IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la delibera del senato accademico del 30 aprile 1992, intesa ad estendere ai docenti, agli assistenti e ai ricercatori universitari dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore il trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti civili dello Stato di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 4 maggio 1992; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1992 in merito al trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti civili dello Stato di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico L'ex art. 42 (ora 53) del vigente statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore inserito nella parte III "degli insegnanti" e l'ex art. 56 (ora 67) inserito nella parte IV "dei lettori, aiuti, assistenti e ricercatori" sono soppressi e sostituiti come segue: Art. 53 (ex 42). - Ai professori in servizio presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore si applica ai fini del trattamento di quiescenza la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle universita' statali. Art. 67 (ex 56). - Ai ricercatori universitari ed agli assistenti in servizio presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore si applica ai fini del trattamento di quiescenza la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle universita' statali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 22 dicembre 1992 Il rettore: BAUSOLA