IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254; Vista la richiesta della So.G.A.S. S.p.a., volta ad ottenere l'istituzione di una Sezione doganale presso l'aeroporto di Reggio Calabria; Considerata la disponibilita' della suddetta societa' a fornire presso il predetto scalo aeroportuale, all'Amministrazione finanziaria le strutture occorrenti per l'attivazione in loco di un ufficio doganale, cosi' come previsto dal citato art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 43/73; Ravvisata l'opportunita' di aderire alla richiesta di istituire una Sezione doganale presso l'aeroporto di Reggio Calabria, al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori della zona; Decreta: Art. 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una sezione doganale presso l'aeroporto di Reggio Calabria dipendente dalla dogana di Reggio Calabria - circoscrizione di Reggio Calabria, denominata sezione doganale aeroporto dello Stretto. Le facolta' della sezione doganale saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del predetto art. 9, dal capo della circoscrizione doganale di Reggio Calabria competente per territorio. Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9.