Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni e province autonome Alla commissione delle Comunita' europee - D.G. VI.II - BRUXELLES Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Ai commissari di Governo presso le regioni e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie Al Ministero degli affari esteri - D.G.A.E. Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto del Ministro Alla rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' europee - BRUXELLES Alla Direzione generale per l'economia montana e foreste Alla Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli All'Ispettorato centrale repressioni frodi All'A.I.M.A. PREMESSE 1. Il regolamento CEE n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, fa parte di un pacchetto di misure "di accompagnamento" alla riforma della PAC. Scopo precipuo di tali misure e' quello di rendere meno gravoso, per i produttori agricoli, il passaggio dalla vecchia alla nuova politica agricola comune. Il regolamento n. 2078/92, in particolare, prevede una serie di misure a favore degli agricoltori che si impegneranno ad utilizzare metodi di produzione a basso impatto ambientale o a porre in essere altre attivita' utili alla protezione dell'ambiente rurale. La corretta applicazione delle suddette misure costituira' un'importante opportunita' per bilanciare le possibili conseguenze negative delle nuove misure comunitarie di mercato sull'economia agricola nazionale, ridimensionando il rischio di una depressione dei comparti produttivi piu' direttamente toccati dalla riforma PAC. L'attivazione delle misure agroambientali, inoltre, potra' produrre un'importante stimolo all'innovazione tecnologica, produttiva e socio-strutturale dell'agricoltura, orientandola vieppiu' in direzione della salvaguardia dell'ambiente naturale e delle tradizioni del mondo rurale: difesa e/o ripristino della prevalente naturalita' del sistema agrario e del paesaggio, diffusione dell'agriturismo, sviluppo delle produzioni biologiche e o di qualita', estensivizzazione delle produzioni, ecc. Conseguentemente, il regolamento n. 2078/92 potra' contribuire a intensificare la ricerca e le azioni volte a favorire l'applicazione di tecniche a basso impatto ambientale ed il miglioramento qualitativo delle produzioni allo stato sia fresco che trasformato. E' evidente che, per una corretta e consapevole applicazione delle misure ambientali, sara' fondamentale il ruolo dei Servizi di sviluppo agricolo: molti degli impegni che gli agricoltori dovranno sottoscrivere, infatti, saranno effettivamente attuabili e verificabili solo se preceduti dall'adozione di disciplinari per i prodotti di qualita', di protocolli di coltivazione per l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale, di analisi per il controllo dei residui dei fitofarmaci e per la garanzia della qualita' dei prodotti agricoli. Saranno, poi, imprescindibili le funzioni di divulgazione ed assistenza dei suddetti servizi e delle associazioni di categoria, in assenza delle quali le misure sarebbero destinate ad una limitata e parziale applicazione. MODALITA' DI APPLICAZIONE E TERMINI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI 2. Le misure ambientali, come si e' gia' ricordato, devono essere applicate sulla totalita' del territorio nazionale sulla base di programmi zonali pluriennali. Pertanto, ciascuna regione e provincia autonoma, nella predisposizione dei suddetti programmi, dovra' considerare l'intero territorio di propria competenza. Le singole misure andranno applicate su zone territorialmente delimitate ed omogenee sotto il profilo ambientale, strutturale e sociale, che potranno eventualmente anche coincidere con l'intero territorio regionale, qualora quest'ultimo presenti le suddette condizioni di omogeneita'. Ciascun programma zonale dovrebbe dare applicazione, in linea di principio, a tutte le misure di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento CEE n. 2078/92; le regioni potranno tuttavia escludere uno o piu' aiuti motivando esaurientemente la scelta operata ed evidenziando una scala di priorita' dei problemi locali, in base alla quale sia risultato opportuno non dare integrale applicazione al citato regolamento. Tale motivazione costituira' un elemento di valutazione dell'ammissibilita' del programma al cofinanziamento comunitario da parte della Commissione CEE. I programmi, della durata di cinque anni, dovranno riportare: la delimitazione della zona e delle eventuali sottozone; i criteri utilizzati nella suddetta delimitazione (caratteristiche naturali, ambientali e strutturali); l'eventuale esclusione di talune misure, adeguatamente motivata; la descrizione degli obiettivi perseguiti; i criteri seguiti nella determinazione dell'entita' degli aiuti; la previsione delle spese annuali per la realizzazione del programma; le disposizioni da adottare per informare adeguatamente gli operatori che potrebbero essere interessati; le condizioni che il beneficiario deve osservare per ottenere l'aiuto; i sistemi di controllo previsti; le disposizioni a carattere sanzionatorio (decadenza totale o parziale ecc.) per il caso di inadempimento degli impegni assunti. I singoli programmi verranno trasmessi alla Commissione CEE via via che perverranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame tendente a verificare la conformita' degli stessi alle disposizioni comunitarie e la coerenza con gli altri programmi zonali. Il Ministero provvedera' a completare la trasmissione di tutti i programmi relativi al territorio nazionale entro il 30 luglio 1993; si fa presente, al proposito, che il ritardo nella elaborazione di uno o piu' programmi zonali regionali potrebbe provocare conseguenze negative e ritardi nell'approvazione dei programmi presentati entro i termini dalle altre regioni. Per consentire al Ministero dell'agricoltura di svolgere le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento e di tramite con gli organi comunitari, le amministrazioni competenti dovranno predisporre e trasmettere i programmi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola div. I - Settore strutture, entro il 15 marzo 1993. Sarebbe comunque opportuno dare una piu' sollecita applicazione al citato regolamento, anticipando l'iter procedurale in modo da inviare i programmi anche anteriormente alla suddetta data del 30 luglio, onde beneficiare delle favorevoli condizioni di cofinanziamento comunitario previste per le misure in esame (75% nelle regioni ob. 1 e 50% nelle altre regioni). In tale ottica, si invitano le amministrazioni competenti a convertire, quanto prima, i programmi gia' operativi nell'ambito degli articoli 21 - 24 del regolamento n. 2328/91 (ex art. 19 del regolamento n. 797/85) in programmi zonali di eguale o piu' ampia portata prevedendo, ove opportuno, un adeguamento dei premi. CRITERI DI SCELTA NELLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE 3. Nella delimitazione delle zone e nella individuazione degli interventi piu' indicati nelle singole aree, si suggeriscono i seguenti criteri di massima: le misure tendenti alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente ed al recupero dei terreni agricoli e forestali abbandonati potrebbero avere una applicazione generalizzata su gran parte del territorio, privilegiando in particolar modo i territori montani e collinari a piu' alto rischio di erosione; l'adozione o il mantenimento di tecniche di produzione a basso impatto ambientale puo' costituire una esigenza primaria nelle zone ad agricoltura particolarmente intensiva. Nella elaborazione dei programmi, si ritiene opportuno, inoltre, prestare particolare attenzione alla cura ed alla protezione dell'ambiente rurale nell'ambito di tipologie di territorio particolarmente sensibili sotto il profilo ambientale (definibili "aree preferenziali"), che potrebbero essere, a titolo puramente indicativo, le seguenti: zone di montagna e di collina svantaggiata; zone agricole situate entro l'ambito delle aree cosiddette protette (parchi nazionali e regionali) e aree circostanti; zone sensibili dal punto di vista ambientale, perche' situate lungo importanti corsi d' acqua o lungo le coste o attorno a laghi o lagune, con problemi di eutrofizzazione per eccesso di nutrienti anche di origine agricola o con rischi di salinizzazione; fascia delle risorgive e zone di ricarica delle falde acquifere; zone idrogeologicamente instabili in cui i terreni presentano rischi di erosione e di smottamenti; aree con sistemi agricoli ad elevata intensita' o con allevamenti intensivi in cui le misure di estensivizzazione costituiscono un'esigenza fondamentale contro il degrado dell'ambiente. Le amministrazioni competenti, inoltre, dovrebbero prendere in particolare considerazione quelle aree che, per le loro specifiche caratteristiche, possano essere designate come "aree vulnerabili", ai termini della "Direttiva nitrati" (cfr. art. 3, par. 2, della direttiva CEE n. 91/676 in Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 375 del 31 dicembre 1991). In relazione alle priorita' che verranno