Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                    Dipartimento     degli     affari
                                  generali
                                     e del personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e legislativi
                                    Dipartimento per l'informatica,
                                     la telematica e l'automazione
                                     d'ufficio
                                  A tutti i Ministeri:
                                    Gabinetto
                                    Direzione     generale     affari
                                  generali
                                     e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici compresi nel comparto
                                  di cui all'art. 3 del  decreto  del
                                  Presidente  della  Repubblica n. 68
                                  del  1986  (per  il   tramite   dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e   sperimentazione   compresi  nel
                                  comparto  di  cui  all'art.  7  del
                                  decreto    del   Presidente   della
                                  Repubblica n. 68 del 1986  (per  il
                                  tramite dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per   il   tramite  del  Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Al    Consiglio   superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  Al  Ministero  per il coordinamento
                                  delle politiche comunitarie  e  gli
                                  affari regionali
                                  Al  Ministro  per  il coordinamento
                                  della protezione civile
                                  Al Ministro per le aree urbane
                                  Al Ministro per gli affari sociali
Premessa.
  Il decreto legislativo in oggetto innova radicalmente i principi di
organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Incidendo,  peraltro,
sul  presente  ben  diverso  assetto,  l'attuazione  di tali principi
richiede un processo di adeguamento graduale, che lo  stesso  decreto
delegato  provvede  a  disciplinare quale obiettivo prioritario della
riforma.
  Conseguentemente,   mentre   l'applicazione   delle    norme    che
presuppongono la avvenuta realizzazione dei nuovi assetti o l'entrata
in  vigore  della  disciplina regolamentare cui il decreto ampiamente
rinvia non puo' che  essere  differita  a  tale  successivo  momento,
trovano  immediata  applicazione i principi cardine della riforma sui
quali e' tra l'altro e prioritariamente fondato il profondo  processo
di riorganizzazione sopra menzionato.
Separazione tra direzione politica e direzione amministrativa.
  Principio  cardine  della  riforma  e' la distinzione tra direzione
politica e direzione amministrativa enunciata nell'art. 3.
  La distinzione e' di natura funzionale:  spettano  agli  organi  di
direzione   politica  gli  atti  di  rilievo  politico,  spettano  ai
dirigenti gli atti di gestione.
  Nel sistema a regime previsto dalla riforma, l'organo di  direzione
politica  dovra'  definire  gli  obiettivi ed i programmi da attuare,
assegnando le relative risorse  finanziarie  individuate  sulla  base
della  prevista articolazione sperimentale del bilancio, e verificare
la rispondenza dell'attivita' di gestione svolta dai  dirigenti  alle
direttive  generali  impartite,  con  l'ausilio di strutture all'uopo
istituite.
  Peraltro, anche in mancanza  di  direttive  e  di  definizione  dei
programmi   la   gestione  finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa,
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di  organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo, spetta comunque alla
dirigenza in conformita' agli articoli 3, 16 e 17 del decreto.
  Va  quindi  posto  nella  massima  evidenza  che  il  principio  di
separazione tra direzione politica e direzione  amministrativa  trova
immediata  applicazione,  data  la  sua peculiare natura funzionale e
considerato, altresi', che i compiti di gestione sono attribuiti alla
dirigenza in via  esclusiva  mentre,  correlativamente,  l'organo  di
direzione  politica  difetta  di  competenza  al  riguardo,  salve le
ipotesi del tutto eccezionali di esercizio del potere  di  avocazione
espressamente contemplato nell'art. 14, comma 3.
  In  sede  di  prima  applicazione,  l'individuazione  degli  uffici
dirigenziali deve ritenersi coincidente con quella in atto al momento
della entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto.
  Gli atti di gestione di competenza  dell'organo  di  Governo  prima
dell'entrata  in  vigore  della  riforma  spettano  ora  ai dirigenti
preposti alle strutture di  piu'  elevato  livello  alle  quali  deve
ritenersi  attribuita  la  quota parte del bilancio corrispondente ai
capitoli univocamente assegnati alla medesima struttura,  sulla  base
della   ripartizione   delle   materie   fissata   dalle   norme   di
organizzazione vigenti in ciascuna amministrazione.
  Conseguentemente, l'attivita' di gestione e' portata  a  compimento
dai  dirigenti  medesimi,  i quali correlativamente, nei limiti degli
stanziamenti  di  bilancio,  ne  sottoscrivono  gli  atti  conclusivi
assumendone  la  piena  responsabilita'.  Cio'  anche in relazione ai
procedimenti in itinere al momento dell'entrata in vigore della nuova
disciplina.
  Per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di spesa  dei  dirigenti
generali  di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), si precisa che, in
fase di prima attuazione, gli stanziamenti di bilancio entro i  quali
detti   dirigenti   possono   impegnare,  sono  quelli  che  all'atto
dell'entrata in vigore del decreto  legislativo  in  oggetto  possono
inequivocamente  essere  riferiti  ad  uffici  ai quali sono preposti
dirigenti del livello apicale.
  In ordine ai capitoli di spesa per i quali la potesta' di impegnare
e' attribuita a piu' dirigenti del  livello  apicale,  l'assegnazione
della  quota parte del bilancio e' effettuata dall'organo di governo,
in fase di prima applicazione, anche oltre il termine -  peraltro  di
natura ordinatoria - di cui all'art. 14, comma 1.
Compiti e responsabilita' della dirigenza.
  Gli  articoli  16  e 17 del decreto attribuiscono compiti specifici
rispettivamente ai  dirigenti  generali  e  ai  dirigenti  in  quanto
preposti alla direzione di uffici e dettano, altresi', i principi per
la   distribuzione   dei  compiti  relativi  alla  realizzazione  dei
programmi nel senso che spetta al dirigente generale  la  definizione
dei  progetti, la cui esecuzione dovra' essere affidata ai dirigenti,
con assegnazione delle risorse occorrenti e attribuzione  dei  poteri
di gestione relativi.
  Viene   cosi'  radicalmente  innovato  il  rapporto  tra  dirigente
generale e dirigenti delle qualifiche sottordinate che il decreto del
Presidente della Repubblica n. 748/1972 aveva impostato in termini di
competenza, e, pertanto, di attribuzioni non correlate ad obiettivi e
conseguenti  responsabilita',  poiche',  con  l'attuale  riforma,  si
adotta  per  le  pubbliche amministrazioni il criterio organizzativo,
coerente con il modello adottato nei Paesi della  comunita'  europea,
della articolazione per centri di responsabilita'.
  Compito  prioritario  scaturente  dalla riforma per i preposti alle
direzioni generali e' procedere alla articolazione  delle  rispettive
strutture  in centri di responsabilita' correlati alla definizione di
progetti affidandone la realizzazione ai dirigenti  con  assegnazione
delle  risorse  e  definizione  dei limiti di spesa in funzione della
migliore gestione.
  In fase di prima attuazione, peraltro, i  dirigenti  preposti  agli
uffici  di livello sottordinato alle direzioni generali continuano ad
esercitare le competenze sinora attribuite entro i  limiti  di  spesa
che  i dirigenti generali provvederanno immediatamente ad adeguare al
complesso  dei compiti attribuiti a ciascun ufficio, dando tempestiva
comunicazione  agli  organi  di  controllo  del  relativo   atto   di
adeguamento.
  E' appena il caso di notare che i limiti di spesa posti dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 748/1972 ai dirigenti risultano
superati con la nuova disciplina, in quanto funzionali  a  ritagliare
competenze  gestionali  in  capo  all'organo  di governo ed in quanto
incongrui, sia qualitativamente che quantitativamente, rispetto  alla
impostazione  della riforma che rifugge da soluzioni generalizzate ed
esige una articolazione di tali limiti  in  funzione  dei  compiti  e
degli obiettivi.
  Ai  dirigenti  preposti  agli  uffici  periferici,  cui  la riforma
riserva  una  posizione  di  particolare  rilievo,  spettano  inoltre
immediatamente  i  compiti e le responsabilita' individuati dall'art.
17, comma 2.
Attribuzioni dell'organo di Governo.
  L'organo di Governo emana direttive e  puo'  chiedere  conto  della
trattazione degli affari e dell'andamento della gestione.
  Il dirigente relazionera' all'inizio di ogni anno ex art. 20, primo
comma,  e  curera'  di  informare  l'organo  di Governo sul complesso
dell'attivita'  svolta,  rendendo  conto  degli  affari  trattati   e
definiti con indicazione dei tempi di perfezionamento.
  Oltre  alle  attribuzioni  di  cui  sopra,  spettano  all'organo di
Governo i provvedimenti attribuiti alla sua competenza da  specifiche
norme,  nonche' alcuni atti relativi alla organizzazione degli uffici
ed alla gestione del personale specificamente individuati, specie per
quanto attiene alle amministrazioni statali, dal decreto  3  febbraio
1993,  n.  29  ed  in  particolare dagli articoli 6, commi 1 e 3, 19,
commi 2 e 3 e 21, commi 1 e 2.
  Va infine sottolineato  che  spettano  all'organo  di  Governo,  in
quanto  strettamente  connessi alla definizione dei programmi e degli
obiettivi,  tutti  gli  atti  inerenti  alla  funzione  di  direzione
politica,  quali circolari contenenti direttive generali, risposte ai
quesiti involgenti questioni di principio, e comunque ogni intervento
ed iniziativa anche di  consultazione,  su  aspetti  e  questioni  di
principio  o generali che involgono le linee di governo proprie della
direzione politica ovvero i rapporti con altri organi  costituzionali
o ausiliari del Governo.
                                            p. Il Presidente: SACCONI