Ai prefetti della Repubblica Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno Alla Corte dei conti - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. - Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.S.P.A. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle province autonome Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica (Paragrafo) 1 - Premessa. La contribuzione erariale sui mutui contratti dagli enti locali nel 1992 e' regolata dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Le disposizioni che prevedono tale intervento sono la reiterazione di quelle contenute nei precedenti decreti-legge non convertibili, il primo dei quali il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11. In particolare, tali disposizioni prevedono che l'attivazione dei contributi sui mutui contratti nell'anno 1992 avviene sulla base di apposita certificazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, da presentare entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993. Il decreto interministeriale e' stato emesso in data 30 ottobre 1992 ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'11 dicembre 1992. Rispetto ai mutui contratti nel 1991 le innovazioni principali consistono nella drastica riduzione del limite massimo di contributo attribuibile in relazione alle unita' di popolazione residente computata in base ai dati rilevati dall'ISTAT al 31 dicembre 1990. Per le province tale limite e' stato portato da 754 a 422 lire per abitante, per i comuni da 2.746 a 1.743 lire, con riduzione alla meta' delle quote fisse assegnate in relazione alla classe demografica di appartenenza, e per le comunita' montane da 776 e 484 lire. Per tutti e' stata mantenuta la possibilita' di utilizzare le quote residue dei contributi attribuiti per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991. Nulla e' stato innovato invece per quanto riguarda il termine di presentazione del certificato che, come per i mutui contratti nel 1991, rimane fissato al 31 marzo dell'anno successivo. Per i mutui contratti nel 1992, si ripete, il termine di presentazione del certificato scade il 31 marzo 1993. Con il comma 3 dell'art. 14 la possibilita' di regolarizzare l'accollo a carico degli enti locali delle quote dei mutui contratti dai consorzi negli anni 1989 prevista dal comma 1- bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 415 del 1989 e' stata consentita fino al 31 dicembre 1992 comprendendovi anche i mutui consorziati contratti negli anni 1990, 1991 e 1992. Relativamente al procedimento amministrativo, importante innovazione e' stata introdotta con il decreto del Ministro dell'interno n. 5978/E3 del 5 agosto 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1992 con il quale sono state attribuite alle prefetture le funzioni di controllo dei certificati e del rispetto delle disposizioni che regolano l'assunzione dei mutui degli enti locali, ai fini dell'ammissibilita' degli stessi all'intervento dello Stato ed e' stata loro delegata l'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione o di esclusione dei mutui dal contributo. Su tale decreto, che reca disposizioni in ordine all'attivita' delle prefetture e ai termini del procedimento, che contiene riferimenti alla principale normativa che regola i mutui contratti dagli enti locali e che riporta una casistica e le motivazioni di esclusione piu' ricorrenti, si richiama la particolare attenzione di codesti uffici. Si ritiene utile, pertanto, alla luce della normativa citata, fornire chiarimenti ed illustrare le modalita' relative alla compilazione dei certificati, nonche' puntualizzare i controlli che le prefetture dovranno eseguire sugli stessi e sulla relativa documentazione. (Paragrafo) 2 - Certificazione. Il Poligrafico dello Stato ha provveduto a stampare il modello di certificato, che si scosta leggermente da quello relativo ai mutui contratti nel 1991 per il solo frontespizio, mentre non e' stata prevista la stampa della guida in quanto viene allegata in copia alla presente circolare e pubblicata unitamente a questa nella Gazzetta Ufficiale. Per consentire l'assoggettamento del certificato alle procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, il modello e' costituito da sei fogli mobili di cui solo il frontespizio contiene la stampigliatura del numero della pagina. L'ente nel compilare il nuovo modello dovra' utilizzare i diversi fogli che lo compongono a seconda delle proprie esigenze, sulla base delle istruzioni impartite nella gia' menzionata guida. Ogni singola pagina compilata dovra' essere numerata iniziando dal n. 2 e proseguendo progressivamente. Per quanto concerne il frontespizio, al posto degli spazi previsti per i contributi residui riferiti a ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 e' stato ricavato lo spazio per