IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 dicembre 1991, con il quale e'
stato  approvato  l'ordinamento  didattico  del  corso   di   diploma
universitario in ingegneria informatica e automatica;
  Visto  il  piano  triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-1993,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre
1991,  e  decreto  ministeriale  31  gennaio  1992,  che  prevede  la
trasformazione della scuola diretta a fini  speciali  di  informatica
nel corrispondente corso di diploma universitario;
  Viste  le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 16 settembre 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  dal  160 al 172, relativi alla scuola diretta a fini
speciali  di  informatica  sono   soppressi,   con   il   conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
  Dopo  l'ultimo  articolo del titolo IX dello statuto, relativo alla
facolta'  di  ingegneria,  con  il  conseguente   scorrimento   della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli,  relativi  all'istituzione  del  diploma  universitario  in
ingegneria informatica e automatica.
                        DIPLOMA UNIVERSITARIO
               DI INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA
  Art. 116. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito il  corso
di  diploma  universitario in ingegneria informatica e automatica, di
durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,  n.
341.
  Tenuto  conto  di  quanto  previsto  all'art.  11, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991  e  dell'art.
8, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, lo svolgimento, per
tutta  la  durata  degli studi o per uno o due anni di corso, di tali
corsi  di  diploma  potra' essere effettuato con la collaborazione di
soggetti pubblici o privati o di loro consorzi, con i quali si  siano
stipulate  apposite  convenzioni.  Inoltre  tale  svolgimento  potra'
essere attivato presso  sedi  decentrate,  anche  con  iniziative  di
didattica a distanza.
  Il   predetto   corso   di   diploma  e'  raggruppato  nel  settore
dell'informazione.
  L'iscrizione al corso e' regolata  in  conformita'  alle  leggi  di
accesso agli studi universitari.
  Il  numero degli iscrivibili viene stabilito annualmente dal senato
accademico, sentito il consiglio della  facolta'  di  ingegneria,  in
base  ai  criteri  generali  fissati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9,  comma
4, della legge n. 341/1990.
  Ciascun  corso  di  diploma  puo' essere articolato in orientamenti
fissati dal consiglio di facolta' nel regolamento.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di  "diplomato
in ingegneria informatica e automatica".
  Durante  il  triennio  lo  studente dovra' dimostrare la conoscenza
pratica  e  la  comprensione  di   almeno   una   lingua   straniera,
preferibilmente   la   lingua   inglese,   superando   una  prova  di
accertamento le cui modalita' verranno  stabilite  dal  consiglio  di
corso di diploma.
  Art.  117 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). - Al
fine del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
di cui all'art. 116 e' dichiarato mutuamente affine a tutti  i  corsi
di  laurea  della  facolta'  di  ingegneria  di  cui all'art. 1 della
tabella XXIX, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio  1989
(Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186).
  Il  diploma universitario in ingegneria informatica e automatica e'
strettamente affine al corso di laurea in ingegneria informatica.
  Nei passaggi da corso di diploma a corso  di  laurea,  il  criterio
generale  nel  riconoscimento  degli  insegnamenti, seguiti con esito
positivo nel corso di diploma universitario,  e'  quello  della  loro
validita'  culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
  Il consiglio di facolta' indichera' eventuali norme specifiche  per
il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami superati sulla base
dei  quali  il  competente  consiglio  dei  corsi di laurea e diploma
delibereranno l'anno di corso di laurea  cui  i  richiedenti  saranno
ammessi,  il  piano  degli  insegnamenti  da seguire e degli esami da
superare per il raggiungimento del titolo richiesto.
  In particolare il consiglio dei corsi di laurea e di diploma potra'
riconoscere tutti  o  parte  degli  insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo  nel  corso  di  diploma universitario, indicando le singole
corrispondenze anche parziali  con  gli  insegnamenti  del  corso  di
laurea;  il  consiglio  dei  corsi di laurea e di diploma indichera',
inoltre,  gli  eventuali  insegnamenti   integrativi,   appositamente
istituiti  ed  attivati, per completare la formazione per accedere al
corso di laurea necessari per conseguire il diploma  di  laurea.  Gli
insegnamenti  integrativi  non sono necessariamente propedeutici agli
insegnamenti specifici del corso di laurea.
  Il  consiglio  dei  corsi  indichera', inoltre, l'anno di corso del
corso di laurea cui lo studente si potra'  iscrivere;  tale  anno  di
corso,  per  coloro  che  siano in possesso di diploma universitario,
sara' di regola il terzo.
  Nei trasferimenti degli  studenti  tra  diversi  corsi  di  diploma
universitario  o  da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso di diploma
universitario, sempre della facolta'  di  ingegneria,  il  competente
consiglio   dei  corsi  di  laurea  e  di  diploma  riconoscera'  gli
insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'  al  fine  della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo ed
indichera' il piano degli  studi  da  completare  per  conseguire  il
titolo   e  l'anno  di  corso  cui  lo  studente  potra'  iscriversi.
Particolare  attenzione  sara'  rivolta  dalle  facolta'   sia   agli
studenti,  iscritti  come  fuori  corso  ad un corso di laurea, che a
coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso  che
volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.
  La  facolta'  nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un
proseguimento nel corso di laurea strettamente  affine,  riconoscera'
gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea
gli  insegnamenti  aggiuntivi,  a livello di annualita', comprendenti
sia i corsi di insegnamento integrativi che gli  insegnamenti  propri
del  corso  di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di
quattro e di quattordici. La facolta'  dovra',  quindi,  formulare  i
piani   degli   studi   tenendo   presente   questi  vincoli  per  il
proseguimento degli studi.
