IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1993, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 n.  77/93/CEE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e suc-
cessive modificazioni;
 Visto il  decreto  ministeriale  12  ottobre  1992,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 10 novembre
1992, concernente misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nel
territorio  della  Repubblica  italiana  degli  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista la decisione della Commissione  CEE  del  16  dicembre  1992,
recante  modifica  della  decisione 89/380/CEE della Commissione, che
autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a  determi-
nate  disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto
riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone;
  Considerato che l'applicazione delle misure  fitosanitarie  fissate
dal  presente  decreto  farebbe  escludere  rischio fitosanitario per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I vegetali della specie Pinus L. del tipo "bonsai",  originari  dal
Giappone,  possono  essere introdotti nel territorio della Repubblica
italiana sino al 31 maggio 1993.