IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
con il quale e' stato approvato il Piano  di  sviluppo  universitario
per il periodo 1991-93;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1992  relativo  alla
istituzione dei diplomi universitari per il citato periodo 1991/93;
  Udito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma  universitario di
operatore dei beni culturali espresso  nell'adunanza  del  12  giugno
1992;
  Preso  atto  che  non esistono nel settore di cui trattasi ordini e
collegi professionali;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamentodidattico  universitario  e  di  aggiungere  dopo  la
tabella XIII- ter del medesimo, la tabella  XIII-quater  relativa  al
corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e'  aggiunto  il
diploma universitario di operatore dei beni culturali.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che le facolta' di lettere e filosofia, conservazione dei  beni
culturali  e di magistero nonche' la scuola di studi islamici possono
rilasciare il predetto diploma universitario di  operatore  dei  beni
culturali.
  Dopo  la  tabella  XIII- ter annessa al citato decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XIII-quater,  relativa  al  di-
ploma universitario di operatore dei beni culturali.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA
 Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 240