Agli assessori alla sanita' regioni e province autonome e, per conoscenza: Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima Al Ministero dell'industria - Ufficio di Gabinetto Alla Confindustria Federalimentari Alla Confcommercio Alla Confartigianato Alla Federazione nazionale cooperazione pesca Alla Federpesca All'associazione generale cooper- ative italiane All'A.N.C.P. lega pesca Alla Fed. Al. Confartigianato All'Associazione nazionale pescatori ed affini All'Associazione piscicoltori italiani c/o Agricenter All'Assoittica All'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare All'Associazione nazionale per la difesa e valorizzazione dei molluschi eduli e crostacei Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, recante attuazione della direttiva del Consiglio 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993) detta precise norme per quanto riguarda le procedure di riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste. Al fine di ottenere tale riconoscimento di idoneita' il titolare o il responsabile legale dello stabilimento, nave officina, mercato all'ingrosso, impianto collettivo per le aste (in seguito chiamati "impianti") deve presentare all'assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma competente per territorio apposita domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanita' corredata dalla seguente documentazione: 1) per gli impianti in attivita' al 26 gennaio 1993 copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria, ove prevista, all'esercizio dell'attivita'; 2) certificato integrale di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente; 3) planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi; 4) relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera ecc.; 5) attestato dell'unita' sanitaria locale sull'idoneita' al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; 6) copia dell'autorizzazione del sindaco allo scarico delle acque reflue di lavorazione; 7) una marca da bollo da lire 15.000 (quindicimila) o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo; 8) ricevuta del versamento di lire 1.000.000 da pagarsi ai sensi dell'art. 7, comma 9 del decreto legislativo in oggetto. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale. 9) verbale di sopralluogo del servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico- strutturali previsti dal decreto legislativo; 10) indicazione, per quanto riguarda stabilimenti e navi officina, del laboratorio riconosciuto del quale si intende avvalersi ai fini dell'esecuzione dell'autocontrollo di cui all'art. 6 del decreto legislativo. In attesa che siano meglio definite le modalita' di pagamento, il versamento di cui al punto 8 potra' essere effettuato successivamente alla presentazione della domanda. Sara' cura della Direzione generale dei servizi veterinari informare le imprese interessate circa le modalita' di versamento non appena il Ministero del tesoro individuera' l'apposito conto corrente postale e la tesoreria provinciale di riferimento. Per quanto riguarda le navi officina, l'attestato e l'autorizzazione di cui ai commi 5 e 6 possono essere sostituiti da una dichiarazione del proprietario o del responsabile legale della ditta che attesti il rispetto dei requisiti strutturali ed impiantistici in materia di approvvigionamento delle acque e di scarico delle acque reflue previsti dal Capitolo I dell'allegato al decreto legislativo. Nella domanda dovranno essere indicati la ragione sociale della ditta, la sede legale della stessa, la tipologia dell'attivita' svolta, la sede dello stabilimento, mercato all'ingrosso, impianto collettivo per le aste e, per le navi officina, il compartimento marittimo. Copia dell'istanza deve essere inviata, a cura del titolare responsabile dell'impianto, al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari - Piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma- Eur. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza la regione o provincia autonoma, dopo aver eseguito gli eventuali accertamenti per la verifica dell'esistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal decreto legislativo, provvede alla trasmissione al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari dell'istanza completa di tutta la documentazione ed integrata dal proprio parere di merito. Sulla base degli atti istruttori, il Ministero della sanita', entro novanta giorni dalla disponibilita' della documentazione di cui sopra, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia il riconoscimento di idoneita' ed il relativo numero CEE oppure da' comunicazione alla regione e alla ditta interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi. Nel caso vengano effettuati accertamenti mediante sopralluogo sul posto la ditta dovra' provvedere a pagarne le spese in conformita' a quanto stabilito dall'art. 7, comma 9 del decreto legislativo. Tale pagamento dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n. 117221016 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Viterbo specificando la causale "rimborso spese missione relative al decreto legislativo n. 531/92". E' opportuno sottolineare che ai sensi del comma 12 dello stesso art. 7 il riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti e navi officina deve essere rinnovato ove si inizi ad esercitare una attivita' diversa da quella per la quale e' stato rilasciato il riconoscimento. A tal fine si individuano nella tabella allegata le diverse tipologie di attivita' relative agli stabilimenti. Si pregano le SS.LL. di voler informare di quanto sopra le unita' sanitarie locali del territorio di competenza nonche' gli enti ed operatori interessati. p. Il Ministro: AZZOLINI