Con  decreto  ministeriale  n.  1/11829  del  19 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 8.661.032.745,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
richiesto iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11762  del  19 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  47.785.036.926,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
47.802.580.160 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di Lecce dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11659  del  19 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  50.194.190.151,
pari   al   60%   dell'importo   richiesto   di   L.  83.656.983.585,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
83.719.084.547 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Milano dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11490  del  19 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  91.899.440.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
91.906.093.402 iscritto a nome della ditta Metalli rigenerati S.r.l.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Milano dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11699  del  19 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
novembre 1993, del versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.
2.895.195.049,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L. 2.914.617.568 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Reggio Calabria dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed  agli  eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11049  del  24 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Matera e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
10.708.894.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L. 10.715.881.286 iscritto a nome della ditta  Altoionio
Soc. coop. a r.l.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Matera dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11993  del  24 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  2.116.831.866,
pari   al   60%   dell'importo   richiesto   di   L.   3.528.053.110,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
3.561.786.860 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Torino dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n.  1/12346  del  25  novembre  1992,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1993,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
50.766.373.150, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L.  50.794.007.647 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Bergamo dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11828  del  25 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Bologna e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
1.494.328.800,   pari   al   60%   dell'importo   richiesto   di   L.
2.490.548.000,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L. 2.493.896.195 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Bologna dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n.  1/11308  del  25  novembre  1992,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Padova e' concessa dilazione, ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1993,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
52.791.779.340, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L. 52.796.678.630 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Padova dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11977  del  25 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  14.077.660.000,
pari   al   60%   dell'importo   richiesto   di   L.  23.462.768.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
23.801.968.000 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Roma  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n.  1/12349  del  25  novembre  1992,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Terni e' concessa dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 277.580.160,
pari al 60% dell'importo richiesto di L. 469.263.360, corrispondente,
al netto dei compensi di riscossione, al  carico  di  L.  474.009.030
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di Terni dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12609  del  28 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  6.067.224.997,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
6.120.343.471 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12536  del  28 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1993,
del  versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di L. 721.015.500,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
726.194.798 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Taranto dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n.  1/13389  del  23  dicembre  1992,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Bari e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 2.525.255.593,
pari   all'80%   dell'importo   richiesto   di   L.    3.156.569.492,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
3.168.437.598 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Bari dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/13557  del  2  gennaio  1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 546.830.400,  pari
al  60%  dell'importo richiesto di L. 911.384.000, corrispondente, al
netto dei compensi  di  riscossione,  al  carico  di  L.  914.492.950
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di Lecce dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.