Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgigine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la denominazione di origine controllata "Vernaccia di San Gimignano", gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 6 maggio 1966) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione del vino "Vernaccia di San Gimignano" a denominazione di origine controllata e garantita Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni e requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.