IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 gennaio 1992; Vista la proposta di modifica dello statuto approvata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Milano concernente l'istituzione del diploma universitario in scienze infermieristiche; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 10 luglio 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra citati, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato: Art. 1. Al titolo XI "Diplomi universitari", l'art. 80 e' cosi' riformato: "La facolta' di medicina e chirurgia conferisce i seguenti diplomi universitari: tecnico di laboratorio biomedico; ortottista ed assistente in oftalmologia; scienze infermieristiche.