Agli assessorati dell'agricoltura
                                  delle regioni e province autonome
                                    Alla commissione delle  Comunita'
                                  europee - D.G. VI.II - BRUXELLES
                                    Al   Ministero   del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                    Ai commissari di  Governo  presso
                                  le regioni
                                      e, per conoscenza:
                                    Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento politiche
                                  comunitarie
                                    Al Ministero degli affari  esteri
                                  - D.G.A.E.
                                    Al   Ministero   dell'ambiente  -
                                  Gabinetto del Ministro
                                    Alla  rappresentanza   permanente
                                  d'Italia    presso   le   Comunita'
                                  europee - BRUXELLES
                                    Alla   Direzione   generale   per
                                  l'economia montana e foreste
                                    Alla  Direzione  generale  tutela
                                  economica dei prodotti agricoli
                                    All'Ispettorato          centrale
                                  repressioni frodi
                                    All'A.I.M.A.
                              PREMESSE
  1.  Il  regolamento CEE n. 2078/92, relativo a metodi di produzione
agricola compatibili con le esigenze di  protezione  dell'ambiente  e
con la cura dello spazio naturale, fa parte di un pacchetto di misure
"di accompagnamento" alla riforma della PAC.
  Scopo  precipuo  di  tali misure e' quello di rendere meno gravoso,
per i produttori agricoli, il  passaggio  dalla  vecchia  alla  nuova
politica agricola comune.
  Il  regolamento  n.  2078/92,  in particolare, prevede una serie di
misure a favore degli agricoltori che si impegneranno  ad  utilizzare
metodi  di  produzione a basso impatto ambientale o a porre in essere
altre attivita' utili alla protezione dell'ambiente rurale.
  La  corretta  applicazione  delle   suddette   misure   costituira'
un'importante  opportunita'  per  bilanciare le possibili conseguenze
negative delle nuove  misure  comunitarie  di  mercato  sull'economia
agricola nazionale, ridimensionando il rischio di una depressione dei
comparti produttivi piu' direttamente toccati dalla riforma PAC.
  L'attivazione delle misure agroambientali, inoltre, potra' produrre
un'importante   stimolo  all'innovazione  tecnologica,  produttiva  e
socio-strutturale   dell'agricoltura,   orientandola   vieppiu'    in
direzione   della   salvaguardia   dell'ambiente   naturale  e  delle
tradizioni del mondo rurale: difesa e/o ripristino  della  prevalente
naturalita'   del   sistema   agrario  e  del  paesaggio,  diffusione
dell'agriturismo,  sviluppo  delle  produzioni  biologiche  e  o   di
qualita', estensivizzazione delle produzioni, ecc.
  Conseguentemente,  il  regolamento  n. 2078/92 potra' contribuire a
intensificare la ricerca e le azioni volte a favorire  l'applicazione
di   tecniche   a   basso  impatto  ambientale  ed  il  miglioramento
qualitativo delle produzioni allo stato sia fresco che trasformato.
  E' evidente che, per una corretta e consapevole applicazione  delle
misure  ambientali,  sara'  fondamentale  il  ruolo  dei  Servizi  di
sviluppo agricolo: molti degli impegni che gli  agricoltori  dovranno
sottoscrivere,    infatti,   saranno   effettivamente   attuabili   e
verificabili solo se preceduti dall'adozione di  disciplinari  per  i
prodotti  di qualita', di protocolli di coltivazione per l'impiego di
tecniche a basso impatto ambientale, di analisi per il controllo  dei
residui dei fitofarmaci e per la garanzia della qualita' dei prodotti
agricoli.  Saranno,  poi, imprescindibili le funzioni di divulgazione
ed assistenza dei suddetti servizi e delle associazioni di categoria,
in assenza delle quali le misure sarebbero destinate ad una  limitata
e parziale applicazione.
                      MODALITA' DI APPLICAZIONE
           E TERMINI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI
  2.  Le  misure ambientali, come si e' gia' ricordato, devono essere
applicate sulla totalita' del  territorio  nazionale  sulla  base  di
programmi  zonali pluriennali. Pertanto, ciascuna regione e provincia
autonoma,  nella  predisposizione  dei  suddetti  programmi,   dovra'
considerare l'intero territorio di propria competenza.
  Le  singole  misure  andranno  applicate  su  zone territorialmente
delimitate ed omogenee sotto il  profilo  ambientale,  strutturale  e
sociale,  che  potranno  eventualmente  anche coincidere con l'intero
territorio  regionale,  qualora  quest'ultimo  presenti  le  suddette
condizioni di omogeneita'.
