IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
l973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto   il   primo   comma   dell'art.   8  del  suddetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Visto  l'art.  78,  quarto  comma,  in  base  al  quale  i  Centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  alle imprese, nonche' gli altri
soggetti  indicati nel medesimo quarto comma, provvedono ad inoltrare
ai    competenti    uffici    dell'Amministrazione   finanziaria   le
dichiarazioni  da  essi  predisposte  e  le relative registrazioni su
supporti  magnetici  formati  sulla  base  di  programmi  elettronici
forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;
   Visto  l'art.  6,  secondo  comma,  del decreto del Ministro delle
finanze  22  ottobre  1992,  n. 494, con il quale e' stato emanato il
regolamento  per  l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' dei
Centri  autorizzati  di  assistenza fiscale, in attuazione, dell'art.
78,  sesto  e  settimo  comma, della citata legge n. 413 del 1991, in
base  al  quale i termini e le modalita' di trasmissione dei predetti
supporti  magnetici  sono  stabiliti con i decreti del Ministro delle
finanze di approvazione dei modelli;
   Ritenuta  l'opportunita'  di  approvare un particolare modello che
soddisfi  l'esigenza  dell'Amministrazione finanziaria di ricevere da
parte  dei  contribuenti  i  dati e notizie relativi a beni e servizi
indicativi  di  capacita'  contributiva di cui all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui dati
siano  suscettibili di essere rilevati con apparecchiature di lettura
ottica automatica;
   Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di  talune
categorie  di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per
la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche
di   speciali   modelli  per  la  compilazione  meccanografica  delle
dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturale
dei  modelli  meccanografici  con  quelli  approvati  con decreto del
Ministro  delle  finanze  e  la loro compatibilita' con le necessita'
gestionali della liquidazione delle imposte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono  approvati,  con  le relative istruzioni, gli annessi modelli
740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I,
740/L,  740/M,  740/A1,  740/S,  740/T,  740/U,  740/U1  e il modello
aggiuntivo  740/P,  concernenti  la  dichiarazione unica agli effetti
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale
sui   redditi   nonche'  per  il  contributo  al  Servizio  sanitario
nazionale,  da presentare nell'anno 1993 e la busta da utilizzare per
la  presentazione  degli  stessi. I modelli devono essere prodotti in
tre esemplari identici.
   Sono   altresi'   approvati   il   modulo   740/W   concernente  i
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari,
da  includere  nel  modello 740 ovvero da presentare entro gli stessi
termini  della  dichiarazione  dei  redditi, per i soggetti esonerati
dalla  presentazione  di  detto  modello  nonche'  il  modello  740/K
concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio
netto  delle  imprese  da  presentare  nell'anno  1993 da parte degli
esercenti attivita' d'impresa soggetti alla predetta imposta.
   Per  la  stampa  dei  modelli  e  del  modulo  indicati  nei commi
precedenti deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il
colore blu di quadricromia.
  E'  approvato,  infine,  il  modello 740/prospetto e dati e notizie
particolari,  contenente  l'indicazione dei beni e servizi indicativi
di   capacita'  contributiva  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600. Il modello
deve   essere   prodotto  in  tre  esemplari;  l'esemplare  destinato
all'Amministrazione finanziaria e' predisposto per la rilevazione dei
dati   con  apparecchiature  di  lettura  ottica  automatica  e  deve
rispondere, nella grafica e nella carta, alle caratteristiche fissate
nell'allegato  A.  Gli  altri  due  esemplari  devono essere stampati
utilizzando  il  colore  nero  e,  per  i  fondini,  il colore blu di
quadricromia.