IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 12 febbraio 1992 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la Assiba - Societa' di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa nei rami I e V di cui al punto A) della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonche' l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 224124 del 5 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione 5 febbraio 1993; Vista la lettera n. 224522 del 30 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Considerato che la Assicurazioni generali S.p.a., in qualita' di azionista di maggioranza della Assiba assicurazioni S.p.a., si e' impegnata a non procedere all'alienazione della propria partecipazione di controllo nel primo triennio di attivita'; Decreta: Art. 1. La Assiba - Societa' di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa nei rami I e V di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La Assicurazioni generali S.p.a. potra' procedere all'alienazione della propria partecipazione di controllo, nel primo triennio di attivita', previa autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.