A tutti i Ministeri: Gabinetto Direzione generale del personale Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato - Direzione generale Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo) Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno) Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite Unioncamere) Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale All'Istituto superiore di sanita' - Servizi amministrativi e del personale All'I.S.T.A.T. - Direzione generale All'A.N.C.I. - Direzione generale All'U.P.I. - Direzione generale e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale Dipartimento affari giuridici e legislativi Ufficio del coordinamento amministrativo Ai fini di una uniforme applicazione della normativa che regola le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche nel corso del 1993, nell'ambito dei poteri i indirizzo e di coordinamento conferiti al Dipartimento della funzione pubblica dalla legge, sentito il Ministero del tesoro, si ritiene opportuno fornire le indicazioni che seguono. 1. - Premessa. Le fonti normative concernenti le assunzioni e la indizione dei concorsi negli uffici pubblici a cui occorre far riferimento sono: legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 29 dicembre 1990, n. 407; legge 30 dicembre 1991, n. 412; decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, nonche' decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29. In particolare l'art. 31, comma 6, di quest'ultimo decreto, con il rinvio al comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, ha inteso confermare per l'anno 1993 la previgente disciplina con alcune modifiche e taluni raccordi con la piu' organica disciplina in materia di riordino degli uffici pubblici contenuta nel decreto legislativo attuativo della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Infatti, il richiamato comma 8, art. 7, del decreto-legge n. 384/1992 dispone che le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche debbano essere effettuate secondo le modalita' e nei limiti stabiliti all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge n. 412/1991; modalita' e limiti precisati e commentati con la circolare di questo dipartimento del 31 gennaio 1992, n. 84981/7.83, a cui si rimanda per quanto non richiamato ed indicato nella presente. In merito alle modifiche apportate dal decreto legislativo in questione, si segnala la possibilita' per le amministrazioni statali di assumere, previa autorizzazione, senza i limiti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, per l'anno 1992, contenevano le assunzioni entro il 30 per cento delle cessazioni avvenute dal 30 aprile 1991 al 30 aprile 1992. Si richiamano pure le disposizioni secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato mediante gli uffici circoscrizionali dell'impiego avvengano attingendo alle graduatorie di cassintegrati nella misura del cinquanta per cento e per le sedi regionali del centro-nord. Mentre per il 1992, tale riserva era estesa a tutto il territorio nazionale. Per il 1993, infine, l'indizione dei concorsi nelle amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri e' subordinata alla rideterminazione delle piante e dotazioni organiche, cosi' come stabilito dal decreto- legge n. 384/1992, art. 7, comma 8. Le amministrazioni ministeriali possono essere autorizzate nei previsti limiti del 50 per cento delle vacanze di organico per particolari motivate ed effettive esigenze. Per quanto riguarda i raccordi con la disciplina di riordino degli uffici e della individuazione delle nuove dotazioni organiche va tenuto presente che il 1993 e' da considerarsi anno ponte entro cui dovra' darsi attuazione all'intera riforma disegnata nel decreto legislativo, prioritariamente, per quanto qui interessa, a quella parte relativa alla individuazione degli uffici dirigenziali ed alle determinazioni delle piante organiche. E' previsto, infatti, che l'impiego delle risorse umane dovra' avvenire favorendone la piu' idonea integrazione con le risorse strumentali, razionalizzando le funzioni di ciascuna unita' operativa in modo da semplificare le pro- cedure ed i percorsi formativi di atti e servizi prodotti, evitando le sovrapposizioni di competenze, le duplicazioni e le ripetizioni e procedendo a tutti i possibili accorpamenti, con riduzione, quindi, degli uffici dirigenziali e piu' razionale impiego delle risorse umane. Riduzione che la legge fissa in una misura non inferiore al dieci per cento delle attuali dotazioni. A questo specifico aspetto che sara' oggetto di apposita direttiva per individuare i criteri per le analisi delle funzioni e dei carichi di lavoro nelle diverse realta' pubbliche occorre, pertanto, fare riferimento anche nel disciplinare i flussi dei nuovi reclutamenti e trasferimenti che avranno luogo nel corso del 1993. E', percio', necessario corredare tutte le richieste di deroga con una serie di informazioni sulla consistenza e sulla distribuzione del personale gia' in servizio con riguardo alla qualifica dallo stesso rivestita, operazione preliminare anche per la determinazione della gia' citata ridefinizione delle piante e dotazioni organiche 2. - Assunzioni senza necessita' di deroga. a) Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa nonche' quelle regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali, possono, in presenza di effettive esigenze, assumere personale nei limiti del 10 per cento dei posti che si sono resi vacanti dal 1 gennaio 1992 e non coperti. Mentre le province, i comuni, le comunita' montane ed i consorzi possono procedere, in presenza di effettive esigenze, ad assunzioni per un numero di posti pari al 25 per cento di quelli resisi