Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 31 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, 'Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, serie generale, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia); articolo 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia); articolo 3 comma 1 'Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile e' determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione'; comma 2, 'Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianita' contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti', comma 3, 'In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.', comma 4, 'L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni.'; articolo 4, (Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo) articolo 5, comma 1, 'Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.'; comma 4, 'In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.'; articolo 6, comma 1, 'Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti se piu' elevati'; articolo 7, comma 1, 'Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostituitive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.', comma 2, 'Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianita' contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione e' riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.', comma 3, 'In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1 gennaio 1993, il periodo di riferimento e' incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.'; articolo 11 (Perequazione automatica delle pensioni)?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il gruppo parlamentare 'Rifondazione comunista', via degli Uffici del Vicario, 21, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 31 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, 'Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, serie generale?'. Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare 'Rifondazione comunista', via degli Uffici del Vicario, 21, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 31 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato il Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, 'Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale limitatamente all'articolo 47 (rappresentativita' generale)?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare 'Rifondazione comunista', via degli Uffici del Vicario, 21, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referen- dum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati gli articoli 4, 5, 6,' 7, 8 e 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 recante 'Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato di lavoro'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso CUB, via Lombardia, 27, Milano.