente sovvenzione lorda, rapportato al costo reale del programma, sono sottoposte anche le iniziative di innovazione tecnologica rientranti in progetti Eureka. 3. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare di 10 miliardi verranno considerati come unico programma anche progetti che presentino fra loro correlazioni particolarmente significative. Il testo della deliberazione 30 novembre 1983, integrato dalla deliberazione 12 marzo 1991, e' ulteriormente integrato con il seguente comma: "per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non superiore a 10 miliardi di lire, l'entita' e le modalita' di adeguamento del capitale necessario per soddisfare i requisiti di accesso all'agevolazione, sono determinate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato". 4. Per i programmi di innovazione tecnologica comportanti una spesa superiore ai 10 miliardi di lire, la proposta che il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato formulera' a questo Comitato assegnera' particolare rilievo alla interrelazione tra programmi di ricerca applicata e programmi di innovazione tecnologica, agli effetti economici e finanziari derivanti dall'applicazionedell'innovazione nell'impresa, ai prevedibili risultati in termini di sviluppo aziendale ed occupazionale. 5. La documentazione di cui al citato art. 37 della legge n. 317/91 deve essere inviata in allegato ad una relazione riepilogativa che contenga tutte le informazioni necessarie, comprese quelle relative alle risorse finanziarie realmente disponibili a copertura dei fabbisogni correlati ai programmi sottoposti al suo esame. Resta confermato l'obbligo della relazione annuale di cui al punto 3 della delibera 24 marzo 1988. Roma, 23 dicembre 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO