IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, ed in particolare l'art. 2-bis, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, in virtu' del quale per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1989, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro; Visto altresi' l'art. 1, primo comma, del gia' citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, in virtu' del quale, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nella tabella A allegata al provvedimento stesso; Dovendosi provvedere in merito; Decreta: Art. 1. I mutui di cui alle disposizioni citate nelle premesse, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991, possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 L.B., nel rispetto delle norme legisla- tive, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operativita' oltre il breve termine.