liberi nello stesso periodo, ovvero al 100 per cento nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 1 della legge n. 554/1988. Le assunzioni, nei limiti sopra esposti, possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla mobilita' cosi' come disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e dall'art. 5 della legge n. 554/1988. La mobilita' si intende attuata quando siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica i posti vacanti e disponibili delle varie amministrazioni e purche' le medesime abbiano, secondo quanto prescrive la disciplina della mobilita', ultimato tutte le operazioni, compresi gli inquadramenti del personale trasferito. Le assunzioni avvengono mediante nomina dei vincitori di concorsi od attingendo a graduatorie di idonei valide secondo le disposizioni vigenti nei singoli comparti. In presenza di piu' graduatorie, le assunzioni avvengono utilizzando quelle di data anteriore. Sono comunque consentite le assunzioni inerenti alle seguenti fattispecie: b) Il comma 3 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, prevede che le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi possono procedere ad assunzioni per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap, entro il limite delle piante organiche. Pertanto, in tale area di attivita', le amministrazioni interessate possono assumere anche indipendentemente dalle cessazioni dal servizio e dall'aver attuato la mobilita', purche' trattasi di professionalita' impegnate nella specifica area dell'assistenza sopra individuata. Unico limite alle assunzioni e' costituito dalle vacanze esistenti nelle relative piante organiche alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1990. c) Le assunzioni di personale nelle province, comuni, comunita' montane e loro consorzi per periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, per una sola volta nell'anno e nei limiti della spesa media annuale dell'ultimo triennio (legge n. 144/1989). d) Le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, previste per i progetti-obiettivo di cui al comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 ed ai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti i comuni, le province, l'ISTAT, il CONI, le camere di commercio, il CNEL. Tali assunzioni hanno la durata del progetto e comunque non superiore ad un anno, eccezionalmente prorogabili a due anni, ed avvengono secondo la disciplina stabilita nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1989, n. 127. Si rammenta che la possibilita' di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato e' subordinata solo al limite delle disponibilita' di bilancio. In merito alle assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei richiamati progetti, si ricorda che la legge n. 460/1992 di conversione del decreto-legge n. 393/1992 ha prorogato di dodici mesi la scadenza del rapporto di lavoro inizialmente fissato in dodici o ventiquattro mesi. Cio' vale sia per i rapporti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 460/1992, sia per quelli gia' prorogati per sei mesi dai decreti-legge numeri 237 e 293 del 1992, con decorrenza dalla data di proroga, sia, infine, per quei rapporti scaduti e non rinnovati alla data di entrata in vigore della legge n. 460/1992, sempre che si tratti di rapporti relativi a personale di progetti non ultimati alle scadenze originariamente fissate. e) Le assunzioni relative a contratti a termine stipulati dagli enti ed istituzioni di cui all'art. 9 della legge n. 168/1989 per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e dell'art. 36 della legge n. 70/1975. f) Le assunzioni previste nei decreti autorizzativi emessi nel corso del 1992 da questa Presidenza, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 554/1988 e dalle regioni, ai sensi dell'art. 5 della medesima legge e non ancora eseguiti, nonche' le assunzioni di personale direttivo gia' vincitore dei corsi concorsi di reclutamento svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono essere effettuate, tenendo presente, tra l'altro, che detti decreti per gli enti locali non costituiscono autorizzazione di spesa. g) Le assunzioni di personale sanitario delle UU.SS.LL. (medici, infermieri, ecc.), cosi' come previsto nel comma 1 dell'art. 1 della legge n. 554/1988. h) Sono altresi' consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardanti le qualifiche funzionali ed i profili professionali per il cui accesso non e' richiesto un titolo di studio superiore all'assolvimento della scuola dell'obbligo. Il numero complessivo di dette assunzioni non puo' superare quello derivante dall'applicazione della percentuale ottenuta con ponderazione rispetto alle numerosita' delle ex categorie operaie, ausiliarie ed esecutive, alle dotazioni complessive delle qualifiche funzionali cui sono ascritti i vari profili professionali delle ex carriere operaie, ausiliarie ed esecutive. Le assunzioni si effettuano sulla base di selezioni, in analogia a quanto previsto per le assunzioni ordinarie per i medesimi profili, secondo le modalita' indicate nel successivo punto 4, tra gli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di cui all'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, avviati numericamente secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria riservataria predisposta dai predetti uffici e in relazione alla professionalita' richiesta. Pertanto, risulta abrogato il comma 5 dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che prevedeva la facolta' per le amministrazioni pubbliche di scegliere e di assumere direttamente i lavoratori invalidi. L'idoneita' fisica del lavoratore da assumere consiste nell'idoneita' allo svolgimento delle mansioni previste per la qualifica di assunzione. Il divieto di cui al comma 1, dell'art. 3, della legge n. 554/1988 relativo alle assunzioni di personale tecnico ed amministrativo delle universita' nonche' di quello ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, riguarda le graduatorie di vincitori approvate dal 31 dicembre 1992. Pertanto per effettuare assunzioni da tali graduatorie occorre la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i profili professionali cui si applica la legge n. 56/1987 e il decreto-legge n. 86/1989 convertito con modificazioni in legge n. 160/1989, le assunzioni avvengono mediante il ricorso all'ufficio di collocamento. In ogni caso, le amministrazioni che facciano ricorso alle assunzioni sopra indicate prima che abbiano definito le dotazioni organiche in attuazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 29/1993, debbono tener nella dovuta considerazione il momento ricognitivo delle situazioni del personale gia' in servizio. A tal fine e' stato predisposto l'allegato prospetto che, debitamente compilato, ciascuna amministrazione dovra' far pervenire al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, tramite le strutture periferiche di cui al punto 3, unitamente alla comunicazione del numero e delle professionalita' di personale assunto nel corso dell'anno. 3. - Assunzioni previa autorizzazione. Per il 1993, oltre alle assunzioni che le amministrazioni possono effettuare direttamente nei casi sopra esposti, e' prevista la possibilita', in determinate circostanze di necessita', di assumere previa autorizzazione da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine sara' avanzata motivata e documentata richiesta al Dipartimento della funzione pubblica - Servizio ottavo, avendo cura di indicare gli estremi del concorso e delle delibere di approvazione delle graduatorie e di specificare se si intendono assumere i vincitori o gli idonei dei medesimi; a proposito, si ricorda che sono valide le graduatorie di idonei approvate successivamente al 1 gennaio 1989. Gli enti locali, cui si applica la legge n. 142/1990, danno atto alla disponibilita' finanziaria e allegano alla richiesta i pareri prescritti dalla medesima legge. Come nel 1992, anche per il corrente anno potra' essere emesso un solo provvedimento autorizzativo; di conseguenza le amministrazioni nel proporre la richiesta terranno conto delle necessita' prevedibili nel corso dell'anno in un contesto di programmazione e di definizione dell'assetto organico del personale. A proposito, come gia' accennato in premessa si ricorda che nel corso del 1993, si dovra' procedere alla definizione delle piante e dotazioni organiche riferite a ciascuna realta' operativa, al fine di conseguire una riduzione degli uffici dirigenziali, una migliore diversa distribuzione del personale e la piu' efficace integrazione fra le varie risorse impegnate nel funzionamento della pubblica amministrazione. Il che dovra' conseguirsi mediante una puntuale analisi delle funzioni che fanno capo alle amministrazioni, ed al loro interno, ai vari uffici e la individuazione dei carichi di lavoro da effettuarsi sulla base: dei bacini di utenza; del rapporto popolazione dipendenti in servizio; del grado di diffusione informatica attuale e di quello che si prevede essere nel prossimo futuro. Va da se' che ciascuna amministrazione dovra' procedere ad una preventiva ricognizione della situazione esistente in materia di organici, di presenze e di distribuzione del personale su tutto il territorio. In particolare, e' necessario evidenziare la distribuzione del personale in forza a ciascuna amministrazione nelle varie sedi territoriali presso cui le stesse sono chiamate ad operare. Non solo perche' la rideterminazione delle piante organiche dovra' avvenire per ciascuna sede per far fronte alle necessita' di personale direttamente collegate alle funzioni ed ai servizi che effettivamente vengono assicurati alla collettivita', ma anche perche' l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 29/1993 che consente, per il 1993, di assumere personale prima ancora di aver individuato le nuove piante e dotazioni organiche di personale subordina a dette evidenze la possibilita' di effettuare nuove assunzioni. In relazione a cio', quindi, le amministrazioni dovranno allegare alla domanda per nuove assunzioni un prospetto simile a quello allegato alla presente, contenente tutte le notizie utili a valutare le effettive esigenze poste a base della richiesta. Per ciascuna sede di servizio, si dovranno fornire notizie relative a pianta organica per qualifiche, per profili professionali, per tipo di rapporto (personale di ruolo, fuori ruolo, personale soprannumerario, in posizione di comando, da e verso altre amministrazioni, personale a tempo determinato ed a tempo parziale) oltre ad una esauriente narrativa in ordine ai servizi eventualmente appaltati, per valutare le consistenze delle attuali dotazioni organiche, ove non siano state rideterminate per effetto delle dismissioni di alcune funzioni appaltate. Tale prospetto va inoltrato anche al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, tramite le ragionerie provinciali per le province, i comuni e le comunita' montane e i loro consorzi, le ragionerie regionali per le universita' e le camere di commercio, la ragioneria regionale del Lazio per gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, le ragionerie centrali per i Ministeri e le aziende autonome. Con lo stesso prospetto dovranno essere corredate le domande per la indizione dei concorsi eventualmente prodotte dalle amministrazioni statali. 4. - Assunzioni da effettuare tramite l'ufficio di collocamento. Per le assunzioni che debbono effettuarsi con ricorso alle liste presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modificazioni, si precisa che le stesse avvengono sulla base di selezioni dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento avviati numericamente secondo l'ordine di iscrizione, a condizione che essi abbiano la professionalita' richiesta risultante dalle predette liste. Le selezioni debbono consistere in prove pratiche attitudinali o in sperimentazioni lavorative, tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale da attribuire e non comportano valutazione emulativa e quindi la formazione di graduatorie di merito. Poiche' e' stato constatato un certo grado di disomogeneita' nell'effettuare le prove selettive fra le diverse amministrazioni nonche' una complessita' e difficolta' delle medesime prove non sempre commisurate ed aderenti alle disposizioni desumibili dalla legge, al fine di adottare criteri di selezione il piu' possibile omogenei in tutte le amministrazioni pubbliche, si raccomanda, per cio' che attiene l'accertamento della professionalita', il rispetto degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplinano le prove da sostenere al termine dei corsi di formazione professionale tenuti dalle regioni. Le amministrazioni sono invitate, quindi, ad effettuare le selezioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con riferimento ai contenuti ed alle modalita' stabilite per le prove di idoneita' relative al conseguimento degli attestati di professionalita' dalla regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che dovra' provvedere alla selezione. Per cio' che attiene alle assunzioni dei cassintegrati, il comma 7 dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che estendeva a tutto il territorio nazionale la riserva del 50% delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a favore dei lavoratori di aziende private che fruissero dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per non meno di dodici mesi, non e' stato riprodotto. In suo luogo, il comma 8 dell'art. 7 della legge 14 novembre 1992, n. 438, ha richiamato semplicemente l'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Pertanto, per il 1993, detta riserva opera solo per le assunzioni presso sedi situate nel centro nord. Si da' attuazione a cio' mediante richiesta di avvio a selezione del numero di unita' attingendo nelle apposite liste predisposte con le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991). Qualora le singole amministrazioni non provvedano, sara' cura dei competenti uffici circoscrizionali e/o regionali dell'impiego di avviare a selezione la prevista quota del 50% riservata ai cassintegrati. Ove non sia possibile avviare a selezione lavoratori per mancanza di iscritti in una delle due liste, si utilizza quella delle due che sia in grado di corrispondere alle richieste ovvero facendo ricorso a liste di circoscrizioni limitrofe, sempre nel rispetto della riserva dei cassintegrati. A tal fine nelle liste predisposte ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991 sono iscritti, con le medesime modalita', i lavoratori che fruiscono dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da almeno dodici mesi. 5. - Mobilita'. Il decreto legislativo n. 29/1993 innova i procedimenti di trasferimento volontario e d'ufficio dei pubblici dipendenti. Fermi restando le motivazioni e gli obiettivi che con tale istituto si intendono perseguire, che come si ricordera' vertono essenzialmente sul piu' razionale impiego delle risorse umane gia' presenti nelle amministrazioni pubbliche, i momenti di effettiva innovazione si possono cosi' riassumere: 1) i trasferimenti per mobilita' saranno disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il nuovo iter attuativo, quindi, si articolera': in una fase ricognitiva delle vacanze e degli esuberi, con il che si ottiene anche il consenso delle amministrazioni riceventi e cedenti; nella pubblicita' di tali situazioni; nell'espressione di volonta' degli interessati e quindi, verificate le corrispondenze fra offerta e domanda, decretazione del trasferimento mediante provvedimento del Presidente del Consiglio; 2) concreta possibilita' di provvedere a trasferimenti d'ufficio nei confronti di quei dipendenti, che sicuramente in posizione di eccedenza, non ricerchino nella fase si attuazione della mobilita' volontaria una loro adeguata sistemazione in uno dei posti disponibili pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Infatti, contrariamente alla precedente normativa, che prevedeva l'accordo con le OO.SS., le graduatorie per l'attuazione dei trasferimenti d'ufficio si effettuano sulla base di criteri gia' stabiliti dalla legge e che, pertanto, sono d'immediata applicazione; 3) inoltre, e' stabilito che il personale non disposto ad accettare il posto di lavoro indicato nel provvedimento di trasferimento d'ufficio viene collocato in disponibilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 4) sara' possibile, a domanda, il trasferimento di personale fra le diverse amministrazioni pubbliche, anche nei casi di non eccedenza, previo assenso delle amministrazioni interessate ed a condizione che quella cedente dimostri di poter coprire il posto lasciato libero dal dipendente trasferito; 5) e' previsto che si dovra' dare sistemazione al personale di ruolo collocato in posizione soprannumeraria. In diverse amministrazioni, infatti, coesistono vacanze di organico e posizioni soprannumerarie - come ad esempio quelle relative a personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977 - che dovranno essere disciplinate in modo da coprire le vacanze di organico e sottoporre l'eventuale eccedenza a procedura di mobilita'; 6) al fine, poi, di assicurare all'istituto della mobilita' la piu' puntuale, generale ed efficace attuazione, il decreto legislativo ha conferito particolari compiti ai comitati provinciali e comitati metropolitani in materia di razionale distribuzione del personale nei pubblici uffici. Infatti ad essi e' demandato il compito di formulare proposte di trasferimento in ambito provinciale al Dipartimento della funzione pubblica, che adottera' i relativi provvedimenti di trasferimento; 7) non si potranno effettuare assunzioni, nemmeno quelle relative a categorie protette, ove non si dia attuazione, in via preliminare, alla mobilita' in tutte le sue fasi. Tutta la tematica della mobilita', negli aspetti richiamati, dovra' essere disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti. Quanto sopra evidenzia l'interesse del Parlamento e del Governo verso l'istituto della mobilita', al quale viene cosi' assegnato il compito di acquisire personale alle amministrazioni prioritariamente rispetto alle altre forme di reclutamento, con il duplice obiettivo di distribuire il personale gia' in servizio in modo da eliminare le eccedenze a vantaggio delle necessita' di organico esistenti in amministrazioni e sedi di servizio diverse, e contemporaneamente di conseguire efficienza ed economia di gestione complessiva nella pubblica amministrazione. Pertanto, si invitano le amministrazioni a concludere con tempestivita' le operazioni di mobilita' gia' avviate e non ancora concluse ed a darne atto in sede di richiesta di autorizzazione per nuove assunzioni o per indire concorsi nelle amministrazioni statali. Si ricorda la disposizione contenuta nella circolare 31 gennaio 1992 del Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla quale, nel caso in cui siano esistenti ed utilizzabili graduatorie gia' predisposte per la mobilita', le amministrazioni possono coprire i posti vacanti, compresi quelli resisi ulteriormente disponibili dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi ed effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, mediante l'utilizzo di dette graduatorie ed a condizione che i dipendenti interessati non siano gia' stati trasferiti in esito a diversa domanda di mobilita'. In merito si comunica che, la copertura amministrativa di tale operazione e' stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 gennaio 1992. Infine, si ricorda che per coprire posti disponibili mediante mobilita' volontaria e per la mobilita' prevista dai contratti dei singoli comparti, non occorre alcuna autorizzazione. Per i dipendenti trasferiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/1988 agli enti locali e' previsto il corrispondente trasferimento dei fondi relativi alle retribuzioni, regolato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428 e 5 giugno 1992, n. 473. L'attuazione di quanto previsto nei due citati provvedimenti e' demandata ai Ministeri dell'interno e del tesoro. Appena possibile, tutte le amministrazioni pubbliche saranno invitate con successiva circolare a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le eccedenze di personale e le disponibilita' nelle piante organiche, per avviare un nuovo ciclo di mobilita'. 6. - Varie. Si ricorda, infine, che sia le assunzioni di personale che le autorizzazioni ad indire concorsi avvengono con specifico riferimento alle sedi territoriali in cui si evidenziano le vacanze e che il personale assegnato in una sede non puo' essere altrove utilizzato, ne' per comandi, ne' per distacco, ne' trasferito in altre amministrazioni se non dopo decorsi sette anni di permanenza nella sede di servizio ove e' stato effettuato il concorso. Gli organi di controllo sono invitati a vigilare sulla corretta applicazione delle sopra richiamate indicazioni. p. Il Presidente: SACCONI ----> Vedere Tabella a Pag. 12 della G.U. <---- NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO Colonna (1): in questa colonna vanno riportate le qualifiche funzionali o le categorie avendo cura di riempire per ogni qualifica, uno o piu' prospetti a seconda del numero dei profili professionali appartenenti alla qualifica. Colonna (2): in questa colonna va indicato il profilo professionale. Gli enti locali avranno cura di specificare l'eventuale professionalita'. Colonna (3): in questa colonna vanno riportate le consistenze numeriche delle dotazioni organiche per ogni profilo professionale. Colonna (4): in questa colonna va riportato il numero dei presenti in servizio di ruolo per ogni profilo professionale. Colonne (5) e (6): in queste colonne va riportato il numero di eventuali presenti in servizio in ruolo soprannumerario (ad es. per effetto della legge n. 285/77 o per disposizioni contrattuali). Il dato della colonna (5) non comprende il numero dei dipendenti ex legge n. 285/77, eventualmente gia' inquadrato nei ruoli ordinari, che e' compreso, evidentemente, nel dato della colonna (4). Colonna (7): in questa colonna va riportato il numero dei presenti in servizio di ruolo a tempo parziale, ricompreso nel dato della colonna (4). Colonna (8): in questa colonna va riportato il numero dei presenti in servizio a tempo determinato, con esclusione del personale con incarico di consulenze, di progettazione, ecc. Colonne (9) e (10): in queste colonne va riportato il numero dei dipendenti in comando presso altre amministrazioni o provenienti da altre amministrazioni ed in servizio presso l'ente. Colonne (11) e (12): in queste colonne va riportato il numero dei dipendenti collocati in posizione di fuori ruolo presso altre amministrazioni o provenienti da altre amministrazioni ed in servizio presso l'ente. ---------- N. B. - I