Con decreto ministeriale 1 febbraio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sidercomit, con sede in Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sidercomit, con sede in Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Philips (Gruppo Philips), con sede in Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Philips sistemi medicali (Gruppo Philips), con sede in Milano e unita' di Milano e Monza (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Philips lighting (Gruppo Philips), con sede in Milano e unita' nazionali per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Darfo, con sede in Darfo (Brescia) e unita' di Darfo (Brescia), per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 16 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Perani, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ceruti, con sede in Brescia e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ceruti, con sede in Brescia e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Somaschini, con sede in Trescore Balneario (Bergamo) e unita' di Trescore Balneario e S. Paolo d'Argon (Bergamo), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Somaschini, con sede in Trescore Balneario (Bergamo) e unita' di Trescore Balneario e S. Paolo d'Argon (Bergamo), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993. Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tubettificio Europeo, con sede in Lecco (Como) e unita' di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como), per il periodo dal 1 dicembre 1991 al 31 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 1 dicembre 1991; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo (Gruppo Ansaldo) , con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo (Gruppo Ansaldo) , con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 30 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo) , con sede in Genova e unita' di Genova, Milano e Monfalcone (Trieste), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo) , con sede in Genova e unita' di Genova, Milano e Monfalcone (Trieste), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano), e unita' di Cormano (Milano), per il periodo dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 20 aprile 1992; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano), per il periodo dal 20 ottobre 1992 al 19 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1992 con decorrenza 20 ottobre 1992; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e cantiere presso Ilva di Taranto, per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elicotteri meridionali E.M. (Gruppo Augusta), con sede in Frosinone, unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 10 agosto 1992; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unita' di Asti, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unita' di Asti, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano, unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Maggi industriale di Maggi Franco & C., con sede in Limbiate (Milano), unita' di Limbiate (Milano), per il periodo dal 18 marzo 1992 al 17 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 19 novembre 1991. Contributo addizionale: no (concordato preventivo). Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. In concordato preventivo dal 12 febbraio 1992; 30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Maggi industriale di Maggi Franco & C., con sede in Limbiate (Milano), unita' di Limbiate (Milano), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 12 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992. Contributo addizionale: no (concordato preventivo). In concordato preventivo dal 12 febbraio 1992; 31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Termosud (Gruppo Ansaldo), con sede in Gioia del Colle (Bari), unita' di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 1 marzo 1992; 32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Armonia, con sede in Como e unita' di Como, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992; 33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli, unita' di Genova e Milano, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991; 34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli, unita' di Genova e Milano, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992; 35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo trasporti, con sede in Napoli, unita' di Piossasco (Torino), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992; 36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo trasporti, con sede in Napoli, unita' di Piossasco (Torino), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992; 37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli, unita' di Napoli, per il periodo dal 21 gennaio 1992 al 19 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1992 con decorrenza 21 gennaio 1992; 38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Porcellane Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano, unita' di Milano-Lambrate e sede centrale di Milano, per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992; 39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Porcellane Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano, unita' di Milano-Lambrate e sede centrale di Milano, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992; 40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanitari Pozzi (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano, unita' di Gattinara (Vercelli), Latina, e sede centrale sanitari di Milano, per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992; 41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanitari Pozzi (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano, unita' di Gattinara (Vercelli), Latina, e sede centrale sanitari di Milano, per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992; 42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Seta tubi, dal 1 dicembre 1992 Dalmine S.p.a., con sede in Roncadelle (Brescia), unita' di Roncadelle (Brescia), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991; 43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Seta tubi, dal 1 dicembre 1992 Dalmine S.p.a., con sede in Roncadelle (Brescia), unita' di Roncadelle (Brescia), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con decorrenza 30 giugno 1992; 44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Aerimpianti (Gruppo Ansaldo), con sede in Milano, unita' di Milano, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992; 45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Somepra (Gruppo Fiat), con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), unita' di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Pratola Serra (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. 3 M Italia, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unita' di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 agosto 1992. Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992; 47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unita' di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991; 48) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unita' di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 49) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unita' di Milano e Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1991 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992; 50) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unita' di Milano e Genova, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 51) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Majmar, con sede in Milano, unita' della sede di Milano e stabilimento di Caleppio di Settala (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 27 luglio 1992; 52) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo energia gia' Ansaldo GIE (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unita' di Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992; 53) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansaldo energia gia' Ansaldo GIE (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova, unita' di Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 30 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 1 luglio 1992; 54) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cogne, con sede in Aosta, unita' di Aosta e Milano, per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1 marzo 1992; 55) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fermetec Prochim, con sede in Milano e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1991 con decorrenza 26 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 56) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fermetec Prochim, con sede in Milano e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 27 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 57) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzatata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mira Lanza, con sede in Milano e unita' di Calderara di Reno (Bologna), Lastra Signa (Firenze), Mesa di Pontinia (Latina), Mira (Venezia), uffici Anzola dell'Emilia (Bologna), uffici di Genova, per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1992 con decorrenza 1 marzo 1992; 58) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992; 59) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ero Electronic, con sede in Novate Milanese (Milano) e unita' di Novara e Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992; 60) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Brionvega, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 61) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1922, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Brionvega, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 62) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine A.T.B., con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991; 63) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine A.T.B., con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 30 giugno 1992; 64) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine A.T.B., con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 30 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 30 dicembre 1992; 65) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tubi Arcore, dal 1 dicembre 1992 Dalmine S.p.a., con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Milano), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 66) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alenia - Settore difesa, con sede in Napoli e unita' nazionali, con esclusione delle unita' del settore aeronautico site a: Capodichino (Napoli), Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Pomigliano (Napoli) e Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 67) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alenia - Settore difesa, con sede in Napoli e unita' nazionali, con esclusione delle unita' del settore aeronautico site a: Capodichino (Napoli), Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Pomigliano (Napoli) e Torino, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 68) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Presafin (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 69) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Presafin (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 70) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sandretto industrie (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Collegno (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 71) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sandretto industrie (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Collegno (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 72) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Componenti presse (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Albavilla Divisione Parravicini (Como), Grugliasco (Torino), Pont Canavese (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 73) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Metalmeccanica plast (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Bulgarograsso (Como), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992; Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 74) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Metalmeccanica plast (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Bulgarograsso (Como), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 75) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Selec (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Orbassano (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 76) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Selec (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di Orbassano (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 77) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sepi (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Bruino e Robassomero (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992; 78) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sepi (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Bruino e Robassomero (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992; 79) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tessileria Jacquard, con sede in Pare' (Como), unita' di Pare' (Como) e Uffici di Milano, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992; 80) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi (in amministrazione straordinaria), con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dall'8 gennaio 1992 al 7 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 8 gennaio 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992; 81) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi (in amministrazione straordinaria), con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dall'8 luglio 1992 al 7 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 8 luglio 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992; 82) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tardugno Ribon, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Segrate (Milano), per il periodo dal 25 novembre 1991 all'11 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 83) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. I.L.R.O., con sede in Lecco (Como) e unita' di Annone Brianza (Como), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992; 84) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Meccanica Nuvolera (Gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia) e unita' di Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992; 85) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Meccanica Nuvolera (Gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia) e unita' di Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992; 86) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. In amministrazione straordinaria dal 14 aprile 1992; 87) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unita' di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992. Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. In amministrazione straordinaria dal 14 aprile 1992; 88) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Borgo Nova, con sede in Alpignano (Torino) e unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992; 89) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officina meccanica Sigma, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992; 90) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Scaglia, con sede in Brembilla (Bergamo) e unita' di Brembilla (Bergamo), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992; 91) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e unita' di Ponte Nossa (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992; 92) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Adler, con sede in Adro (Brescia) e unita' di Adro (Brescia), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 93) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Temar, con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992.