IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                    DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
  Visto  l'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede il
pensionamento anticipato di vecchiaia in favore  dei  lavoratori  del
settore siderurgico pubblico, ivi comprese le aziende di cui all'art.
1,  comma 2, del decretolegge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,  delle  imprese
produttrici   di   materiali   refrattari  ed  elettrodi  di  grafite
artificiale per l'industria siderurgica e delle imprese  del  settore
cantieristico  pubblico,  limitatamente  alle imprese di costruzione,
riparazione, demolizione  e  trasformazione  navale,  nei  limiti  di
novemila unita';
  Visto  il  decreto  30 dicembre 1991, n. 443, recante: "Regolamenti
d'attuazione dell'art. 29 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  in
materia   di   pensionamenti   anticipati   nel  settore  siderurgico
pubblico";
  Visto l'art. 7 del predetto decreto, che  prevede  la  ripartizione
delle  residue  unita'  lavorative  prepensionabili  con  decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro delle partecipazioni statali;
  Preso  atto  delle  note  inviate  dall'INPS,  dalle  quali risulta
accertato   un   residuo    di    duecentodue    unita'    lavorative
prepensionabili;
  Intervenuto  il  concerto  con  il  Ministro  delle  partecipazioni
statali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Ripartizione delle residue disponibilita'
                di unita' lavorative prepensionabili
  Valutate le singole situazioni aziendali anche con  riferimento  ai
lavoratori  occupati  e  tenuto  conto  del  numero dei lavoratori in
possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato comunicato  ai
sensi  degli  articoli  3 e 5 del decreto 30 dicembre 1991, n. 443, i
benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
applicano ai lavoratori appartenenti alle imprese di cui alla tabella
A, allegata al presente decreto, entro i limiti massimi e secondo  la
ripartizione tra le varie imprese indicate nella tabella stessa.