IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI Visto l'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede il pensionamento anticipato di vecchiaia in favore dei lavoratori del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le aziende di cui all'art. 1, comma 2, del decretolegge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, delle imprese produttrici di materiali refrattari ed elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e delle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, nei limiti di novemila unita'; Visto il decreto 30 dicembre 1991, n. 443, recante: "Regolamenti d'attuazione dell'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico pubblico"; Visto l'art. 7 del predetto decreto, che prevede la ripartizione delle residue unita' lavorative prepensionabili con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali; Preso atto delle note inviate dall'INPS, dalle quali risulta accertato un residuo di duecentodue unita' lavorative prepensionabili; Intervenuto il concerto con il Ministro delle partecipazioni statali; Decreta: Art. 1. Ripartizione delle residue disponibilita' di unita' lavorative prepensionabili Valutate le singole situazioni aziendali anche con riferimento ai lavoratori occupati e tenuto conto del numero dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato comunicato ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto 30 dicembre 1991, n. 443, i benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori appartenenti alle imprese di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, entro i limiti massimi e secondo la ripartizione tra le varie imprese indicate nella tabella stessa.