IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1993, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e suc- cessive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 10 novembre 1992, concernente misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione CEE del 16 dicembre 1992, recante modifica della decisione 89/380/CEE della Commissione, che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determi- nate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Decreta: Art. 1. I vegetali della specie Pinus L. del tipo "bonsai", originari dal Giappone, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 maggio 1993.