Nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1992, n. 123, e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante il regolamento concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1992 alla tabella B prevede anche le attivita' che avviano i procedimenti amministrativi curati dalla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, in merito ai quali si rende necessario esplicitare quanto segue. Non sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1992 le attivita' private richiedenti procedimenti amministrativi che necessitano dell'acquisizione obbligatoria del parere di un organo consultivo per la valutazione tecnica di complesse documentazioni e prove sperimentali allo scopo della salute della popolazione e dei lavoratori nonche' della salvaguardia dell'ambiente; inoltre, detti procedimenti devono essere perfezionati con un provvedimento recante un numero di registrazione o di autorizzazione. Quanto sopra specificato, in allegato I si riporta l'elenco delle attivita' implicanti procedimenti di competenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione non assoggettati alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1992. Per ulteriore chiarimento si ritiene opportuno specificare, altresi', in allegato II l'elenco delle attivita' che possono essere intraprese, trascorsi i termini previsti, in quanto ad esse si applicano le disposizioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1992. Il Ministro: DE LORENZO