indicate nei programmi, si suggerisce di classificare le zone in piu' categorie, operando una adeguata modulazione dei premi secondo uno schema preordinato, del quale, a titolo indicativo e non vincolante, si fornisce un esempio all'allegato 1 della presente circolare. TIPI DI IMPEGNO PREVISTI DALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO CEE N. 2078/92 4. Per ciascuno degli impegni previsti dall'art. 2 del regolamento in questione, si evidenziano le seguenti tipologie di limiti e possibilita' di intervento: A1) Sensibile riduzione dei concimi e/o fitofarmaci. La corretta applicazione della misura presenta notevoli difficolta' per quanto attiene alla possibilita' di operare un'efficace azione di controllo. Si suggerisce, pertanto, che detta misura venga attivata solo qualora l'amministrazione competente sia in grado di garantire, tramite propri servizi tecnici o altri soggetti, secondo modalita' da determinarsi, un effettivo ed efficace sistema di controllo in azienda. Il programma zonale puo' prevedere, nell'ambito della suddetta misura, un piano di lotta fitopatologica integrata collegato con il corrispondente programma nazionale gia' elaborato, con il quale si miri a ridurre i trattamenti, a rispettare l'entomofauna utile, ecc. In tutti i casi, si sottolinea che, ai fini del riconoscimento del premio, la riduzione dei fitofarmaci e/o dei concimi dovra' necessariamente comportare una "sensibile riduzione della produzione", la cui misura dovra' preferibilmente essere quantificata dalle amministrazioni competenti anche tenendo conto degli altri fattori che incidono sulla produzione. A2) Mantenimento delle riduzioni gia' effettuate nell'impiego di concimi e/o fitofarmaci. Tale aiuto puo' essere concesso solo se il livello di impiego dei prodotti sopraindicati sia gia' molto basso e si mantenga nettamente al di sotto di quello che sarebbe l'optimum economico (ad es. livelli inferiori al 50% della concimazione normale adottata per le grandi colture come mais, frumento, medica, barbabietola da zucchero, tabacco ecc.). A3) Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica. La suddetta misura puo' essere ammessa soltanto nei confronti dei metodi di produzione che soddisfino i criteri fissati dal regolamento CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli. Ai fini della gestione della misura da parte delle regioni e prov- ince autonome e in coerenza con il decreto ministeriale n. 338/1992 del 25 maggio 1992, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' a trasmettere alle amministrazioni interessate gli elenchi di aziende ad agricoltura biologica riconosciute ai sensi del regolamento CEE sopra citato, con i relativi dati strutturali ed operativi. Si ritiene che questa misura debba essere prevista e favorita da tutte le amministrazioni competenti su tutto il loro territorio; in tale ottica, sarebbe opportuno fissare l'importo dei premi destinati alle aziende che praticano questo tipo di agricoltura nella misura massima consentita dal regolamento CEE n. 2078/92. B1) Introduzione o mantenimento delle produzioni vegetali estensive. Nel quadro generale delle tecniche adottabili spettera' alle regioni, in considerazione delle proprie realta' agricole, adottare le linee piu' opportune fra quelle di seguito indicate, eventualmente adattate ed armonizzate fra loro. In tal senso si ritiene opportuno che ciascuna amministrazione stabilisca, nell'ambito delle proprie zone omogenee, specifici parametri e dettagliate modalita' tecniche. In particolare, sembra preferibile che l'estensivizzazione venga orientata essenzialmente al ridimensionamento delle produzioni per le quali non vi siano sistematici sbocchi di mercato. L'obiettivo dell'azione in esame puo' essere, evidentemente, conseguito utilizzando sistemi diversi, eventualmente interrelabili, da adattare alle diverse colture. Tali sistemi possono consistere, in particolare, nella applicazione di determinati ordinamenti colturali o nella scelta di tecniche di produzione adeguate allo scopo. Riguardo gli ordinamenti colturali, si ritiene debba essere data la preferenza alla conversione dei seminativi in pascoli per l'allevamento estensivo ed in prati permanenti. Quanto alle tecniche che si ritengono in via di massima idonee a ridurre la produzione per unita' di superficie, si potrebbe far riferimento alle diverse fasi del ciclo colturale, secondo le linee che, a titolo meramente esplicativo, si indicano qui di seguito. In pratica, si potrebbe agire sulle seguenti fasi: 1.1 scelta varietale; 1.2 preparazione del terreno; 1.3 sesto d'impianto e densita' di semina; 1.4 irrigazione. In riferimento a cio' e tenuto debitamente conto delle difficolta' poste, si e' pervenuti alla definizione di taluni suggerimenti operativi. 