IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera; Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991 e 15 febbraio 1992, concernenti la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera lo- cale e ravvicinata; Considerata l'opportunita' di prorogare ulteriormente l'esercizio sperimentale, per il periodo di un anno dalla data di entrara in vigore del presente decreto, della pesca costiera locale fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa anziche' 30 prevista nelle precedenti sperimentazioni, al fine di verificare la fattibilita' di un eventuale nuovo regime di operativita' delle medesime navi, atto a garantire una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera; Considerato che al termine di detto periodo di sperimentazione si procedera' ad un esame dei risultati e degli effetti al fine di giungere ad una definitiva messa a regime della distanza dalla costa dei due tipi di pesca; Decreta: Art. 1. 1. In via sperimentale e per un ulteriore periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera lo- cale puo' essere esercitata fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale e la pesca costiera ravvicinata puo' essere esercitata fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa nazionale con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate.