IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla
registrazione  degli  atti   da   prodursi   al   pubblico   registro
automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:
    a)  un  compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni
formalita' eseguita, di L.  910,  se  relativa  a  scritture  private
autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;
    b)  l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze
e con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi,  in
base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della
vita,  intervenute  rispetto  al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in
corso alla data di approvazione della legge stessa;
  Vista la sentenza della Corte  di  cassazione  n.  8770/90  del  31
maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990;
  Vista  la  nota  del  15  dicembre  1992,  n.  1998/P, con la quale
l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato  che  la  variazione
percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, gia' indici del costo della vita,
verificatasi   nel   trimestre  ottobre-dicembre  1991,  rispetto  al
trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 313,2;
  Considerato che per l'anno  1992  occorre  adeguare  alla  suddetta
variazione  percentuale  i  compensi  spettanti  all'Automobile  club
d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977,  n.
952;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  ogni  formalita'  richiesta  nell'anno 1992, anche se eseguita
nell'anno  successivo,  i  compensi  spettanti  all'Automobile   club
d'Italia  a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre
1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del  terzo  comma  dello  stesso
articolo, del 313,2%.