1.1. Una prima modalita' e' quella della scelta varietale. La scelta di una adeguata varieta' colturale sembra azione prioritaria da compiersi; e' ovvio che l'adozione di cultivar meno produttive, ma ove possibile caratterizzate da maggiori pregi qualitativi, puo' dar luogo all'obiettivo della riduzione della produzione agricola e alla valorizzazione della produzione. Ad esempio, per quanto riguarda il frumento duro, e specialmente nelle zone meridionali ed insulari, deve essere data la preferenza a varieta' non altamente produttive, peraltro caratterizzate da un prodotto di qualita' superiore per l'elevata resa di semola, l'alto contenuto in glutine e l'attitudine alla pastificazione. Parimenti per i frumenti teneri la preferenza deve indirizzarsi verso le varieta' di forza. Per il mais, invece, la scelta dell'ibrido potrebbe ricadere su ibridi di maggiore precocita' e a frattura vitrea. Nel caso delle coltivazioni di girasole e soia, potrebbero essere privilegiati ibridi o varieta' precoci e ad alto contenuto in acido oleico per il girasole, mentre per la soia in semina primaverile potrebbero essere privilegiate le varieta' precoci del gruppo di maturazione 00 e 0. Un discorso similare puo' essere esteso anche alle colture ortive, quali il pomodoro, il cavolfiore, la melanzana ed altri ortaggi i quali occupano un posto di rilievo nelle aree agricole meridionali. A tale proposito, con riferimento ad esempio al pomodoro, la reintroduzione della varieta' San Marzano, cultivar praticamente abbandonata per ragioni produttive, comporterebbe oltreche' la riduzione della produzione rispetto agli ibridi recentemente introdotti, anche un indubbio miglioramento dei pregi qualitativi. Piu' complesso e' il discorso riguardante la frutticoltura. Tecnicamente proponibile e' l'adozione del sovrinnesto, sostituendo cultivars di minor pregio o eccedentarie e molto produttive con cultivars di maggior pregio, non eccedentarie e meno produttive. 1.2. Altro criterio che appare di notevole importanza riguarda la preparazione del terreno. La riduzione della profondita' delle lavorazioni fino alla sostituzione con tecniche di "lavorazione minima" o con semina su sodo puo' notevolmente contribuire alla riduzione delle rese in molte colture. 1.3. Grande importanza riveste anche la scelta del sesto d'impianto e della densita' di semina. Per molte colture siffatta tecnica puo' rivelarsi la sola sufficiente per la riduzione della produzione. A titolo esemplificativo la riduzione della densita' d'impianto degli ortaggi puo' essere sufficiente a determinare una riduzione delle rese e potrebbe realizzarsi anche attraverso l'adozione di investimenti con file binate o con piu' numerosi vialetti di servizio intercalati nella unita' colturale per una superficie del 20% in piu' di quella usualmente coperta. Nei frutteti di elevata densita' si potrebbe procedere ad una razionale estirpazione di parte dell'impianto, operazione, questa, che comportera' di certo una riduzione della produzione, se praticata in misura significativa. Con l'utilizzo di tale tecnica sara' anche conseguibile un miglioramento qualitativo della produzione. 1.4. Altra tecnica che potrebbe comportare una diminuzione della produzione e' la riduzione dei volumi stagionali della irrigazione. In linea di massima si stima che tale riduzione possa assestarsi sul 30-40% dei volumi ottimali in condizione di normalita' con opportuna scelta del momento dell'intervento irriguo. C) Riduzione della densita' del patrimonio bovino od ovino per unita' di superficie foraggera. L'importo massimo previsto per tale impegno e' di 210 ECU per UBA di bovini o di ovini ridotta. Trattandosi di densita', ossia di un rapporto tra numero di UBA ed ettari di superficie foraggera, l'impegno puo' essere assolto sia mediante una riduzione dei capi allevati, a parita' di superficie foraggera, sia mediante un aumento di quest'ultima a parita' di capi allevati. L'aumento di superficie foraggera si puo' ottenere anche attraverso l'acquisto o l'affitto di durata almeno quinquennale. A tali fini, sono altresi' utilizzabili i terreni abbandonati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del regolamento CEE n. 2078/92, con conseguente cumulo dei premi (evidentemente per il solo primo anno), purche' prossimi