Con  decreto  ministeriale  n.  1/11826  del  19 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1993,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 72.023.407.765,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
72.045.177.534 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Brescia dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n.  1/11760  del  24  novembre  1992,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 2.795.496.970,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
2.803.677.172 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Lecce dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n.  1/11761  del  24  novembre  1992,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Macerata e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 327.457.336,
pari al 50% dell'importo richiesto di L. 654.914.673, corrispondente,
al  netto  dei  compensi  di riscossione, al carico di L. 658.649.557
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Macerata dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12063  del  24 novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Potenza e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1993,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
1.331.992.192,    pari   all'80%   dell'importo   richiesto   di   L.
1.664.990.240, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al carico di L. 1.680.898.510 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Potenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n.  1/12392  del  25  novembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  Piacenza  e'  concessa  dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 345.184.771,
pari  al 50% dell'importo di L. 690.369.543, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 692.895.318  iscritto  a
nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Piacenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n.  1/12322  del  25  novembre  1992,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 2.571.528.400,
pari   al   70%   dell'importo   richiesto   di   L.   3.673.612.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
3.678.153.080 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Roma dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.