IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto  il  primo  comma   dell'art.   8   del   suddetto   decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Visti  gli articoli 5, 7 ed 8 del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre  1983,
n.  649,  concernente  disposizioni  relative ad alcune ritenute alla
fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i  quali  e'
stato  stabilito  l'obbligo  della presentazione annuale, entro il 31
marzo, della  dichiarazione  di  cui  al  primo  e  al  quinto  comma
dell'art.  7  del  precitato  decreto n.   600 per i proventi di ogni
genere e per  le  differenze  di  valore  dei  titoli  e  certificati
regolati dallo stesso decreto-legge;
   Visto  il  comma 15, dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
413 in base al quale la dichiarazione di cui all'art. 7  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, deve
essere presentata mediante l'invio di supporti magnetici  predisposti
sulla   base   di   programmi   elettronici  forniti  o  prestabiliti
dall'Amministrazione finanziaria;
   Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di  talune
categorie  di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per
la  dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta,   di   autorizzare   la
predisposizione   anche  di  speciali  modelli  per  la  compilazione
meccanografica delle dichiarazioni in modo che  siano  assicurate  la
conformita'   strutturale   dei  modelli  meccanografici  con  quelli
approvati  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  e   la   loro
compatibilita'  con le necessita' gestionali della liquidazione delle
imposte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono approvati, con le relative istruzioni,  gli  annessi  modelli
770  base,  comprendente  anche  i  quadri  I, L, ed N, 770/A, 770/B,
770/B-1, 770/C,  770/D,  770/D-1,  770/E,  770/E-1,  770/E-2,  770/F,
770/F-1,   770/F-2,  770/G  e  770/G-1,  770/L  aggiuntivo  e  770/H,
concernenti la dichiarazione agli effetti  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche, da presentare nell'anno 1993 dai sostituti di imposta,  e
la busta da utilizzare per la presentazione degli stessi.
   Il   modello  base  (copertina)  deve  essere  riprodotto  in  due
esemplari identici.
   La stampa deve essere monocromatica in colore  verde  (pantone  n.
347 U).