IL MINISTRO DELLE FINANZE
                            D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre  1959,  n.  1146,  il  quale
prevede  che  possono  essere  concesse  riduzioni  ed  esenzioni dal
pagamento del diritto fisso, istituito  con  la  legge  medesima,  in
esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni
internazionali  oppure  quando  sussista  reciprocita' di trattamento
tributario o per esigenze dei traffici;
  Visto l'art.  10  della  legge  4  agosto  1984,  n.  467,  che  ha
modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;
  Ritenuto  che  tra l'Italia e Malta si e' convenuto di pervenire ad
una equivalenza degli oneri  tributari  che  colpiscono  i  trasporti
internazionali di merci tra i due Paesi;
                              Decreta:
  Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti
a  trasporti  internazionali  di  cose,  importati temporaneamente da
Malta ed appartenenti  a  persone  ivi  stabilmente  residenti,  sono
soggetti,  in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la
legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L.  3.000  per  ogni
tonnellata,  o  frazione,  di  merce  trasportata  per percorrenze in
territorio italiano fino a 100 km e di L. 4.500 per ogni  tonnellata,
o frazione, di merce trasportata per percorrenza superiori a 100 km.
  Il  trattamento  di  cui  sopra e' subordinato alla reciprocita' di
trattamento tributario.
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 febbraio 1993
                                            Il Ministro delle finanze
                                                     GORIA
Il Ministro dei trasporti
        TESINI