l'apposizione del timbro della prefettura di attestazione dell'arrivo del certificato. Per eventuali contributi residui degli anni sopraindicati e' previsto che siano cumulativamente indicati nel campo riservato ai residui 1991 e retro. Nello spazio riservato alla prefettura - in relazione alla attribuzione a questa delle funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni normative per l'ammissibilita' a contributo dei mutui, dell'accertamento del diritto all'intervento erariale, del provvedimento di ammissione a contributo dei mutui e del provvedimento di esclusione dei mutui ritenuti non ammissibili, disposta con il citato decreto ministeriale 5 agosto 1992 - e' stata modificata l'indicazione del provvedimento di ammissione. Relativamente alla guida (allegato 1), le modifiche piu' rilevanti sono costituite dall'aggiornamento dell'importo del contributo assegnato agli enti, all'aggiornamento degli elenchi relativi alla tipologia e codifica delle opere (allegato 2) e della codifica degli istituti mutuanti (allegato 3) nonche' dalla modifica dei modelli per la segnalazione di ulteriori contribuzioni esterne o canoni finalizzati per legge, relative rispettivamente ai mutui contratti nel 1992 ed a quelli contratti negli anni precedenti (allegati 5 e 6). La modifica si e' resa indispensabile per la molteplicita' di imprecisioni commesse sui dati indicati nei certificati. Nella guida, oltre alle note preliminari sulle norme che regolano la contribuzione statale sui mutui dal 1922, sono dettagliatamente specificate le modalita' di compilazione delle certificazioni. Il certificato, che e' stato predisposto nel formato A/4 (cm 21 x 29,7), e' concepito con modalita' che consentono le procedure di controllo e di elaborazione a lettura ottica. Il Poligrafico provvedera' direttamente a fornire i predetti documenti alle prefetture ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in numero di copie sufficiente ad assicurare la loro distribuzione a tutti gli enti locali. Ad avvenuta consegna dei certificati da parte del Poligrafico dello Stato sara' cura di codeste prefetture e della regione Valle d'Aosta assicurare telegraficamente questa Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza lo- cale e per i servizi finanziari del buon esito delle operazioni o segnalare eventuali difficolta' e contrattempi che potrebbero ritardare la consegna stessa. Con l'occasione si rappresenta che il Poligrafico e' stato incaricato di predisporre anche il certificato relativo ai mutui previsti da leggi speciali per i quali l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, prevede un intervento a carico dello Stato. Tali certificati, stampati in quantitativo limitato, saranno distribuiti alle prefetture unitamente a quelli relativi ai mutui contratti nel 1992 e dovranno essere tenuti a disposizione in attesa di successive istruzioni in quanto non risultano ancora perfezionati i relativi decreti interministeriali di attuazione. 2.1 - Modulistica. Il modello di certificato relativo ai mutui contratti nel 1992 e' composto da sei fogli: il primo ed il sesto di riepilogo, gli altri sono riservati esclusivamente ai mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dagli Istituti di previdenza. A ciascuna provincia, a ciascun comune e a ciascuna comunita' montana ne vanno consegnate tre copie complete. I modelli intercalari, riservati ai mutui singoli (MS2), ai mutui plurimi (MP1) ed alle quote di questi (MP2), che vengono forniti in congruo numero separatamente, dovranno essere consegnati esclusivamente agli enti che ne abbiano necessita' in relazione alle effettive esigenze. 2.2 - Allegati. Le province, i comuni e le comunita' montane dovranno compilare il certificato osservando scrupolosamente le indicazioni fornite nella guida allegata, le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 30 ottobre 1992, n. 8033/E3 e le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 5 agosto 1992, n. 5978/E3. Al certificato dovranno allegare, per i mutui contratti con gli istituti diversi da quelli privilegiati, la copia conforme della deliberazione di assunzione del mutuo completa degli estremi di esecutivita', la copia conforme del contratto di mutuo ed ogni altra documentazione che le prefetture riterranno necessaria ai fini dell'accertamento del diritto all'intervento erariale. Per i mutui consorziati accollati, contratti con tali istituti, anche la copia della deliberazione di accollo in data precedente al contratto di mutuo ovvero quella di regolarizzazione dell'accollo adottata entro il 31 dicembre 1992. Per i mutui di consorzi cui l'ente partecipi, contratti nel 1992 con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza ed eventualmente con l'Istituto per il credito sportivo dovra' essere compilato il modello (allegato 7) alla presente circolare. Allo stesso dovra' essere unita: la copia conforme della deliberazione di assunzione del mutuo del consorzio; la copia conforme della deliberazione di accollo della quota di mutuo dell'ente locale consorziato; la copia del contratto di mutuo stipulato dal consorzio. Appare superfluo far presente che qualora i mutui consorziati siano stati gia' regolarmente certificati in precedenza e la relativa documentazione sia stata gia' inviata al Ministero dell'interno tramite la locale prefettura non occorre certificarli nuovamente. 