all'azienda zootecnica. L'aumento del numero di UBA e' ammesso solo nel caso in cui esso avvenga come conseguenza di fusione (mediante acquisto o affitto) con altra azienda zootecnica gia' dotata di bestiame e di superficie foraggera, purche', a seguito della fusione, la densita' del patrimonio bovino od ovino venga ad essere ridotta. Il premio puo' essere modulato a seconda della effettiva riduzione della densita' del bestiame, in relazione agli scopi che si prefigge il programma zonale. Ad evitare il pericolo di un calo areale troppo drastico del patrimonio zootecnico le amministrazioni competenti possono prevedere la riduzione del premio oltre una certa percentuale di estensivizzazione e/o imporre dei livelli minimi di densita' oltre i quali la corresponsione del premio cessa del tutto. D1) Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente. In tale misura possono rientrare gli interventi di ricostituzione e di conservazione di elementi naturali e paesaggistici quali siepi naturali arbustive o arboree, stagni, boschetti, vecchi muretti, peculiarita' biologiche o paesaggistiche. Si consideri che, ad esempio, una siepe naturale posta sui confini dell'azienda ed una strada poderale arborata possono di per se' comportare, per aduggiamento di una fascia laterale di terreno, una riduzione della produzione aziendale. Si ricorda che le siepi naturali costituiscono anche un ambiente indisturbato di ricovero, ad esempio, per gli insetti e gli acari utili, oltre che per l'avifauna. Altri esempi di metodi rispettosi dell'ambiente possono essere: la falciatura tardiva per consentire le nidificazioni di uccelli; 1'impianto di medica o altri prati artificiali per ricovero di lepri e di quaglie; le sistemazioni superficiali dei terreni collinari e montani che riducano i pericoli di erosione; l'adozione di sistemi irrigui che permettano un risparmio dell'acqua ed il rispetto della struttura del terreno. D2) Allevamento di "specie" animali locali in pericolo di estinzione. Per tale tipo di impegno viene stabilito un premio dell'importo massimo di 100 ECU per UBA allevata. Un documento di lavoro della Commissione CEE del 28 ottobre 1992 (vedi allegato 2) spiega i motivi - genetici, zootecnici, culturali - che rendono necessario un programma di conservazione e di protezione di particolari razze e specie autoctone in pericolo di estinzione. S'intendono in pericolo quelle razze per le quali si scende al di sotto di una soglia indicata in 5.000 femmine riproduttrici per i bovini e 7.500 per ovini e caprini. Le razze elencate sul citato documento si riferiscono esclusivamente ai ruminanti; l'elenco potra' pero' essere ampliato dalla Commissione su proposta delle amministrazioni interessate, con riferimento alle specie di interesse nazionale (vedi allegato 3). Ovviamente questi tipi di allevamento, che in genere hanno limitate finalita' di lucro, potrebbero essere abbinati con la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attivita' ricreative, con benefici effetti anche sulle attivita' agrituristiche. In tutti i casi, si ritiene utile segnalare che in tale specifico argomento e' imminente la diffusione, a cura di questo Ministero, di un piano specifico d'azione. Coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica Per tale impegno deve farsi riferimento, sul piano sistematico, alle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento CEE n. 2078/92; l'importo massimo ammissibile del premio e' fissato in 250 ECU per Ha, ai sensi dell'art. 4, comma 2, ultimo trattino. E' compito delle singole amministrazioni proporre i criteri per la definizione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione, eventualmente con l'ausilio del Ministero e degli organismi di ricerca. E) Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Quanto agli aiuti previsti per la cura delle superfici abbandonate, se ne consiglia l'attivazione in quelle zone caratterizzate da tendenza allo spopolamento, da pericolo di incendi, di erosione e da altri rischi naturali. A tali fini, si possono prevedere misure diverse da assumere caso per caso come, ad esempio: sfalcio delle erbe e il controllo di erbe e arbusti infestanti; creazione di siepi di essenze arbustive o arboree; manutenzione delle sistemazioni superficiali esistenti; manutenzione delle strade interne e dei sentieri poderali. E' compito delle regioni e delle province autonome definire le pratiche che si ritiene necessario considerare, lasciando la scelta di una o piu' di esse all'agricoltore all'atto di sottoscrivere