IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: "Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore",
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652: "Disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario",     e     successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312: "Introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita'";
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: "Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382: "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica";
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica"  ed  in
particolare l'art. 16;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245: "Norme sul piano triennale di
sviluppo  dell'Universita'  e per l'attuazione del piano quadriennale
1986-90";
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341: "Riforma degli ordinamenti
didattici universitari";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  17  aprile  1990:
"Modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario relativo al
corso di laurea in fisica";
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere parzialmente favorevole del Consiglio universitario
nazionale in data 9 luglio 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue:
                           Articolo unico
  Il  vigente  art.  73,  relativo all'ordinamento degli studi per il
conseguimento  della  laurea  in  fisica,  e'   soppresso   e   cosi'
riformulato:
                          LAUREA IN FISICA
  Art.  73.  - Il corso degli studi per il conseguimento della laurea
in fisica ha una durata di quattro anni e si  articola  nei  seguenti
indirizzi:
   indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;
   indirizzo di fisica della materia;
   indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;
   indirizzo di fisica applicata;
   indirizzo didattico e di storia della fisica;
   indirizzo teorico generale.
  I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:
 1› Anno:
   1) fisica generale I;
   2) esperimentazioni di fisica I;
   3) analisi matematica I;
   4) geometria.
 2› Anno:
   5) fisica generale II;
   6) esperimentazioni di fisica II;
   7) analisi matematica II;
   8) chimica;
   9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.
 3› Anno:
  10) metodi matematici della fisica;
  11) istituzioni di fisica teorica;
  12) esperimentazioni di fisica III;
  13) struttura della materia;
  14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.
  Entro  il  secondo  anno  lo  studente  deve  sostenere la prova di
conoscenza delle seguenti lingue:
   a) lingua inglese;
   b) una lingua scelta fra francese, tedesco, russo, spagnolo.
  In alternativa alla lingua di cui al punto b) e' ammessa  la  prova
di  conoscenza  operativa  di  un linguaggio informatico di rilevanza
scientifica.
  Possono iscriversi al terzo anno  solo  gli  studenti  che  abbiano
superato  gli esami di fisica generale I e II e di analisi matematica
I e II.
  I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai  corsi  degli  anni
successivi.
  Possono  ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto gli studenti
che abbiano gia' sostenuto e superato otto esami.
  I corsi terminanti con I e  II  sono  prepedeutici  rispettivamente
agli  analoghi  corsi  terminanti  con  II  e  III.  Essi  sono corsi
distinti, con esami distinti.
  La scelta dell'indirizzo, con la presentazione del piano di  studio
per l'approvazione del consiglio di corso di laurea, deve avvenire al
momento  dell'iscrizione  al terzo anno. Lo studente potra', all'atto
dell'iscrizione al quarto anno,  chiedere  con  domanda  motivata  di
cambiare  l'indirizzo  prescelto presentando contestualmente il piano
di studio modificato perche' sia approvato.
  I corsi del  quarto  anno,  differenziati  per  indirizzo,  sono  i
seguenti:
             Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare
   15) Annuale a scelta fra:
    fisica nucleare;
    fisica delle particelle elementari.
   16) Annuale a scelta fra:
    laboratorio di fisica nucleare;
    laboratorio di fisica subnucleare.
   17) Annuale a scelta.
   18) Semestrale a scelta.
   19) Semestrale a scelta.
                  Indirizzo di fisica della materia
   15) Annuale a scelta fra:
    fisica dello stato solido;
    fisica dei fluidi;
    fisica dei plasmi;
    fisica atomica;
    ottica quantistica.
   16) Annuale a scelta fra:
    laboratorio di fisica della materia;
    laboratorio di ottica quantistica.
   17) Annuale a scelta.
   18) Semestrale a scelta.
   19) Semestrale a scelta.
           Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio
   15) Annuale a scelta fra:
    astronomia;
    fisica dello spazio;
    astrofisica.
   16) Annuale a scelta fra:
    laboratorio di astrofisica;
    laboratorio di fisica spaziale.
   17) Annuale a scelta.
   18) Semestrale a scelta.
   19) Semestrale a scelta.
                    Indirizzo di fisica applicata
   15) Annuale a scelta fra:
    laboratorio di strumentazioni fisiche;
     laboratorio di tecnologie fisiche.
   16) Annuale a scelta fra:
    fisica degli acceleratori;
    fisica dei materiali;
    fisica dei dispositivi elettronici.
   17) Annuale a scelta.
   18) Semestrale a scelta.
   19) Semestrale a scelta.
            Indirizzo didattico e di storia della fisica
   15) Annuale a scelta fra:
    complementi di fisica;
     fisica superiore;
    storia della fisica.
   16) Annuale a scelta fra:
    preparazioni di esperienze didattiche;
     laboratorio di strumentazioni fisiche.
   17) Annuale a scelta.
   18) Semestrale a scelta.
   19) Semestrale a scelta.
                     Indirizzo teorico generale
   15) Annuale a scelta fra:
    fisica teorica;
     fisica superiore;
    fisica teorica applicata.
   16) Annuale a scelta fra:
    meccanica statistica;
     fisica dei sistemi dinamici;
     meccanica quantistica;
     teoria quantistica dei campi;
     teoria dei sistemi a molti corpi.
   17) Annuale a scelta.
   18) Semestrale a scelta.
   19) Semestrale a scelta.
  Nell'allegato A vengono elencati i corsi complementari che, qualora
attivati, sono disponibili per le scelte dello studente.
  I  due  corsi  di insegnamento semestrali, a scelta dello studente,
non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso  di
insegnamento annuale, a scelta dello studente, puo' essere sostituito
con  due insegnamenti semestrali previa approvazione del consiglio di
corso di laurea.
  Ogni  anno  il  consiglio  di  corso  di  laurea   delibera   quali
insegnamenti  siano da considerarsi semestrali, ovvero quali parti di
quelli annuali  possano  essere  ritenute  equivalenti  ad  un  corso
semestrale.
  Uno  dei  due  insegnamenti  13)  o  14) del terzo anno puo' essere
seguito nel quarto anno. In tal caso lo studente  puo'  chiedere,  in
sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno
uno dei semestrali del quarto anno.
  Sono  considerati  insegnamenti  complementari  a  scelta,  oltre a
quelli  riportati  nell'allegato  A,  anche  quelli  indicati   negli
indirizzi ed attivati.
                           Esame di laurea
  Superati i diciannove esami indicati nel piano di studio e le prove
di  conoscenza  delle  lingue,  lo  studente  e'  ammesso a sostenere
l'esame di laurea.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta  e
in  eventuali  ulteriori  elementi  di  valutazione i cui contenuti e
modalita'  di  svolgimento   verranno   fissati   ed   opportunamente
aggiornati dal consiglio di corso di laurea.