2.3 - Termini. I certificati dei comuni, province e comunita' montane debbono essere presentati in originale e copia autentica, improrogabilmente entro il 31 marzo 1993, alla prefettura competente per territorio e alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di questa regione. Fa fede il timbro postale della raccomandata. E' tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi. 2.4 - Sanzioni. Il mancato rispetto del termine di presentazione del documento comporta necessariamente l'applicazione della sanzione consistente nella perdita del contributo erariale. Cosi' come precisato nel citato decreto ministeriale del 5 agosto 1992 n. 5978/E3 (art. 3, comma 2, punto 1) e' inoltre equiparata alla mancata presentazione del certificato l'omissione di una o piu' firme delle persone tenute. I mutui omessi per dimenticanza od altro motivo incorrono parimenti nella sanzione della perdita del contributo se la richiesta di inclusione nel certificato e' presentata successivamente al termine di presentazione dello stesso. (Paragrafo) 3 - Contribuzioni esterne. La questione dei contributi che vengono concessi da parte di altri enti per una durata diversa da quella dei mutui (vedi in particolare le regioni) e' da tempo all'attenzione di questo Ministero che e' ora addivenuto nella determinazione di considerare tali contributi, per la parte eccedente la durata del mutuo in misura attualizzata al tasso dell'8,50 per cento corrispondente a quello previsto dalla disciplina sulla tesoreria unica. Pertanto il campo 25 del certificato, riservato alla segnalazione dei contributi o canoni di locazione finalizzati, qualora l'intervento di altro ente e' concesso per una durata diversa da quella del mutuo dovra' essere ricalcolato utilizzando la seguente formula: (1 + i)elevato(n) - 1 i(1 + i)elevato(n1) R1 = R _____________________ x _______________________ i(1 + i)elevato(n) (1 + i)elevato(n1) - 1 Ove: R = importo annuale del contributo; R1 = nuovo contributo attualizzato da portare in riduzione della rata di mutuo a carico dell'ente; n = numero di anni di concessione del contributo; n1 = numero di anni di durata del mutuo; i = tasso di attualizzazione, pari a quello accordato dalla tesoreria unica (attualmente 8,50 per cento). (Paragrafo) 4 - Regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali. Cosi' come ampiamente illustrato nella circolare di questo Ministero del 10 febbraio 1992 F.L. 6/92, paragrafo 3, si rammenta ancora che l'intervento erariale sui mutui contratti da consorzi tra enti locali nel 1989, in un primo tempo escluso, e' stato ripristinato con l'art. 12, comma 1- bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, che ha regolato l'intervento dello Stato sui mutui consorziati contratti nell'anno 1990. La predetta norma, subordina il concorso dello Stato su tali mutui, a pena di decadenza, alla condizione che i singoli enti prima della stipula del contratto o dell'atto di concessione abbiano deliberato il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei loro bilanci, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. Per i mutui contratti nel 1989 la citata norma, postuma, ha consentito la regolarizzazione dei rapporti tra consorzio e singoli enti entro il 31 dicembre 1990. Dall'esame della documentazione pervenuta a corredo della certificazione sui mutui consorziati contratti nel 1989, 1990 e 1991 e' risultato che la maggior parte degli enti non ha deliberato formalmente ed espressamente l'accollo a carico dei propri bilanci delle rate di mutuo per tutta la durata del prestito, per cui con l'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1993 la regolarizzazione di tali accolli e' stata consentita fino al 31 dicembre 1992 anche per i mutui consorziati contratti negli anni 1990, 1991 e 1922. Al fine dell'attivazione dell'intervento erariale e per tutti i mutui consorziati regolarizzati sulla base di tale norma per i quali gli enti interessati non abbiano gia' provveduto dovranno far pervenire un elenco conforme al modello di cui all'allegato 7 alla presente, da compilarsi distintamente per ciascun anno di contrazione, nel quale dovra' essere indicata ciascuna quota di mutuo accollata, sia che trattasi di mutui contratti con istituti diversi, che