IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1992,
n. 231, relativo a  problemi  sanitari  e  di  polizia  sanitaria  in
materia  di  importazione  di  animali  della specie bovina e suina e
carni fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Viste  le  decisioni  della  Commissione  92/460/CEE,   92/461/CEE,
92/462/CEE,  92/463/CEE,  92/401/CEE,  relative  alle  condizioni  di
polizia  sanitaria  e  alla   certificazione   veterinaria   cui   e'
subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e
suina  rispettivamente  dalla Svizzera, Svezia, Finlandia, Islanda, e
Norvegia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali
nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti
in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e
suina, e' autorizzata l'importazione dall'Islanda, Finlandia, Svezia,
Svizzera e Norvegia, di:
   a)  animali  domestici  della   specie   bovina   destinati   alla
riproduzione   o  alla  produzione  che  rispondono  alle  condizioni
sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato A, che li  deve
scortare;
   b)   animali   domestici   della   specie  bovina  destinati  alla
macellazione che rispondono alle  condizioni  sanitarie  fissate  nel
certificato di cui all'allegato B, che li deve scortare;
   c)   animali   domestici   della   specie   suina  destinati  alla
riproduzione o all'ingrasso che rispondono alle condizioni  sanitarie
fissate nel certificato di cui all'allegato C, che li deve scortare;
   d)   animali   domestici   della   specie   suina  destinati  alla
macellazione che rispondono alle  condizioni  sanitarie  fissate  nel
certificato di cui all'allegato D, che li deve scortare.