Con decreto ministeriale n. 1/11829 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.661.032.745, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico richiesto iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11762 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 47.785.036.926, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 47.802.580.160 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lecce dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11659 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 50.194.190.151, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 83.656.983.585, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 83.719.084.547 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11490 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 91.899.440.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 91.906.093.402 iscritto a nome della ditta Metalli rigenerati S.r.l. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11699 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.895.195.049, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.914.617.568 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11049 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Matera e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.708.894.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.715.881.286 iscritto a nome della ditta Altoionio Soc. coop. a r.l. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Matera dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11993 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.116.831.866, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 3.528.053.110, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.561.786.860 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/12346 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 50.766.373.150, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 50.794.007.647 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11828 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bologna e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.494.328.800, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 2.490.548.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.493.896.195 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bologna dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11308 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Padova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 52.791.779.340, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 52.796.678.630 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Padova dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/11977 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.077.660.000, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 23.462.768.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 23.801.968.000 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/12349 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Terni e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 277.580.160, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 469.263.360, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 474.009.030 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Terni dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/12609 del 28 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.067.224.997, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.120.343.471 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/12536 del 28 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 721.015.500, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 726.194.798 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Taranto dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/13389 del 23 dicembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Bari e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.525.255.593, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 3.156.569.492, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.168.437.598 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bari dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/13557 del 2 gennaio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 546.830.400, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 911.384.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 914.492.950 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lecce dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.