SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA UNITA' SANITARIE LOCALI ED ENTI, SOCIETA' COOPERATIVE O ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO COMUNITA' TERAPEUTICHE PER SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA UNITA' SANITARIE LOCALI ED ENTI, SOCIETA' COOPERATIVE O ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO COMUNITA' TERAPEUTICHE PER SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. Tra l'unita' sanitaria locale.. ........................ con sede in.. ........ via ..................................... n. ..... rappresentata dal sig... .......................................... nella qualita' di.. ................................................ e.. ................................................................ (denominazione dell'ente, cooperativa, o associazione) in persona del sig... ................................................ .. .............................. che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa di.. ........................ iscritta all'albo degli enti ausiliari predisposto dalla regione .. ................................................................ ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, Premesso: che la suddetta sede operativa svolge la propria attivita' perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalita' di intervento conformi alle norme di legge regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi; che l'attivita' di cui trattasi e' svolta dalla sede operativa in forma residenziale o in forma semiresidenziale per almeno otto ore giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali; che la sede operativa si avvale di personale con professionalita' e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attivita', nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale; che la sede operativa ha a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini della iscrizione nell'albo predetto; che da parte dell'unita' sanitaria locale e' stata accertata, con provvedimento adottato dal .......................... in data .................................. la sussistenza di tutti i presupposti di strutturazione e funzionalita' necessari per l'attuazione dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza ed e' stata conseguentemente autorizzata la stipula della presente convenzione; tutto cio' premesso; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Ammissione La valutazione sull'opportunita' dell'ammissione al trattamento nella sede operativa e' svolta congiuntamente dall'unita' sanitaria locale di residenza del soggetto, tramite il SERT, e la stessa sede operativa. Per esigenze terapeutiche il soggetto puo' essere trasferito, presso altra sede operativa dello stesso ente, associazione o cooperativa, purche' anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Del trasferimento e' data immediata comunicazione al SERT di residenza, il quale, ove non l'approvi, deve darne motivata comunicazione scritta alla sede operativa entro dieci giorni; nel caso di omessa contestazione da parte del SERT entro il termine previsto, il trasferimento deve ritenersi convalidato. La comunicazione al SERT non e' necessaria quando si tratti di trasferimento presso altra struttura residenziale o semiresidenziale a disposizione della sede operativa, effettuato nell'ambito di un programma o percorso terapeutico predeterminato che contempli espressamente il trasferimento. Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvede a darne comunicazione scritta, con la massima tempestivita', e comunque entro venti giorni al SERT di residenza del soggetto stesso ai fini dell'approvazione dell'inserimento e della formulazione del programma terapeutico. La retta, comunque, non puo' avere decorrenza anteriore alla data della ricevuta comunicazione. Qualora il SERT non approvi l'inserimento ne da' motivata comunicazione scritta alla sede operativa; in caso di mancata risposta entro quindici giorni dalla data della comunicazione, l'ammissione deve ritenersi comunque convalidata. L'ammissione alla sede operativa e' subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso e' espresso da chi esercita la relativa potesta' familiare.