IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto   il   decreto   ministeriale  22  giugno  1982,  concernente
l'approvazione del regolamento di sicurezza  per  le  navi  abilitate
all'esercizio della pesca costiera;
  Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1990, prorogato con decreti
8 febbraio 1991 e 15 febbraio 1992, concernenti la determinazione dei
limiti  delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera lo-
cale e ravvicinata;
  Considerata l'opportunita' di prorogare  ulteriormente  l'esercizio
sperimentale,  per  il  periodo  di  un anno dalla data di entrara in
vigore del presente decreto, della pesca costiera locale fino ad  una
distanza  di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata
fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa  anziche'  30  prevista
nelle   precedenti   sperimentazioni,   al   fine  di  verificare  la
fattibilita' di un  eventuale  nuovo  regime  di  operativita'  delle
medesime  navi,  atto  a  garantire  una  migliore salvaguardia delle
risorse biologiche marine della fascia costiera;
  Considerato che al termine di detto periodo di  sperimentazione  si
procedera'  ad  un  esame  dei  risultati  e degli effetti al fine di
giungere ad una definitiva messa a regime della distanza dalla  costa
dei due tipi di pesca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In via sperimentale e per un ulteriore periodo di un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera lo-
cale puo' essere esercitata fino ad una distanza di 12  miglia  dalla
costa   nazionale   e  la  pesca  costiera  ravvicinata  puo'  essere
esercitata fino ad una distanza di 40 miglia  dalla  costa  nazionale
con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate.