IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  21  giugno  1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme  per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Pistoia  dalla
quale  risulta  che  in occasione dello sciopero in data 22 settembre
1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la  commissione
tributaria di primo grado di Pistoia non ha funzionato;
  Ritenuto  che  la  situazione  cosi'  come  sopra verificatasi deve
considerarsi evento  di  carattere  eccezionale  che  ha  causato  il
mancato  funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e
rientra, pertanto, nella previsione del richiamato  decreto-legge  21
giugno 1961,
n. 498, e successive modificazioni;
                              Decreta:
  Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di
primo grado di Pistoia e' accertato per il giorno 22 settembre 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA