In conformita' alle indicazioni ed agli orientamenti espressi dalla Commissione prevista dall'art. 2, comma 5, della legge in oggetto istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si dettano le seguenti specifiche disposizioni. 1) Contenuto dei progetti. I progetti sono destinati a minori di eta' compresa tra gli 11 e i 18 anni gia' entrati nell'area penale o a rischio di entrarvi per essere inseriti in ambienti familiari e sociali che ne favoriscono la devianza con particolare riguardo all'influenza di organizzazioni criminose. Nell'ambito degli interventi previsti a favore dell'utenza indicata verra' attribuita preferenza assoluta ai progetti che prevedono: a) il sostegno ed il trattamento dei minori in ambiente esterno attraverso l'impiego di specifiche professionalita', quali gli educatori di strada, in collegamento con i servizi di assistenza degli enti locali; b) l'attivazione di centri diurni polifunzionali aperti anche a minori non sottoposti a procedimenti penali. Tali centri dovranno prevedere programmi educativi di studio e di formazione-lavoro, di animazione, di consulenza e di sostegno alle famiglie ed altresi' consentire l'attuazione di misure cautelari, alternative e sostitutive alla detenzione (art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272); c) la realizzazione di comunita' giovanili per l'ospitalita' di minori sottoposti a misure cautelari, collegate con le altre agenzie socio-educative in modo da consentire un rapido rientro dei minori nel proprio contesto di vita (articoli 18, 18- bis, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448); d) il potenziamento di comunita' giovanili organizzate per accogliere per periodi medio-brevi minori sottoposti alla misura della sospensione del processo e messa alla prova, collegate con i servizi sociali territoriali. Va precisato che le comunita' dovranno avere le caratteristiche previste dall'art. 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272: organizzazione di tipo familiare che prevede l'accoglimento di non piu' di dieci unita' con la presenza anche di minori non appartenenti al settore penale; personalizzazione del trattamento educativo; interdisciplinarieta' degli operatori; integrazione con tutte le risorse territoriali. 2) Procedura. Si conferma che anche per la richiesta di finanziamenti per l'anno 1993, i comuni interessati dovranno trasmettere la delibera della giunta con i progetti proposti al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - Via Giulia 131, Roma entro il 30 marzo 1993, tramite le seguenti competenti direzioni dei centri per la giustizia minorile: per la regione Sardegna: Direzione del centro per la giustizia minorile - Via Ippolito Nievo, 12, Roma, tel. 06/5806453; per la regione Campania: Direzione del centro per la giustizia minorile - Viale Colli Aminei, 44, Napoli, tel. 081/7415638; per la regione Puglia: Direzione del centro per la giustizia minorile - Piazza Garibaldi, 23, Bari, tel. 080/5213205; per le regioni Sicilia e Calabria: Direzione del centro per la giustizia minorile - Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel. 091/6813110. Le suddette direzioni entro il 30 aprile 1993 trasmetteranno all'Ufficio centrale per la giustizia minorile la documentazione di cui sopra insieme ad un parere circa la loro valutazione, compiuta insieme ai rappresentanti regionali dei gruppi integrati operanti presso le stesse direzioni. Saranno considerate presentate nei termini le richieste con data di spedizione non successiva al 30 marzo 1993. In caso di delibera intervenuta in questo stesso giorno sara' ammissibile la richiesta spedita entro la giornata successiva. I comuni ai quali e' stato gia' accordato un finanziamento per gli anni 1991 e 1992 dovranno rispettare il medesimo termine. Per i progetti finanziati nel 1991 la richiesta di contributo dovra' essere corredata della documentazione relativa alle attivita' progettuali gia' realizzate, sulle quali i competenti centri per la giustizia minorile dovranno esprimere una valutazione compiuta unitamente ai gruppi integrati di cui sopra. 3) Destinazione dei contributi. Saranno privilegiati quei progetti che prevedano l'utilizzo di strutture e locali gia' disponibili facenti parte del patrimonio di edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale, statale, e di enti ed organizzazioni pubbliche) idonei ad accogliere le diverse attivita' previste dai progetti. In assenza di dette strutture potranno essere ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti da oneri di locazione per l'utilizzazione di locali di proprieta' privata, i quali dovranno tuttavia essere gia' adeguati alle necessita' ed alle articolazioni operative dei progetti proposti. In tale ipotesi verranno considerate, ai fini del finanziamento complessivo, le spese riferite all'esclusiva manutenzione ordinaria delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri di attivita' e/o accoglienza per minori. Potranno, viceversa, essere ammesse nelle quantita' ritenute indispensabili e funzionali al progetto proposto le spese relative al personale da utilizzare nelle attivita' progettuali, esclusivamente nell'ambito delle eventuali convenzioni che i comuni finanziati riterranno di stipulare con associazioni e cooperative del privato sociale organizzato. Il finanziamento sara' assicurato dalle competenti Direzioni dei centri per la giustizia minorile con pagamento a mezzo ordinativi emessi sulla sezione di tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia di ................................ a favore di ...................................... secondo le seguenti scadenze: a) il 35% della somma complessiva all'atto di avvio del progetto, su richiesta del comune che preannuncia l'attivazione del progetto; b) il 55% della somma finanziata dopo quattro mesi, su richiesta del comune, corredata da una relazione sullo stato di attuazione del progetto; c) il rimanente 10% entro il 25 novembre di ogni anno su richiesta del comune con relazione conclusiva e contestuale valutazione del gruppo integrato. Il Ministro: CONSO