di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza o dall'Istituto per il credito sportivo. Al modello dovra' essere allegata la copia conforme della deliberazione dalla quale, inequivocabilmente, risulti che l'ente abbia soddisfatto le condizioni di ammissibilita' a contributo come sopra specificate. Tale modello dovra' essere presentato unitamente al certificato sui mutui contratti nel 1992 entro il termine improrogabile e perentorio previsto per questi. E' ovvio che il modello non dovra' comprendere i mutui consorziati contratti nel 1992 con istituti diversi in quanto devono essere compresi nel certificato sui mutui contratti in tale anno. Per i mutui non regolarizzati entro il 31 dicembre 1992 le prefetture provvederanno ad attivare le procedure di esclusione dall'intervento erariale come previsto al successivo paragrafo. (Paragrafo) 5 - Adempimenti delle prefetture e della regione Valle d'Aosta. Nuovamente si richiama l'attenzione sul decreto ministeriale del 5 agosto 1992 con il quale alle prefetture sono state attribuite le funzioni di controllo formali e sostanziali dei certificati e dell'altra documentazione indicata al fine di accertare l'ammissibilita' dei mutui al contributo dello Stato e sono stati loro delegati i provvedimenti di ammissione ed esclusione dal contributo a carico dello Stato dei mutui certificati, dal quale discendono responsabilita' sia in ordine alla applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che di natura patrimoniale, in caso di ammissione a contributo di mutui non ammissibili. Nel decreto ministeriale sono stati puntualmente indicati i motivi di inammissibilita' assoluta dei mutui al contributo statale. Allo stesso e' stato allegato un modello di lettera per le contestazioni di ammissibilita' e di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nel rispetto della legge n. 241/1990, ed e' stata allegata una casistica pressoche' completa dei mutui non ammissibili e delle relative motivazioni da utilizzare. Nelle premesse della casistica e' stato ritenuto utile richiamare la principale normativa che regola l'intervento erariale sui mutui per gli investimenti degli enti locali. E' indispensabile che tutte le prefetture si attengano scrupolosamente alle indicazioni fornite senza deviazioni o integrazioni arbitrarie ed autonome che porrebbero in difficolta' l'Amministrazione nel suo complesso. Appare inopportuno, per i tempi necessari, il rinvio a questo Ministero di quesiti concernenti generiche osservazioni di irregolarita' formali rilevate, in quanto le prefetture sono incaricate dell'esame della documentazione e del riscontro di regolarita' degli atti ed e' ovvio che nello spirito di assistenza e collaborazione che deve informare i buoni rapporti tra pubbliche amministrazioni qualora l'irregolarita' possa essere sanata l'ente deve essere posto in condizioni di farlo. Il riscontro deve essere indirizzato a verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili a pena di nullita' e la destinazione dei mutui a spese d'investimento essendo il contributo erariale concesso a tal fine. Per i casi non previsti nella casistica o non assimilabili a quelli previsti e' opportuno, invece, che questo Ministero venga adeguatamente informato, con dovizia di particolari, affinche' possa essere data una direttiva univoca che coinvolga tutte le prefetture. Percio', nel raccomandare di assicurare come sempre agli enti la massima collaborazione e disponibilita', e' opportuno che le prefetture indicano riunioni di servizio nelle quali provvederanno a consegnare i modelli ai segretari delle amministrazioni locali. In tale occasione dovranno essere illustrate le modalita' di compilazione del certificato sulla base delle istruzioni contemplate nella guida, richiamando nel contempo l'attenzione degli enti sull'osservanza delle disposizioni impartite, per il buon esito dell'operazione, e del prescritto termine perentorio. Nella stessa sede, inoltre, deve essere provveduto a divulgare ed illustrare il modello relativo alla regolarizzazione dei mutui consorziati sulla base dei chiarimenti forniti nel precedente paragrafo 3. Ad avvenuta presentazione dei certificati da parte degli enti locali, codesti uffici vorranno sottoporre i documenti ai controlli specificatamente indicati nel decreto ministeriale del 5 agosto 1992 e cioe': della regolarita' formale e sostanziale della certificazione e degli atti presupposti; della rispondenza dei dati riportati sui certificati con quelli risultanti dai contratti, dalla deliberazione di assunzione del mutuo e dalle singole quote dei mutui plurimi, nonche' della esattezza dei codici stabiliti per le varie tipologie di spese e degli istituti mutuanti; della rata calcolata nella misura percentuale ammissibile a contributo. Tali controlli dovranno essere ultimati entro trenta giorni dall'arrivo delle certificazioni e comunque entro il 30 aprile successivo. La regione Valle d'Aosta vorra' organizzare la divulgazione nei modi che riterra' piu' opportuni. 