  Art. 118 (Articolazione del corso degli studi). - La  durata  degli
studi  dei corsi di diploma universitario in ingegneria e' fissata in
tre anni.
  Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in  periodi
didattici  piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della
facolta'.
  Complessivamente l'attivita' didattica comprende almeno  2100  ore,
di  cui  almeno  500  di  attivita'  pratiche  di  laboratorio  o  di
tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche  essere  associata
ai  diversi  moduli  di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di
tirocinio   potra'   essere   svolta   all'interno   o    all'esterno
dell'Universita',  anche  in relazione ad un elaborato finale, presso
qualificate istituzioni italiane o straniere con le  quali  si  siano
stipulate  apposite convenzioni o, in mancanza di queste, con accordi
bilaterali.  L'attivita'  di   tirocinio   potra'   essere   ritenuta
equivalente  dal consiglio dei corsi di diploma, al massimo a due dei
trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.
  L'ordinamento didattico e'  formulato  con  riferimento  al  modulo
didattico  che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni,
esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire  il
diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito
positivo,  relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi,
con modalita' di esame stabilite dai consigli di facolta'.
  Tali insegnamenti potranno essere costituiti da un singolo modulo e
dalla  integrazione  di  piu'  moduli  anche  appartenenti  a  gruppi
concorsuali  diversi  o frazioni di modulo sino ad un massimo di due,
uno o due moduli potranno essere sostituiti su conforme delibera  del
competente consiglio dei corsi di laurea e di diploma, dall'attivita'
di tirocinio.
  La   facolta'   nello  stabilire  le  prove  di  valutazione  della
preparazione degli studenti ricorrera' a criteri di continuita' e  di
accorpamento,  relativo  anche a tutti i moduli di un ciclo didattico
in modo da limitare il numero degli esami.
  L'art. 121 riporta per ciascun corso di  diploma  universitario  il
numero  dei  moduli  didattici  e  le  relative  aree disciplinari da
includere obbligatoriamente  nei  curricula  didattici.  La  facolta'
all'atto  della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di
cui all'art. 295 del testo unico, completera' le indicazioni, fino ad
un numero  di  trenta  moduli  didattici,  per  raggiungere  definiti
obiettivi didattico-formativi, tenuto conto dei regolamenti didattici
di  ateneo  e di facolta', e su proposte del competente consiglio dei
corsi di diploma.
  L'esame  di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente   ad
accertare  la  preparazione di base e professionale del candidato; in
esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto.
  Art. 119 (Regolamento dei corsi  di  diploma  universitario).  -  I
consigli  delle  competenti  strutture  didattiche  determinano,  con
apposito regolamento, in conformita'  del  regolamento  didattico  di
Ateneo,  l'articolazione  dei  corsi  di  diploma  universitario,  in
accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma  2,  della  legge  n.
341/1990.
  In  particolare,  nel  regolamento  saranno indicati il piano degli
studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e  di
area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.
  Nel  piano  degli  studi  sara'  individuata la denominazione degli
insegnamenti; ciascun insegnamento sara'  costituito  da  un  singolo
modulo  o  dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.
Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei  gruppi
della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1989, di cui alla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1989, e successive
modificazioni.  Nel caso in cui il corso di insegnamento e' specifico
del diploma e non e' mutuato da un corso di  laurea  affine,  occorre
aggiungere  alla  denominazione  dell'insegnamento  la  sigla D.U. La
denominazione  di  insegnamenti  integrati,  con   moduli   didattici
appartenenti  a  gruppi  concorsuali diversi, sara' diversa da quelle
riportate nei gruppi stessi.
  Nel regolamento  saranno  anche  riportati  i  vincoli,  quanto  ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad un anno di corso successivo.
  Art. 120 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e'
affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta'
ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o  di  gruppo
ritenuto  dalla  facolta' affine, ovvero per affidamento a professore
di ruolo  o  ricercatore  confermato.  Per  realizzare  una  efficace
attivita'  didattica,  con  adeguata  assistenza  agli  studenti,  la
singola classe di insegnamento avra' un numero di  studenti  iscritti
non superiore, di norma, alle cento unita'.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne il corso d'insegnamento potra' comprendere moduli da affidare
a professori a contratto, con le  modalita'  previste  negli  statuti
delle singole universita'.
  Art.  121  (Formulazione  dei curricula). - I curricula dei diplomi
universitari in ingegneria sono formulati con riferimento  al  modulo
didattico.  Nelle tabelle che seguono sono riportati i gruppi di dis-
cipline con il relativo numero di moduli didattici obbligatori per il
corso di diploma.
  Nella  tabella  A sono indicati i moduli didattici che concorrono a
costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi  di  ingegneria;
nella  tabella  B  i  moduli  didattici caratterizzanti i tre settori
dell'ingegneria  (civile,  dell'informazione,   industriale);   nella
tabella C gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi
di diploma.
  Per i corsi di diploma intersettoriali, la tabella D insieme con la
tabella A indica l'orientamento didattico complessivo.
  Gli  insegnamenti  dei  rimanenti  moduli  didattici  necessari per
completare  il  numero  di  trenta  sono  tratti  dai  raggruppamenti
disciplinari  elencati  nella  tabella  F  del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella Gazzetta Ufficiale  del
10 agosto 1989 e successive modificazioni.