Agli    assessori   alla   sanita'
                                  regioni e province autonome
                                    e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero    della     marina
                                  mercantile   -  Direzione  generale
                                  pesca marittima
                                  Al   Ministero   dell'industria   -
                                  Ufficio di Gabinetto
                                  Alla Confindustria Federalimentari
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla      Federazione     nazionale
                                  cooperazione pesca
                                  Alla Federpesca
                                  All'associazione  generale  cooper-
                                  ative italiane
                                  All'A.N.C.P. lega pesca
                                  Alla Fed. Al. Confartigianato
                                  All'Associazione          nazionale
                                  pescatori ed affini
                                  All'Associazione       piscicoltori
                                  italiani c/o Agricenter
                                  All'Assoittica
                                  All'Associazione          nazionale
                                  conservieri ittici e delle tonnare
                                  All'Associazione nazionale  per  la
                                  difesa    e    valorizzazione   dei
                                  molluschi eduli e crostacei
  Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, recante attuazione
della direttiva del Consiglio  91/493/CEE  che  stabilisce  le  norme
sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
prodotti  della  pesca  (in  supplemento  ordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993) detta
precise norme per quanto riguarda le procedure di  riconoscimento  di
idoneita'  degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed
impianti collettivi per le aste.
  Al fine di ottenere tale riconoscimento di idoneita' il titolare  o
il  responsabile  legale  dello  stabilimento, nave officina, mercato
all'ingrosso, impianto collettivo per le aste  (in  seguito  chiamati
"impianti")   deve  presentare  all'assessorato  alla  sanita'  della
regione o  provincia  autonoma  competente  per  territorio  apposita
domanda  in carta legale rivolta al Ministero della sanita' corredata
dalla seguente documentazione:
   1) per  gli  impianti  in  attivita'  al  26  gennaio  1993  copia
autenticata     dell'autorizzazione    sanitaria,    ove    prevista,
all'esercizio dell'attivita';
   2) certificato integrale di iscrizione alla Camera  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente;
   3)  planimetria  dell'impianto  in scala 1:100 dalla quale risulti
evidente la disposizione  delle  linee  di  produzione,  dei  servizi
igienici, della rete idrica, degli scarichi;
   4)  relazione  tecnico-descrittiva  degli  impianti e del ciclo di
lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico,
allo smaltimento dei rifiuti solidi  e  liquidi,  alle  emissioni  in
atmosfera ecc.;
   5)   attestato  dell'unita'  sanitaria  locale  sull'idoneita'  al
consumo umano delle  acque  utilizzate  nell'impianto  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
   6)  copia dell'autorizzazione del sindaco allo scarico delle acque
reflue di lavorazione;
   7) una marca da bollo da lire 15.000 (quindicimila) o altro valore
aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle  imposte  di
bollo;
   8)  ricevuta  del versamento di lire 1.000.000 da pagarsi ai sensi
dell'art.  7,  comma  9  del  decreto  legislativo  in  oggetto.   Il
versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale.
   9)  verbale  di  sopralluogo del servizio veterinario della unita'
sanitaria  locale  competente  per  territorio  con  espresso  parere
favorevole  sulla  rispondenza  dell'impianto  ai requisiti igienico-
strutturali previsti dal decreto legislativo;
   10) indicazione, per quanto riguarda stabilimenti e navi officina,
del laboratorio riconosciuto del quale si intende avvalersi  ai  fini
dell'esecuzione  dell'autocontrollo  di  cui  all'art.  6 del decreto
legislativo.
  In attesa che siano meglio definite le modalita' di  pagamento,  il
versamento di cui al punto 8 potra' essere effettuato successivamente
alla presentazione della domanda. Sara' cura della Direzione generale
dei  servizi  veterinari  informare  le  imprese interessate circa le
modalita'  di  versamento  non  appena  il   Ministero   del   tesoro
individuera'   l'apposito  conto  corrente  postale  e  la  tesoreria
provinciale di riferimento.
  Per   quanto   riguarda   le   navi   officina,    l'attestato    e
l'autorizzazione  di  cui ai commi 5 e 6 possono essere sostituiti da
una dichiarazione del proprietario o del  responsabile  legale  della
ditta   che   attesti   il  rispetto  dei  requisiti  strutturali  ed
impiantistici in materia  di  approvvigionamento  delle  acque  e  di
scarico  delle  acque reflue previsti dal Capitolo I dell'allegato al
decreto legislativo.
  Nella domanda dovranno essere indicati  la  ragione  sociale  della
ditta,  la  sede  legale  della  stessa,  la tipologia dell'attivita'
svolta, la sede dello stabilimento,  mercato  all'ingrosso,  impianto
collettivo  per  le  aste  e,  per le navi officina, il compartimento
marittimo.
  Copia  dell'istanza  deve  essere  inviata,  a  cura  del  titolare
responsabile  dell'impianto,  al  Ministero della sanita' - Direzione
generale dei servizi veterinari - Piazzale Marconi, 25 - 00144  Roma-
Eur.
  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza la
regione o  provincia  autonoma,  dopo  aver  eseguito  gli  eventuali
accertamenti per la verifica dell'esistenza dei requisiti strutturali
e   funzionali   previsti  dal  decreto  legislativo,  provvede  alla
trasmissione al Ministero della  sanita'  -  Direzione  generale  dei
servizi  veterinari  dell'istanza completa di tutta la documentazione
ed integrata dal proprio parere di merito.
  Sulla base degli atti istruttori, il Ministero della sanita', entro
novanta  giorni  dalla  disponibilita'  della  documentazione  di cui
sopra, effettuati gli accertamenti ritenuti  necessari,  rilascia  il
riconoscimento  di  idoneita'  ed  il  relativo numero CEE oppure da'
comunicazione alla regione e alla ditta interessata delle carenze  da
rimuovere  con  appositi  interventi.  Nel  caso  vengano  effettuati
accertamenti  mediante  sopralluogo  sul  posto   la   ditta   dovra'
provvedere  a  pagarne  le  spese  in  conformita' a quanto stabilito
dall'art. 7, comma 9 del decreto legislativo. Tale  pagamento  dovra'
essere effettuato sul conto corrente postale n. 117221016 intestato a
Tesoreria  provinciale dello Stato sezione di Viterbo specificando la
causale "rimborso spese missione relative al decreto  legislativo  n.
531/92".
  E'  opportuno  sottolineare  che ai sensi del comma 12 dello stesso
art. 7 il riconoscimento  di  idoneita'  degli  stabilimenti  e  navi
officina  deve  essere  rinnovato  ove  si  inizi  ad  esercitare una
attivita' diversa da quella per  la  quale  e'  stato  rilasciato  il
riconoscimento.  A  tal fine si individuano nella tabella allegata le
diverse tipologie di attivita' relative agli stabilimenti.
  Si pregano le SS.LL. di voler informare di quanto sopra  le  unita'
sanitarie  locali  del  territorio  di competenza nonche' gli enti ed
operatori interessati.
                                             p. Il Ministro: AZZOLINI