Pervengono a questa amministrazione quesiti da parte di alcuni uffici marittimi circa il comportamento da tenere in occasione di richieste avanzate da soggetti interessati a prendere visione ed ottenere copia degli atti di inchiesta sui sinistri marittimi e della documentazione ad essi allegata. Cio' perche' la materia, gia' considerata nella circolare titolo sinistri marittimi, serie II, n. 1, prot. 214753, datata 8 gennaio 1963, par. 52, e' oggetto ora di nuova disciplina nel quadro delle disposizioni introdotte in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la cui efficacia peraltro era da ritenersi sospesa fino alla data di entrata in vigore dei decreti previsti dal relativo art. 24. Com'e' noto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, che ha regolato le modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso, contiene una disposizione transitoria (art. 13) secondo la quale nelle more dell'emanazione dei previsti regolamenti ministeriali nei tempi ivi indicati, il diniego di accesso, per le amministrazioni dello Stato, puo' essere opposto con provvedimento motivato del Ministro in relazione alle esigenze e secondo i criteri ivi parimenti richiamati. Ne discende, quindi, che la normativa in esame ancorche' non siano stati emanati i previsti ulteriori regolamenti e' ora da ritenersi applicabile, per quanto possibile. Cio' posto, in attesa dell'adozione della suaccennata ulteriore normativa, che dia piu' puntuale disciplina alla materia, si ritiene opportuno impartire alcuni indirizzi di massima per quanto attiene in ispecie l'accesso ai documenti delle inchieste sui sinistri marittimi. In proposito e' stato considerato, anche sulla scorta di un parere espresso in materia dall'Avvocatura generale dello Stato in data 29 agosto 1991 che le inchieste sui sinistri marittimi non costituiscono attivita' di polizia giudiziaria e che pertanto i relativi verbali non sono da ritenersi, in linea di massima, coperti dal segreto istruttorio. Tuttavia e' da tenere presente che, in relazione ai fatti oggetto dell'inchiesta amministrativa sui sinistri, potrebbe essere stata gia' attivata l'azione penale e che, in base al disposto dell'art. 1241 cod. nav., i verbali di inchiesta formale, nel caso siano individuate responsabilita', devono essere trasmessi alla procura della Repubblica, per l'eventuale esercizio dell'azione di competenza, con le connesse implicazioni in materia di tutela del segreto istruttorio nel processo penale. In tale contesto si ritiene che le valutazioni finali in ordine alle responsabilita' che la commissione esprime costituiscano l'essenza del rapporto all'autorita' giudiziaria previsto dal richiamato art. 1241 e, pertanto, si pone l'esigenza di limitare il diritto di accesso ai soli documenti che ineriscano all'accertamento di circostanze di fatto, con esclusione degli atti che attengano a valutazioni in ordine alle responsabilita'. In concreto, quindi, ed in linea di massima, potra' essere ammesso l'accesso di chi ne abbia interesse agli atti delle inchieste sommarie o formali concluse, secondo le prescrizioni di legge, senza addebito di responsabilita' e che non abbiano dato luogo ad osservazioni da parte dell'amministrazione ai sensi degli articoli 466 reg. cod. nav. e 580, ultimo comma, cod. nav. Per le inchieste sommarie o formali in corso di svolgimento e per le inchieste formali concluse con la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica, previa presa d'atto dell'amministrazione, le richieste saranno accolte limitatamente ai soli documenti relativi all'accertamento di circostanze di fatto. L'accesso alla ulteriore documentazione potra' essere differito, per le inchieste in corso di svolgimento, al momento della relativa conclusione, fermo restando che, qualora emergano responsabilita' e gli atti siano trasmessi alla procura della Repubblica o risulti comunque in corso l'azione penale, le relative determinazioni competano all'autorita' giudiziaria. Resta ferma l'osservanza di ogni altra disposizione introdotta dalla normativa in vigore anche per quanto concerne, in particolare, l'esigenza di salvaguardia di altri interessi di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con riferimento ai criteri delineati all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Il Ministro: TESINI