5.1 - Controlli formali. Per attivare il concorso erariale sugli oneri dei mutui contratti nel 1992 i comuni, le province e le comunita' montane devono fare uso esclusivamente della documentazione ufficiale stampata dal Poligrafico dello Stato; e' vietato, pertanto, l'uso di modulistica diversa. Si raccomanda a codesti uffici di verificare con scrupolosita' che gli enti nella stesura del modello abbiano rispettato puntualmente le istruzioni previste nella guida allegata al certificato, la quale, oltre a contenere indicazioni sulla quantificazione dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1992, illustra dettagliatamente le modalita' di redazione del nuovo stampato. Particolare cura va posta nella compilazione del certificato, tenendo presente, come gia' raccomandato nelle note preliminari contenute nella guida, le seguenti avvertenze: la redazione dei documenti deve essere fatta esclusivamente a macchina senza abrasioni o correzioni; i dati finanziari devono essere indicati in migliaia di lire, mediante troncamento delle ultime tre cifre; la compilazione deve essere effettuata inserendo i dati negli appositi spazi, lasciando, in caso negativo, gli stessi in bianco, senza apporvi alcuna annotazione. Nel caso di erronea compilazione del certificato, lo stesso va restituito all'amministrazione locale affinche' venga riprodotto integralmente secondo le istruzioni impartite. In tal caso rimane ferma la data originaria di redazione. Per agevolare le operazioni di codesti uffici, si elencano gli errori che piu' comunemente vengono riscontrati in occasione della lettura ottica e che intralciano consistentemente la procedura tecnica di lettura, richiedendo complesse elaborazioni di rettifica: omissione o indicazione manuale o errata del codice dell'amministrazione locale; correzioni con sbianchettatura o con indicazioni manuali; correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati; indicazione delle cifre in decine anziche' in migliaia; occupazione di spazi non pevisti, con trattini o barra o con la dicitura "negativo"; mancanza di addendi o di totali; errori di somma; errata indicazione delle singole quote dei mutui plurimi; indicazione errata della codifica delle opere e degli istituti mutuanti; erronea indicazione della misura del tasso di interesse, riferito ad un semestre anziche' ad un anno; mancata o errata indicazione dell'anno di inizio dell'ammortamento e/o di quello di scadenza; omissione della firma dei responsabili della certificazione. Tali errori non possono essere consentiti attesa la totale automaticita' dell'elaborazione dei documenti e della concessione del contributo statale. Le prefetture avranno cura di controllare che siano rispettate le modalita' di certificazione sopramenzionate ma soprattutto dovranno controllare che le amministrazioni locali abbiano provveduto correttamente alla compilazione delle varie pagine del certificato numerandole progressivamente come indicato al paragrafo 2, l'esatta rispondenza dei dati certificati con quelli risultanti dagli atti presupposti, principalmente del contratto di mutuo, sulle cui formalita' la legge pone particolare attenzione, della deliberazione di assunzione e della deliberazione di accollo qualora si tratti di mutui consorziati. 5.2 - Controlli sostanziali. Oltre ai controlli formali, si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla necessita' di uno scrupoloso controllo della documentazione allegata, per accertare l'esistenza dei requisiti tassativamente previsti per legge ai fini dell'ammissibilita' dei mutui al contributo erariale. Per i mutui contratti dalle comunita' montane, per opere non rientranti tra i compiti istituzionali di cui all'art. 8 del decreto- legge 29 ottobre 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, la documentazione predetta dovra' essere corredata del piano pluriennale di sviluppo, regolarmente approvato o dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano, contenenti l'intervento per il quale e' stata richiesta la contribuzione erariale. Per quanto riguarda tali controlli si fa nuovamente rinvio al decreto ministeriale del 5 agosto 1992 nel quale i presupposti di ammissibilita' dei mutui all'intervento erariale sono stati ampiamente illustrati. 