dipendenti comandati o posti in posizione di fuori ruolo presso altre amministrazioni di cui alle colonne (9) e (11) sono parte del personale gia' indicato nella colonna (4). Le amministrazioni con uffici territoriali avranno cura di riempire il prospetto per ogni sede periferica, tenendo conto che l'aggregazione minima dev'essere fatta a livello provinciale. La situazione rappresentata in prospetto e' riferita alla data della richiesta di autorizzazione. TESTO DELLE PIU' RECENTI NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NELLA CIRCOLARE Il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1991, n. 421: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" e' il seguente: Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a: a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione a l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni; b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi; c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie: 1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; 3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono def- inite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca; 7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi; e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia; f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita' di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilita' didattico-scientifiche e gestionaliorganizzative; g) prevedere: 1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti; 2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione; 3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione; 4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita' delle funzioni e della quantita' delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma; 5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera c), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro i limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresi' la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso; i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata; l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato; m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale; n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta assegnazione; o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita' individuale e a quella collettiva ancorche' non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilita' personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori; p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione,ente, societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24; q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determi- nate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende; t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle pro- cedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresi' il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi; u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita', per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore; z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario e consentito purche' in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiali n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni; aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in ciascun anno scolastico; bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto: conseguentemente dovra' essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potra' consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unita'; cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni; dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze termporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuita' didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti; ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento; ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli; gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita' scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento; hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego; ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza; mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici. 2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993. Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, con norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' il seguente: Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e per contatto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b); c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche un riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle. 2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. Le amministrazioni pubbliche provvedono alla determinazione dei carichi di lavoro. 3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche. 5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. 6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Il testo dell'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, con legge 14 novembre 1992, n. 438, e' il seguente: 8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno. Il testo dell'art. 1- bis della legge 26 novembre 1992, n. 460, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, e' il seguente: Art. 1-bis (Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione). - 1. Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, puo' essere prorogato di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, dalle rispettive date di inizio del periodo di proroga. 2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per scadenza del termine contrattuale puo' essere riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni interessati.