IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993; Visti i decreti ministeriali del 20 gennaio 1993 che hanno disposto per il 29 gennaio 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 gennaio 1993; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 gennaio 1993 il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,15 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,63 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,90 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni. Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a L. 96,82 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,98 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 87,75 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 1993 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1993 Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 386