IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre
1992,  n.  513, che considera acquisti intracomunitari gli acquisti a
titolo  oneroso  di  beni, spediti o trasportati nel territorio dello
Stato da altro Stato membro, effettuati da enti, associazioni e altre
organizzazioni  di  cui  all'art.  4,  quarto  comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d'imposta;
  Visto  il  comma  5, lettera c), e il comma 6 dello stesso art. 38,
per  effetto dei quali non costituiscono acquisti intracomunitari gli
acquisti  dei  suddetti beni, se il loro ammontare complessivo non ha
superato  nell'anno  precedente  i 16 milioni di lire e fino a quando
nell'anno  in  corso  tale  limite  non  sia  superato, salvo che gli
interessati  optino  per  l'applicazione  dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari;
  Visto l'art. 49, comma 1, del citato decreto-legge n. 513 del 1992,
il  quale  dispone  che  con  decreto  del Ministro delle finanze sia
approvato   il   modello  di  dichiarazione  relativo  agli  acquisti
intracomunitari  effettuati  dai  soggetti  di cui all'art. 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  Visto  l'art.  51, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 513 del
1992,   il   quale  dispone  che  per  gli  acquisti  intracomunitari
imponibili  effettuati  dai  produttori  agricoli di cui all'art. 34,
comma  3,  del  menzionato decreto del Presidente della Repubblica n.
633   del  1972,  l'imposta  si  applica,  tra  l'altro,  secondo  le
disposizioni dell'art. 49, commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  50,  comma  4,  del  decreto-legge  n. 513, il quale
prevede  che  i  soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  633  del 1972 non soggetti passivi
d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli
acquisti  intracomunitari,  devono dichiarare all'ufficio competente,
anteriormente  all'effettuazione  di ciascun acquisto, che effettuano
acquisti  intracomunitari soggetti ad imposta e che l'ufficio stesso,
al  superamento  del  limite di cui all'art. 38, comma 5, lettera c),
attribuisce loro il numero di partita IVA;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  enti,  associazioni  e altre organizzazioni di cui all'art. 4,
quarto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 633, non soggetti passivi d'imposta e i produttori agricoli
di  cui  all'art.  34,  terzo  comma, dello stesso decreto, che hanno
effettuato  acquisti  intracomunitari per importi superiori al limite
di 16 milioni di lire previsto dall'art. 38, comma 5, lettera c), del
decreto-legge  31  dicembre  1992, n. 513, ovvero che, pur non avendo
superato  detto  limite, hanno optato per l'applicazione dell'imposta
sugli   acquisti   intracomunitari,  devono  presentare  direttamente
all'ufficio  IVA  competente  un'apposita  dichiarazione,  redatta su
stampato conforme al modello INTRA 12 allegato al presente decreto.
  Tale  dichiarazione  deve  essere  presentata  in duplice esemplare
entro  ciascun  mese  e  deve  contenere  l'ammontare  degli acquisti
registrati nel mese precedente e l'ammontare dell'imposta dovuta, che
deve essere versato presso lo stesso ufficio IVA.
  L'ufficio  IVA riporta gli estremi della quietanza di pagamento sui
due  esemplari  della dichiarazione e restituisce quello riservato al
contribuente, debitamente protocollato.
  La  dichiarazione  non  deve  essere  presentata  qualora  nel mese
precedente non siano stati registrati acquisti intracomunitari.