Pervengono  a  questa  amministrazione  quesiti  da parte di alcuni
uffici marittimi circa il comportamento da  tenere  in  occasione  di
richieste  avanzate  da  soggetti  interessati  a prendere visione ed
ottenere copia degli atti di inchiesta sui sinistri marittimi e della
documentazione ad essi allegata.
  Cio' perche' la materia, gia' considerata  nella  circolare  titolo
sinistri  marittimi,  serie  II, n. 1, prot. 214753, datata 8 gennaio
1963, par. 52, e' oggetto ora di nuova disciplina  nel  quadro  delle
disposizioni  introdotte  in tema di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi dalla legge  7  agosto
1990, n. 241, la cui efficacia peraltro era da ritenersi sospesa fino
alla data di entrata in vigore dei decreti previsti dal relativo art.
24.
  Com'e'  noto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352, che ha regolato le modalita' di esercizio e dei casi di
esclusione  del  diritto  di  accesso,  contiene   una   disposizione
transitoria (art. 13) secondo la quale nelle more dell'emanazione dei
previsti  regolamenti ministeriali nei tempi ivi indicati, il diniego
di accesso, per le amministrazioni dello Stato, puo'  essere  opposto
con  provvedimento motivato del Ministro in relazione alle esigenze e
secondo i criteri ivi parimenti richiamati. Ne discende, quindi,  che
la  normativa  in  esame ancorche' non siano stati emanati i previsti
ulteriori regolamenti e' ora da  ritenersi  applicabile,  per  quanto
possibile.
  Cio'  posto,  in  attesa  dell'adozione della suaccennata ulteriore
normativa, che dia piu' puntuale disciplina alla materia, si  ritiene
opportuno impartire alcuni indirizzi di massima per quanto attiene in
ispecie   l'accesso   ai   documenti  delle  inchieste  sui  sinistri
marittimi.
  In proposito e' stato considerato, anche sulla scorta di un  parere
espresso  in  materia dall'Avvocatura generale dello Stato in data 29
agosto 1991 che le inchieste sui sinistri marittimi non costituiscono
attivita' di polizia giudiziaria e che pertanto  i  relativi  verbali
non  sono  da  ritenersi,  in  linea  di massima, coperti dal segreto
istruttorio.
  Tuttavia e' da tenere presente che, in relazione ai  fatti  oggetto
dell'inchiesta  amministrativa  sui  sinistri,  potrebbe essere stata
gia' attivata l'azione penale e che, in base  al  disposto  dell'art.
1241  cod.  nav.,  i  verbali  di  inchiesta  formale, nel caso siano
individuate responsabilita', devono  essere  trasmessi  alla  procura
della   Repubblica,   per   l'eventuale   esercizio   dell'azione  di
competenza, con le connesse implicazioni in  materia  di  tutela  del
segreto istruttorio nel processo penale.
  In  tale  contesto  si  ritiene che le valutazioni finali in ordine
alle  responsabilita'  che  la  commissione   esprime   costituiscano
l'essenza   del   rapporto  all'autorita'  giudiziaria  previsto  dal
richiamato art. 1241 e, pertanto, si pone l'esigenza di  limitare  il
diritto  di accesso ai soli documenti che ineriscano all'accertamento
di circostanze di fatto, con esclusione degli atti  che  attengano  a
valutazioni in ordine alle responsabilita'.
  In  concreto, quindi, ed in linea di massima, potra' essere ammesso
l'accesso di  chi  ne  abbia  interesse  agli  atti  delle  inchieste
sommarie  o formali concluse, secondo le prescrizioni di legge, senza
addebito  di  responsabilita'  e  che  non  abbiano  dato  luogo   ad
osservazioni  da  parte  dell'amministrazione ai sensi degli articoli
466 reg. cod. nav. e 580, ultimo comma, cod. nav.
  Per le inchieste sommarie o formali in corso di svolgimento  e  per
le  inchieste  formali  concluse  con la trasmissione degli atti alla
procura della Repubblica, previa presa  d'atto  dell'amministrazione,
le richieste saranno accolte limitatamente ai soli documenti relativi
all'accertamento di circostanze di fatto.
  L'accesso  alla  ulteriore  documentazione potra' essere differito,
per le inchieste in corso di svolgimento, al momento  della  relativa
conclusione,  fermo  restando che, qualora emergano responsabilita' e
gli atti siano trasmessi alla  procura  della  Repubblica  o  risulti
comunque   in  corso  l'azione  penale,  le  relative  determinazioni
competano all'autorita' giudiziaria.
  Resta ferma l'osservanza  di  ogni  altra  disposizione  introdotta
dalla  normativa in vigore anche per quanto concerne, in particolare,
l'esigenza di salvaguardia di altri  interessi  di  cui  all'art.  24
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, e con riferimento ai criteri
delineati all'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352.
                                                  Il Ministro: TESINI