  Ciascun  programma  zonale  dovrebbe dare applicazione, in linea di
principio, a tutte  le  misure  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del
regolamento  CEE  n.  2078/92; le regioni potranno tuttavia escludere
uno o piu' aiuti  motivando  esaurientemente  la  scelta  operata  ed
evidenziando una scala di priorita' dei problemi locali, in base alla
quale  sia  risultato  opportuno  non  dare integrale applicazione al
citato regolamento.  Tale  motivazione  costituira'  un  elemento  di
valutazione  dell'ammissibilita'  del  programma  al  cofinanziamento
comunitario da parte della Commissione CEE.
  I programmi, della durata di cinque anni, dovranno riportare:
   la delimitazione della zona e delle eventuali sottozone;
   i criteri utilizzati nella suddetta delimitazione (caratteristiche
naturali, ambientali e strutturali);
   l'eventuale esclusione di talune misure, adeguatamente motivata;
   la descrizione degli obiettivi perseguiti;
   i criteri seguiti nella determinazione dell'entita' degli aiuti;
   la  previsione  delle  spese  annuali  per  la  realizzazione  del
programma;
   le  disposizioni  da  adottare  per  informare  adeguatamente  gli
operatori che potrebbero essere interessati;
   le condizioni che il  beneficiario  deve  osservare  per  ottenere
l'aiuto;
   i sistemi di controllo previsti;
   le  disposizioni  a  carattere  sanzionatorio  (decadenza totale o
parziale ecc.) per il caso di inadempimento degli impegni assunti.
  I singoli programmi verranno trasmessi alla Commissione CEE via via
che perverranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo
esame   tendente  a  verificare  la  conformita'  degli  stessi  alle
disposizioni comunitarie  e  la  coerenza  con  gli  altri  programmi
zonali.
  Il  Ministero  provvedera'  a completare la trasmissione di tutti i
programmi relativi al territorio nazionale entro il 30  luglio  1993;
si  fa  presente,  al proposito, che il ritardo nella elaborazione di
uno o piu' programmi zonali regionali potrebbe provocare  conseguenze
negative e ritardi nell'approvazione dei programmi presentati entro i
termini dalle altre regioni.
  Per consentire al Ministero dell'agricoltura di svolgere le proprie
funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento e di tramite con gli organi
comunitari, le  amministrazioni  competenti  dovranno  predisporre  e
trasmettere i programmi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
-  Direzione generale produzione agricola div. I - Settore strutture,
entro il 15 marzo 1993.
  Sarebbe comunque opportuno dare una piu' sollecita applicazione  al
citato regolamento, anticipando l'iter procedurale in modo da inviare
i  programmi  anche  anteriormente  alla suddetta data del 30 luglio,
onde  beneficiare  delle  favorevoli  condizioni  di  cofinanziamento
comunitario  previste per le misure in esame (75% nelle regioni ob. 1
e 50% nelle altre regioni).
  In  tale  ottica,  si  invitano  le  amministrazioni  competenti  a
convertire,  quanto  prima,  i  programmi  gia' operativi nell'ambito
degli articoli 21 - 24 del regolamento n. 2328/91  (ex  art.  19  del
regolamento  n.  797/85)  in  programmi zonali di eguale o piu' ampia
portata prevedendo, ove opportuno, un adeguamento dei premi.
          CRITERI DI SCELTA NELLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE
  3. Nella delimitazione delle  zone  e  nella  individuazione  degli
interventi  piu'  indicati  nelle  singole  aree,  si  suggeriscono i
seguenti criteri di massima:
   le  misure  tendenti  alla  salvaguardia   ed   al   miglioramento
dell'ambiente  ed  al  recupero  dei  terreni  agricoli  e  forestali
abbandonati potrebbero avere una applicazione generalizzata  su  gran
parte  del  territorio,  privilegiando in particolar modo i territori
montani e collinari a piu' alto rischio di erosione;
   l'adozione o il mantenimento di tecniche  di  produzione  a  basso
impatto  ambientale  puo' costituire una esigenza primaria nelle zone
ad agricoltura particolarmente intensiva.
  Nella elaborazione dei programmi, si  ritiene  opportuno,  inoltre,
prestare   particolare   attenzione  alla  cura  ed  alla  protezione
dell'ambiente  rurale  nell'ambito   di   tipologie   di   territorio
particolarmente  sensibili  sotto  il  profilo ambientale (definibili
"aree preferenziali"), che  potrebbero  essere,  a  titolo  puramente
indicativo, le seguenti:
   zone di montagna e di collina svantaggiata;
   zone   agricole  situate  entro  l'ambito  delle  aree  cosiddette
protette (parchi nazionali e regionali) e aree circostanti;
   zone sensibili dal punto  di  vista  ambientale,  perche'  situate
lungo  importanti corsi d' acqua o lungo le coste o attorno a laghi o
lagune, con problemi di  eutrofizzazione  per  eccesso  di  nutrienti
anche di origine agricola o con rischi di salinizzazione;
   fascia delle risorgive e zone di ricarica delle falde acquifere;
   zone  idrogeologicamente  instabili  in  cui  i terreni presentano
rischi di erosione e di smottamenti;
   aree con sistemi agricoli ad elevata intensita' o con  allevamenti
intensivi   in  cui  le  misure  di  estensivizzazione  costituiscono
un'esigenza fondamentale contro il degrado dell'ambiente.
  Le amministrazioni  competenti,  inoltre,  dovrebbero  prendere  in
particolare  considerazione  quelle  aree che, per le loro specifiche
caratteristiche, possano essere designate come "aree vulnerabili", ai
termini della  "Direttiva  nitrati"  (cfr.  art.  3,  par.  2,  della
direttiva CEE n. 91/676 in Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
n. L 375 del 31 dicembre 1991).
  In relazione alle priorita' che verranno indicate nei programmi, si
suggerisce  di  classificare  le zone in piu' categorie, operando una
adeguata modulazione dei premi secondo uno  schema  preordinato,  del
quale,  a  titolo indicativo e non vincolante, si fornisce un esempio
all'allegato 1 della presente circolare.
                TIPI DI IMPEGNO PREVISTI DALL'ART. 2
                   DEL REGOLAMENTO CEE N. 2078/92
  4. Per ciascuno degli impegni previsti dall'art. 2 del  regolamento
in  questione,  si  evidenziano  le  seguenti  tipologie  di limiti e
possibilita' di intervento:
A1) Sensibile riduzione dei concimi e/o fitofarmaci.
  La corretta applicazione della misura presenta notevoli difficolta'
per quanto attiene alla possibilita' di operare
un'efficace azione di controllo.
  Si suggerisce, pertanto,  che  detta  misura  venga  attivata  solo
qualora  l'amministrazione  competente  sia  in  grado  di garantire,
tramite propri servizi tecnici o altri soggetti, secondo modalita' da
determinarsi, un  effettivo  ed  efficace  sistema  di  controllo  in
azienda.
  Il  programma  zonale  puo'  prevedere,  nell'ambito della suddetta
misura, un piano di lotta fitopatologica integrata collegato  con  il
corrispondente  programma  nazionale  gia' elaborato, con il quale si
miri a ridurre i trattamenti, a rispettare l'entomofauna utile, ecc.
  In tutti i casi, si sottolinea che, ai fini del riconoscimento  del
premio,   la   riduzione  dei  fitofarmaci  e/o  dei  concimi  dovra'
necessariamente   comportare   una   "sensibile    riduzione    della
produzione", la cui misura dovra' preferibilmente essere quantificata
dalle  amministrazioni  competenti  anche  tenendo  conto degli altri
fattori che incidono sulla produzione.
A2) Mantenimento delle  riduzioni  gia'  effettuate  nell'impiego  di
concimi e/o fitofarmaci.
  Tale  aiuto  puo' essere concesso solo se il livello di impiego dei
prodotti sopraindicati sia gia' molto basso e si mantenga  nettamente
al di sotto di quello che sarebbe l'optimum economico (ad es. livelli
inferiori  al  50%  della concimazione normale adottata per le grandi
colture  come  mais,  frumento,  medica,  barbabietola  da  zucchero,
tabacco ecc.).
A3)   Introduzione   o   mantenimento   dei  metodi  dell'agricoltura
biologica.
  La suddetta misura puo' essere ammessa soltanto nei  confronti  dei
metodi di produzione che soddisfino i criteri fissati dal regolamento
CEE  n.  2092/91  relativo  al  metodo  di  produzione  biologico dei
prodotti agricoli.
  Ai  fini della gestione della misura da parte delle regioni e prov-
ince autonome e in coerenza con il decreto ministeriale n.   338/1992
del  25  maggio  1992,  il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
provvedera'  a  trasmettere  alle  amministrazioni  interessate   gli
elenchi di aziende ad agricoltura biologica riconosciute ai sensi del
regolamento  CEE  sopra  citato,  con  i relativi dati strutturali ed
operativi.
