Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sessantuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421', pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 1992 - serie generale - n. 301?". Dichiara altresi' di eleggere domicilio presso il sig. Giuliano Ventura - Forum Diritti Lavoro - Viale G. Marconi, 57 - 00146 Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993 recante 'Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421', limitatamente al primo comma, per intero, dell'articolo 47 ed alle parole 'fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1', del secondo comma del medesimo articolo 47?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il sig. Riccardo Liburdi, via E. Checchi, 18 - Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sessantuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421', pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 1992 - serie generale - n. 301, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, - comma 2, limitatamente alle parole: 'e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti'; articolo 2, - limitatamente alle parole: 'e delle aziende ospedaliere'; articolo 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali); articolo 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri); articolo 5 (Patrimonio e contabilita'); articolo 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed universita'); articolo 7, - comma 1, 'La legge regionale attribuisce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale, costituito secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo stesso attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, e' denominato direttore tecnico sanitario ed e' un laureato appartenente al ruolo sanitario o professionale. Il consiglio dei sanitari assume la denominazione di consiglio dei sanitari e dei tecnici ed e' costituito da laureati del ruolo sanitario e professionale, nonche' da una rappresentanza del restante personale tecnico.'; articolo 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali); articolo 9 (Forme differenziate di assistenza); articolo 13, - comma 1, limitatamente alle parole: 'nonche' agli eventuali disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.'; - comma 2, 'Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facolta', ad integrazione delle misure gia' previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonche' variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.'; art. 14, - comma 4, limitatamente alle parole: 'e le aziende ospedaliere' e alle parole: 'il direttore generale dell'unita' sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualita' di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione'; - comma 7, limitatamente alle parole: 'e le aziende ospedaliere'; - comma 8, limitatamente alle parole: "e le aziende ospedaliere"; art. 15, (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario), limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5: '2. Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilita', con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessita', le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza. 3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale siano iscritti all'albo dei rispettivi Ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario e' conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale in base alla graduatoria di una apposita Commissione di esperti. La Commissione e' nominata dal direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario e da due esperti, di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina, ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del Consiglio dei sanitari entro 30 giorni dalla richiesta, la designazione e' effettuata dal Ministro della sanita' su richiesta dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La Commissione forma la graduatoria previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. Contestualmente alla nomina viene attribuito l'incarico che ha durata quinquennale, da' titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica e' effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dal consiglio dei sanitari e l'altro dal corrispondente Ordine professionale, entrambi esterni all'unita' sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale. 4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali puo' optare in prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente. 5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del presente decreto e' soggetto alla verifica di cui al comma 3.'. articolo 16 (Formazione); articolo 17, - comma 8, 'Il possesso dell'idoneita' nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo per l'esonero parziale dallo svolgimento dei test teorici negli esami di cui al comma 2, secondo criteri fissati a norma del comma 5. A tal fine sono previsti bandi nazionali riservati.'; - comma 11, limitatamente alle parole: 'fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al precedente comma 6'; articolo 18, - comma 2, limitatamente alle parole: 'Per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nei concorsi pubblici per l'accesso alla posizione funzionale gia' corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario il 40 per cento dei posti che si rendono vacanti sono riservati al personale di ruolo della disciplina nella posizione funzionale corrispondente al nono livello in servizio presso la unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso. Ai predetti concorsi i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, possono partecipare in deroga del requisito dell'eta'.'; - comma 3, limitatamente alle parole: 'a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi su autorizzazione della regione per esigenze di carattere straordinario. In mancanza di graduatoria valida, si applica l'art. 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207.'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il sig. Giuliano Ventura - Forum Diritti Lavoro - Viale G. Marconi, 57 - 00146 Roma.