Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 15 febbraio 1993, ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  sessantuno  cittadini  italiani,  muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  502  'Riordino  della  disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421',  pubblicato  sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
in data 30 dicembre 1992 - serie generale - n. 301?".
   Dichiara altresi' di eleggere domicilio presso  il  sig.  Giuliano
Ventura - Forum Diritti Lavoro - Viale G. Marconi, 57 - 00146 Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 15 febbraio 1993, ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  cittadini  italiani,  muniti  dei prescritti
certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen-
dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul  seguente
quesito:  "Volete  voi  che sia abrogato il decreto legislativo del 3
febbraio 1993, n.  29,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta    Ufficiale   n.   30   del   6   febbraio   1993   recante
'Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della  legge  23  ottobre  1992,  n.
421',  limitatamente  al primo comma, per intero, dell'articolo 47 ed
alle parole 'fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1', del
secondo comma del medesimo articolo 47?".
   Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il sig.  Riccardo
Liburdi, via E. Checchi, 18 - Roma.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 15 febbraio 1993, ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  sessantuno  cittadini  italiani,  muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  502  'Riordino  della  disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421',  pubblicato  sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
in data 30 dicembre 1992 - serie generale  -  n.  301,  limitatamente
alle seguenti parti:
   articolo 1,
    -  comma  2,  limitatamente alle parole: 'e le eventuali forme di
partecipazione alla spesa da parte degli assistiti';
   articolo 2,
    - limitatamente alle parole: 'e delle aziende ospedaliere';
    articolo 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali);
    articolo 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri);
    articolo 5 (Patrimonio e contabilita');
    articolo  6  (Rapporti  tra  Servizio  sanitario   nazionale   ed
universita');
    articolo 7,
    -  comma  1,  'La  legge  regionale  attribuisce  la gestione dei
presidi multizonali di prevenzione ad un apposito  organismo  per  la
prevenzione,  unico  per  tutto  il  territorio regionale, costituito
secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei  termini  di
cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo
stesso  attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga a
quanto previsto dall'articolo  3,  e'  denominato  direttore  tecnico
sanitario  ed  e'  un  laureato  appartenente  al  ruolo  sanitario o
professionale. Il consiglio dei sanitari assume la  denominazione  di
consiglio dei sanitari e dei tecnici ed e' costituito da laureati del
ruolo  sanitario  e  professionale, nonche' da una rappresentanza del
restante personale tecnico.';
   articolo  8  (Disciplina  dei  rapporti  per  l'erogazione   delle
prestazioni assistenziali);
   articolo 9 (Forme differenziate di assistenza);
   articolo 13,
    -  comma  1,  limitatamente  alle parole: 'nonche' agli eventuali
disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali e  delle  aziende
ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte
dello Stato.';
    -  comma 2, 'Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente
le regioni hanno facolta', ad integrazione delle misure gia' previste
dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la
riduzione dei limiti massimi di spesa per  gli  esenti  previsti  dai
livelli  di  assistenza,  l'aumento  della  quota fissa sulle singole
prescrizioni farmaceutiche e sulle  ricette  relative  a  prestazioni
sanitarie,  fatto  salvo  l'esonero  totale per i farmaci salva-vita,
nonche' variazioni in aumento dei contributi e dei tributi  regionali
secondo  le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.';
   art. 14,
    - comma 4, limitatamente alle parole: 'e le aziende  ospedaliere'
e alle parole: 'il direttore generale dell'unita' sanitaria locale ed
il  direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una
volta l'anno, apposita conferenza dei  servizi  quale  strumento  per
verificare  l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione
degli indicatori di qualita' di cui al primo comma, e per individuare
ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora
il direttore generale non provveda,  la  conferenza  viene  convocata
dalla regione';
    - comma 7, limitatamente alle parole: 'e le aziende ospedaliere';
    - comma 8, limitatamente alle parole: "e le aziende ospedaliere";
   art.   15,  (Disciplina  della  dirigenza  del  ruolo  sanitario),
limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5:
   '2. Al personale medico e delle altre  professionalita'  sanitarie
del  primo  livello  sono  attribuite  le  funzioni  di  supporto, di
collaborazione e corresponsabilita', con  riconoscimento  di  precisi
ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza da
attuarsi  nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale
medico e delle altre professionalita' sanitarie del  secondo  livello
sono   attribuite  funzioni  di  direzione  ed  organizzazione  della
struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto  il  personale
operante  nella  stessa  e  l'adozione  dei  provvedimenti  relativi,
necessari per il corretto  espletamento  del  servizio  spettano,  in
particolare,  al dirigente medico appartenente al secondo livello gli
indirizzi e, in caso di necessita',  le  decisioni  sulle  scelte  da
adottare   nei   riguardi   degli   interventi   preventivi  clinici,
diagnostici e  terapeutici;  al  dirigente  delle  altre  professioni
sanitarie  spettano  gli  indirizzi  e  le  decisioni da adottare nei
riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di  specifica
competenza.