  Si ritiene che questa misura debba essere prevista  e  favorita  da
tutte  le  amministrazioni competenti su tutto il loro territorio; in
tale ottica, sarebbe opportuno fissare l'importo dei premi  destinati
alle  aziende  che  praticano questo tipo di agricoltura nella misura
massima consentita dal regolamento CEE n. 2078/92.
B1) Introduzione o mantenimento delle produzioni vegetali estensive.
  Nel  quadro  generale  delle  tecniche  adottabili  spettera'  alle
regioni,  in  considerazione delle proprie realta' agricole, adottare
le linee piu' opportune fra quelle di seguito indicate, eventualmente
adattate ed armonizzate fra loro.
  In tal senso si  ritiene  opportuno  che  ciascuna  amministrazione
stabilisca,   nell'ambito  delle  proprie  zone  omogenee,  specifici
parametri e dettagliate modalita' tecniche.
  In particolare, sembra preferibile  che  l'estensivizzazione  venga
orientata essenzialmente al ridimensionamento delle produzioni per le
quali non vi siano sistematici sbocchi di mercato.
  L'obiettivo   dell'azione  in  esame  puo'  essere,  evidentemente,
conseguito utilizzando sistemi diversi, eventualmente  interrelabili,
da adattare alle diverse colture.
  Tali sistemi possono consistere, in particolare, nella applicazione
di  determinati  ordinamenti  colturali o nella scelta di tecniche di
produzione adeguate allo scopo.
  Riguardo gli ordinamenti colturali, si ritiene debba essere data la
preferenza  alla  conversione   dei   seminativi   in   pascoli   per
l'allevamento estensivo ed in prati permanenti.
  Quanto  alle  tecniche  che si ritengono in via di massima idonee a
ridurre la produzione per  unita'  di  superficie,  si  potrebbe  far
riferimento  alle  diverse fasi del ciclo colturale, secondo le linee
che, a titolo meramente esplicativo, si indicano qui di seguito.
  In pratica, si potrebbe agire sulle seguenti fasi:
   1.1 scelta varietale;
   1.2 preparazione del terreno;
   1.3 sesto d'impianto e densita' di semina;
   1.4 irrigazione.
  In riferimento a cio' e tenuto debitamente conto delle  difficolta'
poste,  si  e'  pervenuti  alla  definizione  di  taluni suggerimenti
operativi.
  1.1. Una prima modalita'  e'  quella  della  scelta  varietale.  La
scelta  di  una adeguata varieta' colturale sembra azione prioritaria
da compiersi; e' ovvio che l'adozione di cultivar meno produttive, ma
ove possibile caratterizzate da maggiori pregi qualitativi, puo'  dar
luogo  all'obiettivo della riduzione della produzione agricola e alla
valorizzazione della produzione.
  Ad esempio, per quanto riguarda il frumento  duro,  e  specialmente
nelle  zone meridionali ed insulari, deve essere data la preferenza a
varieta' non altamente  produttive,  peraltro  caratterizzate  da  un
prodotto  di  qualita' superiore per l'elevata resa di semola, l'alto
contenuto in glutine e l'attitudine alla pastificazione.
  Parimenti  per  i  frumenti  teneri la preferenza deve indirizzarsi
verso le varieta' di forza.
  Per il mais, invece, la scelta  dell'ibrido  potrebbe  ricadere  su
ibridi di maggiore precocita' e a frattura vitrea.
  Nel  caso  delle coltivazioni di girasole e soia, potrebbero essere
privilegiati ibridi o varieta' precoci e ad alto contenuto  in  acido
oleico  per  il  girasole,  mentre  per la soia in semina primaverile
potrebbero essere privilegiate le  varieta'  precoci  del  gruppo  di
maturazione 00 e 0.
  Un  discorso similare puo' essere esteso anche alle colture ortive,
quali il pomodoro, il cavolfiore, la melanzana  ed  altri  ortaggi  i
quali occupano un posto di rilievo nelle aree agricole meridionali. A
tale   proposito,   con   riferimento  ad  esempio  al  pomodoro,  la
reintroduzione della  varieta'  San  Marzano,  cultivar  praticamente
abbandonata   per  ragioni  produttive,  comporterebbe  oltreche'  la
riduzione  della  produzione  rispetto   agli   ibridi   recentemente
introdotti, anche un indubbio miglioramento dei pregi qualitativi.
  Piu'   complesso  e'  il  discorso  riguardante  la  frutticoltura.
