IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  novembre  1990,  n.  334,   ed   in
particolare  l'art.  2-bis, come modificato dall'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, in  virtu'  del  quale  per  far
fronte  alle  maggiori  occorrenze finanziarie del Servizio sanitario
nazionale, per l'anno 1989, le regioni e le  province  autonome  sono
autorizzate  ad  assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le
modalita' e con gli istituti di credito  stabiliti  con  decreto  del
Ministro del tesoro;
  Visto altresi' l'art. 1, primo comma, del gia' citato decreto-legge
18  gennaio  1993,  n.  9,  in  virtu' del quale, per far fronte alle
maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per
l'anno 1991, determinate in lire 5.600  miliardi,  le  regioni  e  le
province  autonome  sono  autorizzate ad assumere mutui quindicennali
alle condizioni, con le modalita'  e  con  gli  istituti  di  credito
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del tesoro nel limite massimo
degli importi indicati nella  tabella  A  allegata  al  provvedimento
stesso;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  mutui  di  cui  alle  disposizioni citate nelle premesse, per il
finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni  1989
e  1991,  possono  essere  contratti  con gli enti creditizi iscritti
all'albo di cui all'art. 29 L.B., nel rispetto delle  norme  legisla-
tive,  regolamentari  e  statutarie  che  li  disciplinano  e, per le
aziende di credito, nell'ambito della complessiva operativita'  oltre
il breve termine.