IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, che considera acquisti intracomunitari gli acquisti a titolo oneroso di beni, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro, effettuati da enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; Visto il comma 5, lettera c), e il comma 6 dello stesso art. 38, per effetto dei quali non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti dei suddetti beni, se il loro ammontare complessivo non ha superato nell'anno precedente i 16 milioni di lire e fino a quando nell'anno in corso tale limite non sia superato, salvo che gli interessati optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari; Visto l'art. 49, comma 1, del citato decreto-legge n. 513 del 1992, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sia approvato il modello di dichiarazione relativo agli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; Visto l'art. 51, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 513 del 1992, il quale dispone che per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 3, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'imposta si applica, tra l'altro, secondo le disposizioni dell'art. 49, commi 1 e 2; Visto l'art. 50, comma 4, del decreto-legge n. 513, il quale prevede che i soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, devono dichiarare all'ufficio competente, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta e che l'ufficio stesso, al superamento del limite di cui all'art. 38, comma 5, lettera c), attribuisce loro il numero di partita IVA; Considerato che occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. Gli enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta e i produttori agricoli di cui all'art. 34, terzo comma, dello stesso decreto, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per importi superiori al limite di 16 milioni di lire previsto dall'art. 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, ovvero che, pur non avendo superato detto limite, hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, devono presentare direttamente all'ufficio IVA competente un'apposita dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello INTRA 12 allegato al presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata in duplice esemplare entro ciascun mese e deve contenere l'ammontare degli acquisti registrati nel mese precedente e l'ammontare dell'imposta dovuta, che deve essere versato presso lo stesso ufficio IVA. L'ufficio IVA riporta gli estremi della quietanza di pagamento sui due esemplari della dichiarazione e restituisce quello riservato al contribuente, debitamente protocollato. La dichiarazione non deve essere presentata qualora nel mese precedente non siano stati registrati acquisti intracomunitari.