Tecnicamente proponibile e' l'adozione del  sovrinnesto,  sostituendo
cultivars  di  minor  pregio  o  eccedentarie  e molto produttive con
cultivars di maggior pregio, non eccedentarie e meno produttive.
  1.2. Altro criterio che appare di notevole importanza  riguarda  la
preparazione  del  terreno.  La  riduzione  della  profondita'  delle
lavorazioni fino  alla  sostituzione  con  tecniche  di  "lavorazione
minima"  o  con  semina  su  sodo  puo' notevolmente contribuire alla
riduzione delle rese in molte colture.
  1.3. Grande importanza riveste anche la scelta del sesto d'impianto
e della densita' di semina. Per molte colture siffatta  tecnica  puo'
rivelarsi la sola sufficiente per la riduzione della produzione.
  A  titolo  esemplificativo  la  riduzione della densita' d'impianto
degli ortaggi puo' essere sufficiente  a  determinare  una  riduzione
delle  rese  e  potrebbe  realizzarsi  anche attraverso l'adozione di
investimenti con file binate o con piu' numerosi vialetti di servizio
intercalati nella unita' colturale per una superficie del 20% in piu'
di quella usualmente coperta.
  Nei frutteti di elevata  densita'  si  potrebbe  procedere  ad  una
razionale  estirpazione  di  parte dell'impianto, operazione, questa,
che comportera' di certo una riduzione della produzione, se praticata
in misura significativa. Con l'utilizzo di tale tecnica  sara'  anche
conseguibile un miglioramento qualitativo della produzione.
  1.4.  Altra  tecnica  che potrebbe comportare una diminuzione della
produzione e' la riduzione dei volumi stagionali  della  irrigazione.
In  linea di massima si stima che tale riduzione possa assestarsi sul
30-40% dei volumi ottimali in condizione di normalita' con  opportuna
scelta del momento dell'intervento irriguo.
C) Riduzione della densita' del patrimonio bovino od ovino per unita'
di superficie foraggera.
  L'importo  massimo  previsto per tale impegno e' di 210 ECU per UBA
di bovini o di ovini ridotta. Trattandosi di densita',  ossia  di  un
rapporto  tra  numero  di  UBA  ed  ettari  di  superficie foraggera,
l'impegno puo' essere assolto sia mediante  una  riduzione  dei  capi
allevati,  a parita' di superficie foraggera, sia mediante un aumento
di quest'ultima a parita' di capi allevati.
  L'aumento di superficie foraggera si puo' ottenere anche attraverso
l'acquisto o l'affitto di durata almeno quinquennale.
  A  tali  fini,  sono altresi' utilizzabili i terreni abbandonati di
cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del regolamento CEE n.  2078/92,
con  conseguente  cumulo  dei  premi (evidentemente per il solo primo
anno), purche' prossimi all'azienda zootecnica.
  L'aumento del numero di UBA e' ammesso solo nel caso  in  cui  esso
avvenga come conseguenza di fusione (mediante acquisto o affitto) con
altra  azienda  zootecnica  gia'  dotata  di bestiame e di superficie
foraggera,  purche',  a  seguito  della  fusione,  la  densita'   del
patrimonio bovino od ovino venga ad essere ridotta.
  Il  premio puo' essere modulato a seconda della effettiva riduzione
della densita' del bestiame, in relazione agli scopi che si  prefigge
il programma zonale.
  Ad  evitare  il  pericolo  di  un  calo  areale troppo drastico del
patrimonio zootecnico le amministrazioni competenti possono prevedere
la  riduzione   del   premio   oltre   una   certa   percentuale   di
estensivizzazione  e/o imporre dei livelli minimi di densita' oltre i
quali la corresponsione del premio cessa del tutto.
D1) Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze
dell'ambiente.
  In tale misura possono rientrare gli interventi di ricostituzione e
di conservazione di elementi naturali  e  paesaggistici  quali  siepi
naturali  arbustive  o  arboree,  stagni,  boschetti, vecchi muretti,
peculiarita'  biologiche  o  paesaggistiche.  Si  consideri  che,  ad
esempio,  una  siepe  naturale  posta sui confini dell'azienda ed una
strada  poderale  arborata  possono  di  per  se'   comportare,   per
aduggiamento  di  una fascia laterale di terreno, una riduzione della
produzione aziendale.
  Si ricorda che le siepi naturali costituiscono  anche  un  ambiente
indisturbato  di  ricovero,  ad  esempio, per gli insetti e gli acari
utili, oltre che per l'avifauna.