5.3 - Provvedimento di ammissione o di esclusione dal contributo dello Stato. Dopo aver provveduto al controllo formale e sostanziale del certificato e della documentazione, per i mutui contratti con gli istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, ritenuti ammissibili a contribuzione statale, le prefetture adotteranno il provvedimento di ammissione a contributo completando la dicitura apposta nello spazio loro riservato in calce al frontespizio del certificato. Diversamente dagli anni precedenti, nel campo riservato alle rate dei mutui ammessi dovra' essere indicata la somma dei contributi ammissibili dei mutui o quote di mutuo risultanti dalla somma dei singoli campi 30 del certificato nonche' i numeri progressivi del certificato che contraddistinguono tali mutui e i numeri progressivi dei mutui esclusi. 5.4 - Esclusione dei mutui dal contributo dello Stato. Anche per quanto concerne l'esclusione dei mutui ritenuti non ammissibili all'intervento dello Stato si richiamano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 5 agosto 1992. Particolare attenzione e' necessario porre sulle procedure da seguire indicate in tale decreto, sulle motivazioni da addurre, che devono essere valide e sufficientemente espresse, e sulle modalita' di notifica che sono necessarie per stabilire termini certi oltre i quali non e' piu' possibile proporre contenzioso. Al riguardo si rammenta che la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" detta una serie di principi in ordine alla materia oggetto della citata legge. Questa nuova normativa, tra l'altro, prevede che i procedimenti amministrativi debbano concludersi con un provvedimento espresso. Pertanto, al fine di procedere ad una corretta applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge, ove i mutui siano ritenuti non finanziabili con l'intervento erariale, in quanto non destinati agli investimenti o formalmente non rispondenti alle prescrizioni normative sopra richiamate, e' necessario che venga data notizia dell'avvio del procedimento all'amministrazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invitando l'ente a presentare memoria scritta e documenti entro il termine di dieci giorni. L'esclusione dei mutui che non verranno ritenuti ammissibili a contribuzione erariale nonostante i chiarimenti forniti dagli enti, dovra' essere formalizzata attraverso un provvedimento, da adottarsi sotto forma di decreto, sempre da notificare con raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale, tra l'altro, dovra' essere indicato che l'ente ha termine trenta giorni per proporre ricorso gerarchico al Ministero dell'interno. 5.5 - Trasmissione dei certificati al Ministero. Ai sensi dell'art. 4 del piu' volte citato decreto ministeriale del 5 agosto 1992 le prefetture entro il 30 aprile 1993 dovranno trasmettere al Ministero dell'interno gli originali dei certificati muniti del bollo d'arrivo ufficiale di codesti uffici e completi del provvedimento di ammissione. Gli stessi dovranno essere inviati con plichi separati, distintamente per: 1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti sia con istituti diversi che con quelli preferenziali; 2) enti che richiedono il contributo esclusivamente per i mutui concessi dagli istituti preferenziali; 3) enti che non richiedono il contributo. Non dovranno piu' essere inviate le copie dei contratti delle deliberazioni e dell'altra documentazione di chiarimenti eventualmente fornita dagli enti, ivi compreso quella trasmessa a corredo dell'allegato 7, per i mutui consorziati, in quanto non piu' necessaria ai fini di un successivo controllo ministeriale. Il contenuto di ciascun plico deve essere riepilogato nell'elenco gia' predisposto per la trasmissione di tutte le certificazioni degli enti locali. Per esigenze connesse all'organizzazione dell'ufficio, si fa presente che i certificati delle comunita' montane devono essere trasmessi con apposito separato elenco. Una copia dei certificati e la documentazione prodotta dagli enti dovra' essere trattenuta agli atti delle prefetture e della regione Valle d'Aosta. Si raccomanda, come sempre, l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si rammenta che questo Ministero e' a disposizione per fornire tutti i chiarimenti che eventualmente si rendessero necessari. Entro il 15 luglio successivo dovranno essere trasmessi, accompagnati da un elenco riepilogativo conforme all'allegato 3 del decreto ministeriale del 5 agosto 1992 anche tutti i certificati contenenti i mutui esclusi allegando le copie della prefettizia di contestazione, della lettera di risposta dell'ente con le osservazioni, del decreto di esclusione nonche' della copia della ricevuta di ritorno della raccomandata postale con la quale tali atti sono stati notificati. Qualora questi ultimi certificati contengano anche altri mutui ammissibili contratti con istituti diversi da quelli preferenziali, ovviamente dovranno essere completi del provvedimento di ammissione. Si raccomanda, infine, che le istruzioni contenute nella presente circolare vengano portate a conoscenza degli enti locali di ciascuna provincia curando la massima diffusione della guida. Il direttore generale: MALPICA