IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre l973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese; Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 78, quarto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, nonche' gli altri soggetti indicati nel medesimo quarto comma, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione; Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale e' stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione, dell'art. 78, sesto e settimo comma, della citata legge n. 413 del 1991, in base al quale i termini e le modalita' di trasmissione dei predetti supporti magnetici sono stabiliti con i decreti del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli; Ritenuta l'opportunita', in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi e per la dichiarazione del patrimonio netto, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilita' con le necessita' gestionali della liquidazione delle imposte; Decreta: Art. 1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U, 750/R-T e 750/S-W concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonche' il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, da presentare nell'anno 1993 dalle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consistenti ciascuno in una scheda di quattro facciate e la busta da utilizzare per la registrazione degli stessi. I modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U, 750/R-T e 750/Sz-W e il modello 750/K devono essere riprodotti in due esemplari identici.