   3.  Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede
attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro  che
abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale
siano  iscritti  all'albo dei rispettivi Ordini ed abbiano conseguito
il diploma di specializzazione nella disciplina. Il  secondo  livello
dirigenziale del ruolo sanitario e' conferito quale incarico a coloro
che  siano  in  possesso dell'idoneita' nazionale all'esercizio delle
funzioni  di  direzione  di  cui  all'articolo   17.   L'attribuzione
dell'incarico  viene  effettuata,  previo  avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore  generale
in  base  alla graduatoria di una apposita Commissione di esperti. La
Commissione e' nominata dal direttore generale  ed  e'  composta  dal
direttore  sanitario  e  da  due  esperti, di cui uno designato dalla
regione tra i professori universitari ordinari della  disciplina,  ed
uno  designato  dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo
livello della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;
in caso  di  mancata  designazione  da  parte  della  regione  e  del
Consiglio   dei   sanitari   entro  30  giorni  dalla  richiesta,  la
designazione e' effettuata dal Ministro della  sanita'  su  richiesta
dell'unita'   sanitaria   locale   o   dell'azienda  ospedaliera.  La
Commissione forma la graduatoria previo colloquio e  valutazione  del
curriculum  professionale  degli  interessati.  Contestualmente  alla
nomina viene attribuito l'incarico che ha  durata  quinquennale,  da'
titolo  a  specifico  trattamento  economico  ed  e'  rinnovabile. Il
rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato
dal   direttore   generale    previa    verifica    dell'espletamento
dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse
attribuite. La verifica e' effettuata da una commissione nominata dal
direttore  generale  e  composta  dal  direttore  sanitario  e da due
esperti scelti  tra  i  dirigenti  della  disciplina  dipendenti  dal
Servizio  sanitario  nazionale  e  appartenenti  al  secondo  livello
dirigenziale, di cui uno  designato  dal  consiglio  dei  sanitari  e
l'altro  dal  corrispondente  Ordine  professionale, entrambi esterni
all'unita'   sanitaria   locale.   Il   dirigente   non    confermato
nell'incarico  e'  destinato  ad  altra  funzione  con la perdita del
relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene  reso
indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.
   4.  Il  personale  appartenente  alle posizioni funzionali apicali
puo' optare  in  prima  applicazione  del  presente  decreto  per  il
rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.
   5.  Il  personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata
in vigore del presente decreto e' soggetto alla verifica  di  cui  al
comma 3.'.
   articolo 16 (Formazione);
   articolo 17,
    - comma 8, 'Il possesso dell'idoneita' nazionale conseguito
secondo  la  normativa  vigente  in  materia  alla data di entrata in
vigore del presente decreto costituisce titolo per l'esonero parziale
dallo svolgimento dei test teorici negli esami di  cui  al  comma  2,
secondo criteri fissati a norma del comma 5. A tal fine sono previsti
bandi nazionali riservati.';
    - comma 11, limitatamente alle parole: 'fino all'espletamento
degli  esami  previsti dal primo bando nazionale di cui al precedente
comma 6';
   articolo 18,
    - comma 2, limitatamente  alle  parole:  'Per  un  quinquennio  a
decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto nei
concorsi  pubblici  per  l'accesso  alla  posizione  funzionale  gia'
corrispondente  al decimo livello del ruolo sanitario il 40 per cento
dei posti che si rendono vacanti sono riservati al personale di ruolo
della disciplina nella posizione funzionale  corrispondente  al  nono
livello  in  servizio  presso  la unita' sanitaria locale o l'azienda
ospedaliera che bandisce il concorso. Ai predetti concorsi  i  medici
specialisti  ambulatoriali  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, possono partecipare  in  deroga
del requisito dell'eta'.';
    -  comma  3, limitatamente alle parole: 'a decorrere dalla stessa
data non possono essere utilizzate le graduatorie  esistenti  per  la
copertura  dei  posti  vacanti,  salvo  che  per  il  conferimento di
incarichi temporanei non rinnovabili della durata  di  otto  mesi  su
autorizzazione della regione per esigenze di carattere straordinario.
In  mancanza  di  graduatoria valida, si applica l'art. 9, comma 17 e
seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207.'?".
   Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il sig.  Giuliano
Ventura - Forum Diritti Lavoro - Viale G. Marconi, 57 - 00146 Roma.