Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale Ufficio del coordinamento amministrativo Dipartimento degli affari generali e del personale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Dipartimento per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio A tutti i Ministeri: Gabinetto Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Al Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Al Ministro per il coordinamento della protezione civile Al Ministro per le aree urbane Al Ministro per gli affari sociali Premessa. Il decreto legislativo in oggetto innova radicalmente i principi di organizzazione delle amministrazioni pubbliche. Incidendo, peraltro, sul presente ben diverso assetto, l'attuazione di tali principi richiede un processo di adeguamento graduale, che lo stesso decreto delegato provvede a disciplinare quale obiettivo prioritario della riforma. Conseguentemente, mentre l'applicazione delle norme che presuppongono la avvenuta realizzazione dei nuovi assetti o l'entrata in vigore della disciplina regolamentare cui il decreto ampiamente rinvia non puo' che essere differita a tale successivo momento, trovano immediata applicazione i principi cardine della riforma sui quali e' tra l'altro e prioritariamente fondato il profondo processo di riorganizzazione sopra menzionato. Separazione tra direzione politica e direzione amministrativa. Principio cardine della riforma e' la distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa enunciata nell'art. 3. La distinzione e' di natura funzionale: spettano agli organi di direzione politica gli atti di rilievo politico, spettano ai dirigenti gli atti di gestione. Nel sistema a regime previsto dalla riforma, l'organo di direzione politica dovra' definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, assegnando le relative risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione sperimentale del bilancio, e verificare la rispondenza dell'attivita' di gestione svolta dai dirigenti alle direttive generali impartite, con l'ausilio di strutture all'uopo istituite. Peraltro, anche in mancanza di direttive e di definizione dei programmi la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, spetta comunque alla dirigenza in conformita' agli articoli 3, 16 e 17 del decreto. Va quindi posto nella massima evidenza che il principio di separazione tra direzione politica e direzione amministrativa trova immediata applicazione, data la sua peculiare natura funzionale e considerato, altresi', che i compiti di gestione sono attribuiti alla dirigenza in via esclusiva mentre, correlativamente, l'organo di direzione politica difetta di competenza al riguardo, salve le ipotesi del tutto eccezionali di esercizio del potere di avocazione espressamente contemplato nell'art. 14, comma 3. In sede di prima applicazione, l'individuazione degli uffici dirigenziali deve ritenersi coincidente con quella in atto al momento della entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto. Gli atti di gestione di competenza dell'organo di Governo prima dell'entrata in vigore della riforma spettano ora ai dirigenti preposti alle strutture di piu' elevato livello alle quali deve ritenersi attribuita la quota parte del bilancio corrispondente ai capitoli univocamente assegnati alla medesima struttura, sulla base della ripartizione delle materie fissata dalle norme di organizzazione vigenti in ciascuna amministrazione. Conseguentemente, l'attivita' di gestione e' portata a compimento dai dirigenti medesimi, i quali correlativamente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ne sottoscrivono gli atti conclusivi assumendone la piena responsabilita'. Cio' anche in relazione ai procedimenti in itinere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di spesa dei dirigenti generali di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), si precisa che, in fase di prima attuazione, gli stanziamenti di bilancio entro i quali detti dirigenti possono impegnare, sono quelli che all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto possono inequivocamente essere riferiti ad uffici ai quali sono preposti dirigenti del livello apicale. In ordine ai capitoli di spesa per i quali la potesta' di impegnare e' attribuita a piu' dirigenti del livello apicale, l'assegnazione della quota parte del bilancio e' effettuata dall'organo di governo, in fase di prima applicazione, anche oltre il termine - peraltro di natura ordinatoria - di cui all'art. 14, comma 1. Compiti e responsabilita' della dirigenza. Gli articoli 16 e 17 del decreto attribuiscono compiti specifici rispettivamente ai dirigenti generali e ai dirigenti in quanto preposti alla direzione di uffici e dettano, altresi', i principi per la distribuzione dei compiti relativi alla realizzazione dei programmi nel senso che spetta al dirigente generale la definizione dei progetti, la cui esecuzione dovra' essere affidata ai dirigenti, con assegnazione delle risorse occorrenti e attribuzione dei poteri di gestione relativi. Viene cosi' radicalmente innovato il rapporto tra dirigente generale e dirigenti delle qualifiche sottordinate che il decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 aveva impostato in termini di competenza, e, pertanto, di attribuzioni non correlate ad obiettivi e conseguenti responsabilita', poiche', con l'attuale riforma, si adotta per le pubbliche amministrazioni il criterio organizzativo, coerente con il modello adottato nei Paesi della comunita' europea, della articolazione per centri di responsabilita'. Compito prioritario scaturente dalla riforma per i preposti alle direzioni generali e' procedere alla articolazione delle rispettive strutture in centri di responsabilita' correlati alla definizione di progetti affidandone la realizzazione ai dirigenti con assegnazione delle risorse e definizione dei limiti di spesa in funzione della migliore gestione. In fase di prima attuazione, peraltro, i dirigenti preposti agli uffici di livello sottordinato alle direzioni generali continuano ad esercitare le competenze sinora attribuite entro i limiti di spesa che i dirigenti generali provvederanno immediatamente ad adeguare al complesso dei compiti attribuiti a ciascun ufficio, dando tempestiva comunicazione agli organi di controllo del relativo atto di adeguamento. E' appena il caso di notare che i limiti di spesa posti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ai dirigenti risultano superati con la nuova disciplina, in quanto funzionali a ritagliare competenze gestionali in capo all'organo di governo ed in quanto incongrui, sia qualitativamente che quantitativamente, rispetto alla impostazione della riforma che rifugge da soluzioni generalizzate ed esige una articolazione di tali limiti in funzione dei compiti e degli obiettivi. Ai dirigenti preposti agli uffici periferici, cui la riforma riserva una posizione di particolare rilievo, spettano inoltre immediatamente i compiti e le responsabilita' individuati dall'art. 17, comma 2. Attribuzioni dell'organo di Governo. L'organo di Governo emana direttive e puo' chiedere conto della trattazione degli affari e dell'andamento della gestione. Il dirigente relazionera' all'inizio di ogni anno ex art. 20, primo comma, e curera' di informare l'organo di Governo sul complesso dell'attivita' svolta, rendendo conto degli affari trattati e definiti con indicazione dei tempi di perfezionamento. Oltre alle attribuzioni di cui sopra, spettano all'organo di Governo i provvedimenti attribuiti alla sua competenza da specifiche norme, nonche' alcuni atti relativi alla organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale specificamente individuati, specie per quanto attiene alle amministrazioni statali, dal decreto 3 febbraio 1993, n. 29 ed in particolare dagli articoli 6, commi 1 e 3, 19, commi 2 e 3 e 21, commi 1 e 2. Va infine sottolineato che spettano all'organo di Governo, in quanto strettamente connessi alla definizione dei programmi e degli obiettivi, tutti gli atti inerenti alla funzione di direzione politica, quali circolari contenenti direttive generali, risposte ai quesiti involgenti questioni di principio, e comunque ogni intervento ed iniziativa anche di consultazione, su aspetti e questioni di principio o generali che involgono le linee di governo proprie della direzione politica ovvero i rapporti con altri organi costituzionali o ausiliari del Governo. p. Il Presidente: SACCONI