l'impegno. Gli eventuali prodotti ottenuti dalla cura di tali terreni non devono essere, in linea di massima, commercializzati, ma solo reimpiegati in azienda. Sarebbe opportuno che nel programma venisse previsto un periodo minimo di durata, anteriore all'assunzione dell'impegno, nel corso del quale dovra' essere mantenuta la condizione di non coltivazione della terra, onde evitare possibili fenomeni speculativi. Quanto ai terreni forestali abbandonati, possono rientrare in tale categoria quei terreni forestali nei quali sono venute meno le normali, periodiche forme di utilizzazione e si riscontrano, di fatto, situazioni di vero e proprio abbandono tali da pregiudicare l'efficienza dell'ecosistema forestale, con la conseguente insorgenza di rischi naturali o d'incendio e di altri pericoli connessi allo spopolamento delle regioni agricole. Si fa presente che, ai sensi del regolamento in esame, l'aiuto puo' essere concesso anche a beneficiari che non siano agricoltori (ad es. cooperative di giovani e associazioni di assistenza interaziendale di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 2328/91, in caso di assenza di agricoltori. F) Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni. Per il ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni e per il loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, con particolare riguardo alla creazione di riserve, di biotopi o parchi naturali, o per la salvaguardia di sistemi idrologici, il regolamento n. 2078/92 prevede un premio annuo dell'importo massimo di 600 ECU per Ha. La gamma degli interventi e' assai ampia, potendosi ipotizzare la creazione di parchi e riserve e biotopi naturali. Per impegni di questo tipo, il programma dovrebbe prevedere una superficie minima da ritirare (anche di proprieta' di piu' agricoltori con aziende confinanti), che dovrebbe risultare congrua rispetto alle finalita' perseguite. Nella determinazione delle superfici da assoggettare alla presente misura, si dovrebbero privilegiare, in particolare, le seguenti finalita' ambientali: la tutela di sorgenti o risorgive; la tutela di alberi monumentali; la protezione di aree di nidificazione o di posa di uccelli di passo; l'eliminazione del drenaggio e il conseguente ripristino di aree umide; la tutela di aree di riproduzione di rettili, anfibi e altri animali ritenuti meritevoli di protezione; la tutela di fasce di terreno lungo le rive dei fiumi, torrenti e canali; creazione di "fasce tampone" localizzate in prossimita' delle aree protette. Va ricordato, peraltro, che nonostante il ritiro dei seminativi sia ipotizzato per un periodo di 20 anni, la destinazione dei terreni agricoli ad aree di tutela ambientale diventa una destinazione difficilmente reversibile alla luce della vigente politica vincolistica. Questo pericolo andrebbe esplicitato per correttezza nei confronti di proprietari beneficiari degli interventi. L'impegno dovrebbe essere accompagnato quantomeno da un piano aziendale, redatto da tecnici qualificati, che preveda, oltre all'impianto di essenze vegetali locali, strade campestri e la valorizzazione di elementi diversi che esaltino la peculiarita' del luogo. I terreni ritirati non devono, in linea di massima, dar luogo a produzioni agricole vendibili. Il premio relativo a tale impegno non e' cumulabile con quello di altri impegni: l'imprenditore deve pertanto scegliere se aderire alla misura in esame o a quella, disciplinata dal regolamento CEE n. 2080/92, relativa al rimboschimento dei seminativi. G) Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e per le attivita' ricreative. Il regolamento n. 2078/92 non da indicazioni in merito alla durata di tale impegno; sul piano interpretativo, sembra pero' che tale impegno debba essere preferibilmente di lunga durata, considerando gli investimenti che comporta (per strade campestri, luoghi di sosta per il pubblico con relativi servizi igienici). Si potrebbe proporre quest'attivita' nei terreni che partecipano al set-aside ventennale - lettera f) - corrispondendo, naturalmente, il solo premio per la messa a riposo dei terreni. A tal proposito, nella determinazione dei premi annuali per ettaro, si dovrebbe tener presente anche dell'eventuale cumulo dei due impegni. Il suddetto collegamento appare particolarmente opportuno, in quanto, attraverso l'accesso al pubblico nelle aziende i cui seminativi, soggetti al ritiro ventennale, sono utilizzati per scopi di carattere ambientale, si raggiungerebbero, oltre a finalita' ecologiche, anche finalita' ricreative