  Altri esempi di metodi rispettosi dell'ambiente possono essere:  la
falciatura  tardiva  per  consentire  le  nidificazioni  di  uccelli;
1'impianto di medica o altri prati artificiali per ricovero di  lepri
e  di  quaglie;  le sistemazioni superficiali dei terreni collinari e
montani che riducano i pericoli di erosione;  l'adozione  di  sistemi
irrigui  che  permettano un risparmio dell'acqua ed il rispetto della
struttura del terreno.
D2) Allevamento di "specie" animali locali in pericolo di estinzione.
  Per tale tipo di impegno viene  stabilito  un  premio  dell'importo
massimo di 100 ECU per UBA allevata.
  Un  documento  di  lavoro della Commissione CEE del 28 ottobre 1992
(vedi allegato 2) spiega i motivi - genetici, zootecnici, culturali -
che rendono necessario un programma di conservazione e di  protezione
di particolari razze e specie autoctone in pericolo di estinzione.
  S'intendono  in  pericolo quelle razze per le quali si scende al di
sotto di una soglia indicata in 5.000  femmine  riproduttrici  per  i
bovini  e  7.500  per  ovini  e caprini. Le razze elencate sul citato
documento si riferiscono esclusivamente ai ruminanti; l'elenco potra'
pero'  essere  ampliato   dalla   Commissione   su   proposta   delle
amministrazioni interessate, con riferimento alle specie di interesse
nazionale (vedi allegato 3).
  Ovviamente questi tipi di allevamento, che in genere hanno limitate
finalita'  di  lucro,  potrebbero essere abbinati con la gestione dei
terreni per l'accesso del pubblico e  le  attivita'  ricreative,  con
benefici effetti anche sulle attivita' agrituristiche.
  In  tutti  i casi, si ritiene utile segnalare che in tale specifico
argomento e' imminente la diffusione, a cura di questo Ministero,  di
un piano specifico d'azione.
                Coltura e moltiplicazione dei vegetali
   adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica
  Per  tale  impegno  deve  farsi riferimento, sul piano sistematico,
alle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),  del  regolamento
CEE  n.  2078/92; l'importo massimo ammissibile del premio e' fissato
in 250 ECU per Ha, ai sensi dell'art. 4, comma 2, ultimo trattino.
  E' compito delle singole amministrazioni proporre i criteri per  la
definizione  dei  vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati
di erosione,  eventualmente  con  l'ausilio  del  Ministero  e  degli
organismi di ricerca.
E) Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.
  Quanto agli aiuti previsti per la cura delle superfici abbandonate,
se  ne  consiglia  l'attivazione  in  quelle  zone  caratterizzate da
tendenza allo spopolamento, da pericolo di incendi, di erosione e  da
altri rischi naturali.
  A  tali  fini, si possono prevedere misure diverse da assumere caso
per caso come, ad esempio:
   sfalcio delle erbe e il controllo di erbe e arbusti infestanti;
   creazione di siepi di essenze arbustive o arboree;
   manutenzione delle sistemazioni superficiali esistenti;
   manutenzione delle strade interne e dei sentieri poderali.
  E' compito delle regioni e  delle  province  autonome  definire  le
pratiche  che  si ritiene necessario considerare, lasciando la scelta
di una o piu'  di  esse  all'agricoltore  all'atto  di  sottoscrivere
l'impegno.
  Gli  eventuali  prodotti  ottenuti  dalla  cura di tali terreni non
devono  essere,  in  linea  di  massima,  commercializzati,  ma  solo
reimpiegati in azienda.
  Sarebbe  opportuno  che  nel  programma venisse previsto un periodo
minimo di durata, anteriore all'assunzione  dell'impegno,  nel  corso
del  quale  dovra' essere mantenuta la condizione di non coltivazione
della terra, onde evitare possibili fenomeni speculativi.
  Quanto ai terreni forestali abbandonati, possono rientrare in  tale
categoria  quei  terreni  forestali  nei  quali  sono  venute meno le
normali, periodiche forme  di  utilizzazione  e  si  riscontrano,  di
fatto,  situazioni  di  vero e proprio abbandono tali da pregiudicare
l'efficienza dell'ecosistema forestale, con la conseguente insorgenza
di rischi naturali o d'incendio e di  altri  pericoli  connessi  allo
spopolamento delle regioni agricole.
  Si fa presente che, ai sensi del regolamento in esame, l'aiuto puo'
essere concesso anche a beneficiari che non siano agricoltori (ad es.
cooperative di giovani e associazioni di assistenza interaziendale di
cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 2328/91, in caso di assenza di
agricoltori.
F) Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni.
  Per  il ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni e per
il loro utilizzo per scopi di carattere ambientale,  con  particolare
riguardo  alla  creazione di riserve, di biotopi o parchi naturali, o
per la salvaguardia di sistemi idrologici, il regolamento n.  2078/92
prevede un premio annuo dell'importo massimo di 600 ECU per Ha.
  La  gamma  degli interventi e' assai ampia, potendosi ipotizzare la
creazione di parchi e riserve e  biotopi  naturali.  Per  impegni  di
questo tipo, il programma dovrebbe prevedere una superficie minima da
ritirare  (anche  di  proprieta'  di  piu'  agricoltori  con  aziende
confinanti), che dovrebbe risultare congrua rispetto  alle  finalita'
perseguite.
  Nella  determinazione delle superfici da assoggettare alla presente
misura, si  dovrebbero  privilegiare,  in  particolare,  le  seguenti
finalita' ambientali:
   la tutela di sorgenti o risorgive;
   la tutela di alberi monumentali;
   la  protezione  di  aree  di nidificazione o di posa di uccelli di
passo;
   l'eliminazione del drenaggio e il conseguente ripristino  di  aree
umide;
   la  tutela  di  aree  di  riproduzione  di rettili, anfibi e altri
animali ritenuti meritevoli di protezione;
   la tutela di fasce di terreno lungo le rive dei fiumi, torrenti  e
canali;
   creazione di "fasce tampone" localizzate in prossimita' delle aree
protette.
  Va ricordato, peraltro, che nonostante il ritiro dei seminativi sia
ipotizzato  per  un  periodo  di 20 anni, la destinazione dei terreni
agricoli ad  aree  di  tutela  ambientale  diventa  una  destinazione
difficilmente   reversibile   alla   luce   della   vigente  politica
vincolistica. Questo pericolo andrebbe  esplicitato  per  correttezza
nei confronti di proprietari beneficiari degli interventi.
  L'impegno  dovrebbe  essere  accompagnato  quantomeno  da  un piano
aziendale,  redatto  da  tecnici  qualificati,  che  preveda,   oltre
all'impianto  di  essenze  vegetali  locali,  strade  campestri  e la
valorizzazione di elementi diversi che esaltino la  peculiarita'  del
luogo.
  I  terreni  ritirati  non  devono, in linea di massima, dar luogo a
produzioni agricole vendibili.
  Il premio relativo a tale impegno non e' cumulabile con  quello  di
altri impegni: l'imprenditore deve pertanto scegliere se aderire alla
misura  in  esame  o  a  quella,  disciplinata dal regolamento CEE n.
2080/92, relativa al rimboschimento dei seminativi.
G) Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e per le  attivita'
ricreative.
  Il  regolamento n. 2078/92 non da indicazioni in merito alla durata
di tale impegno; sul piano  interpretativo,  sembra  pero'  che  tale
impegno  debba  essere  preferibilmente di lunga durata, considerando
gli investimenti che comporta (per strade campestri, luoghi di  sosta
per il pubblico con relativi servizi igienici).
  Si potrebbe proporre quest'attivita' nei terreni che partecipano al
set-aside  ventennale - lettera f) - corrispondendo, naturalmente, il
solo premio per la messa a riposo dei terreni. A tal proposito, nella
determinazione dei  premi  annuali  per  ettaro,  si  dovrebbe  tener
presente anche dell'eventuale cumulo dei due impegni.
  Il  suddetto  collegamento  appare  particolarmente  opportuno,  in
quanto,  attraverso  l'accesso  al  pubblico  nelle  aziende  i   cui
seminativi,  soggetti al ritiro ventennale, sono utilizzati per scopi
di carattere  ambientale,  si  raggiungerebbero,  oltre  a  finalita'
ecologiche, anche finalita' ricreative e culturali quali, ad esempio,
una  piu'  diffusa e approfondita conoscenza del mondo rurale e delle
sue tradizioni da parte di persone ad esso estranee.
  Parimenti,  la  misura  in  esame  potra'  essere  vantaggiosamente
collegata  all'impegno  di  cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2
del  regolamento,  consentendo  l'accesso  al  pubblico  nei  terreni
agricoli o forestali abbandonati, una volta recuperati.
  La combinazione, poi, di uno degli impegni suddetti - lettere e) ed
f)   -,  con  l'accesso  al  pubblico  e  con  gli  impegni  relativi
all'allevamento  di  specie  animali  o  vegetali  in   pericolo   di
estinzione   (lettera   D2)   potrebbe  dare  luogo  a  realizzazioni
particolarmente organiche.
