IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalita' di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; Visti gli articoli 4, comma 1, e 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, che ha istituito, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994, un'imposta sul patrimonio netto delle imprese; Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, che prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, secondo le modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi, i termini di versamento, nonche' l'emanazione di un decreto ministeriale per l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalita' di riscossione; Visto il decreto 9 maggio 1991, con cui sono state stabilite le modalita' di versamento tramite delega alle aziende di credito di alcune imposte sostitutive e i successivi decreti integrativi del 16 marzo 1992 e del 6 agosto 1992; Visto l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fissa nella misura del 16,2 per cento l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e la devoluzione diretta alla regione Sicilia di una quota del gettito ILOR pari al 12,6 per cento; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici tributo per il versamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; Considerato che il precitato art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli; Considerato che per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, non si rende necessaria l'approvazione di una nuova modulistica, risultando adattabile quella di cui al citato decreto 9 maggio 1991; Ritenuta la necessita' di integrare il decreto ministeriale 9 maggio 1991; Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, con il quale sono state stabilite le modalita' di pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che permettono agli stessi soggetti di provvedere, presso un'azienda di credito con sede all'estero, al pagamento disponendo per un bonifico in lire corrispondenti all'ammontare delle imposte dovute in favore di un'azienda di credito nazionale; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1990 con cui sono state stabilite le modalita' di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega alle aziende di credito; Decreta: Art. 1. All'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1991, gia' integrato dall'art. 1 dei decreti 16 marzo 1992 e 6 agosto 1992, e' aggiunta la seguente lettera: n) imposta sul patrimonio netto delle imprese.