e culturali quali, ad esempio, una piu' diffusa e approfondita conoscenza del mondo rurale e delle sue tradizioni da parte di persone ad esso estranee. Parimenti, la misura in esame potra' essere vantaggiosamente collegata all'impegno di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2 del regolamento, consentendo l'accesso al pubblico nei terreni agricoli o forestali abbandonati, una volta recuperati. La combinazione, poi, di uno degli impegni suddetti - lettere e) ed f) -, con l'accesso al pubblico e con gli impegni relativi all'allevamento di specie animali o vegetali in pericolo di estinzione (lettera D2) potrebbe dare luogo a realizzazioni particolarmente organiche. In questi casi, andrebbero determinati i tempi ed i modi di tale accesso, con l'eventuale predisposizione di uno o piu' percorsi guidati. E' evidente che le suddette combinazioni appaiono particolamente interessanti se abbinate ad attivita' agrituristiche. Si precisa che la Commissione CEE ha espressamente indicato che, nell'ambito della misura in esame, non sono ammessi aiuti agli investimenti. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO DA SOTTOSCRIVERE 5. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento, gli aiuti sono concessi agli agricoltori (anche se non imprenditori agricoli a titolo principale) che sottoscrivono uno o piu' degli impegni assunti tra quelli elencati nel precedente punto 4. Cio' sottintende la volontarieta' dell'assunzione dell'impegno e il carattere personale dell'impegno stesso. Appare pertanto improbabile che tali impegni possano essere assunti da organizzazioni professionali, associazioni di produttori, centri di assistenza tecnica per conto degli imprenditori che tutelano o rappresentano. L'art. 5, comma 1, del regolamento prevede che le amministrazioni competenti stabiliscano con precisione il contenuto dell'impegno da sottoscrivere, anche ai fini della verifica e del controllo dell'osservanza degli impegni assunti; dovranno essere altresi' precisate le condizioni per la concessione dell'aiuto, nel caso in cui l'agricoltore stesso non sia in grado di sottoscrivere un impegno per il periodo minimo richiesto, in quanto, ad esempio, ha la disponibilita' del terreno per un periodo inferiore. Per quanto si riferisce ai singoli impegni si ritiene che sia preferibile, per alcuni di essi, che, all'atto della sottoscrizione, l'interessato produca un piano aziendale predisposto da un tecnico abilitato, che esponga le azioni che si intendono realizzare. Per altre misure, invece, potra' essere sufficiente la compilazione e la sottoscrizione di una modulistica appositamente predisposta. AZIONI FORMATIVE 6. L'art. 6 del regolamento consente di attivare un aiuto speciale per la promozione di corsi e seminari di formazione concernenti i metodi di produzione agricola e forestale compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonche' con la cura dello spazio naturale e del paesaggio e conformi, in particolare, a norme di comportamento in agricoltura e ai criteri dell'agricoltura biologica. A questo riguardo si prevede la concessione di aiuti sia per la frequenza a corsi o seminari, sia per l'organizzazione e la realizzazione degli stessi. Le spese sostenute dagli Stati membri sono sovvenzionabili fino ad un massimo di 2500 ECU per ciascun partecipante che abbia seguito un corso o un seminario completo. Si sottolinea che, qualora per detti corsi e seminari ci si rivolga alle esistenti strutture dei servizi di sviluppo agricolo, vanno impartite disposizioni chiare per far comprendere che si tratta di attivita' sostanzialmente diverse, sia negli obiettivi che nella forma, a quelle fin qui svolte nell'ambito dell'assistenza tecnica di cui all'art. 28 del regolamento CEE n. 2328/91. Il comma 2 del precitato art. 6 prevede, inoltre, la possibilita' da parte della Comunita' di partecipare alla realizzazione di progetti dimostrativi che riguardino metodi di produzione ecocompatibili, con particolare riferimento ai metodi dell'agricoltura biologica. La Commissione ha chiarito che sono ammissibili al cofinanziamento tutte la spese legate ai progetti dimostrativi (strumentazione per rilevazioni meteorologiche, materiale informatico, ecc). Non sono invece ammissibili le spese relative agli stipendi del personale impiegato, se appartenente all'amministrazione. Si auspica una fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni competenti, per una incisiva, puntuale ed organica applicazione del regolamento sul territorio nazionale. Il Ministro: FONTANA