  In questi casi, andrebbero determinati i tempi ed i  modi  di  tale
accesso,  con  l'eventuale  predisposizione  di  uno  o piu' percorsi
guidati.
  E' evidente che le suddette  combinazioni  appaiono  particolamente
interessanti se abbinate ad attivita' agrituristiche.
  Si  precisa  che  la Commissione CEE ha espressamente indicato che,
nell'ambito della misura  in  esame,  non  sono  ammessi  aiuti  agli
investimenti.
              CONDIZIONI DELL'IMPEGNO DA SOTTOSCRIVERE
  5.  Ai  sensi  dell'art. 4 del regolamento, gli aiuti sono concessi
agli  agricoltori  (anche  se  non  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale)  che  sottoscrivono  uno o piu' degli impegni assunti tra
quelli  elencati  nel  precedente  punto  4.  Cio'   sottintende   la
volontarieta'  dell'assunzione  dell'impegno e il carattere personale
dell'impegno stesso.
  Appare pertanto improbabile che tali impegni possano essere assunti
da organizzazioni professionali, associazioni di  produttori,  centri
di  assistenza  tecnica  per  conto degli imprenditori che tutelano o
rappresentano.
  L'art. 5, comma 1, del regolamento prevede che  le  amministrazioni
competenti  stabiliscano  con precisione il contenuto dell'impegno da
sottoscrivere,  anche  ai  fini  della  verifica  e   del   controllo
dell'osservanza  degli  impegni  assunti;  dovranno  essere  altresi'
precisate le condizioni per la concessione dell'aiuto,  nel  caso  in
cui l'agricoltore stesso non sia in grado di sottoscrivere un impegno
per  il  periodo  minimo  richiesto,  in  quanto,  ad  esempio, ha la
disponibilita' del terreno per un periodo inferiore.
  Per quanto si riferisce ai  singoli  impegni  si  ritiene  che  sia
preferibile,  per alcuni di essi, che, all'atto della sottoscrizione,
l'interessato produca un piano aziendale predisposto  da  un  tecnico
abilitato, che esponga le azioni che si intendono realizzare.
  Per altre misure, invece, potra' essere sufficiente la compilazione
e la sottoscrizione di una modulistica appositamente predisposta.
                          AZIONI FORMATIVE
  6.  L'art. 6 del regolamento consente di attivare un aiuto speciale
per la promozione di corsi e seminari  di  formazione  concernenti  i
metodi di produzione agricola e forestale compatibili con le esigenze
di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonche' con la cura
dello  spazio  naturale e del paesaggio e conformi, in particolare, a
norme  di  comportamento in agricoltura e ai criteri dell'agricoltura
biologica.
  A questo riguardo si prevede la concessione di  aiuti  sia  per  la
frequenza   a  corsi  o  seminari,  sia  per  l'organizzazione  e  la
realizzazione degli stessi. Le spese  sostenute  dagli  Stati  membri
sono  sovvenzionabili  fino  ad  un  massimo  di 2500 ECU per ciascun
partecipante che abbia seguito un corso o un seminario completo.
  Si sottolinea che, qualora per detti corsi e seminari ci si rivolga
alle esistenti strutture dei  servizi  di  sviluppo  agricolo,  vanno
impartite  disposizioni  chiare  per far comprendere che si tratta di
attivita' sostanzialmente diverse,  sia  negli  obiettivi  che  nella
forma, a quelle fin qui svolte nell'ambito dell'assistenza tecnica di
cui all'art. 28 del regolamento CEE n. 2328/91.
  Il  comma  2 del precitato art. 6 prevede, inoltre, la possibilita'
da  parte  della  Comunita'  di  partecipare  alla  realizzazione  di
progetti   dimostrativi   che   riguardino   metodi   di   produzione
ecocompatibili,    con    particolare    riferimento    ai     metodi
dell'agricoltura biologica.
  La  Commissione ha chiarito che sono ammissibili al cofinanziamento
tutte la spese legate ai progetti  dimostrativi  (strumentazione  per
rilevazioni  meteorologiche,  materiale  informatico,  ecc). Non sono
invece ammissibili le spese  relative  agli  stipendi  del  personale
impiegato, se appartenente all'amministrazione.
  Si    auspica   una   fattiva   collaborazione   da   parte   delle
amministrazioni competenti, per una incisiva,  puntuale  ed  organica
applicazione del regolamento sul territorio nazionale.
                                                 Il Ministro: FONTANA