LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, ed in particolare l'art. 10, comma 9, il quale stabilisce l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto a carico di chi, direttamente o indirettamente, abbia acquisito, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob; Ritenuto necessario fornire, ai fini dell'applicazione della suddetta norma, la definizione di flottante; Ritenuto opportuno indicare i criteri in base ai quali si procedera', ai sensi e per gli effetti della medesima norma, alla eventuale fissazione del minor limite di flottante per i titoli che ricadono nella previsione di cui all'art. 10, comma 9; Ritenuto opportuno stabilire le condizioni generali alle quali devono essere promosse le offerte pubbliche di acquisto di cui alla norma sopracitata ed i criteri in base ai quali si procedera' a stabilire le condizioni del prezzo di ogni singola offerta; Delibera: 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, per il computo della percentuale di flottante si tiene conto delle azioni ordinarie che non sono comprese in una partecipazione di controllo, quale definita dall'art. 10, comma 2, della stessa legge, e che non sono oggetto di accordi concernenti il loro trasferimento stipulati con i soggetti titolari di partecipazioni che conferiscono il controllo ai sensi del medesimo art. 10, comma 2. 2. Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992 il minor limite di flottante ivi previsto sara' eventualmente stabilito, per i titoli il cui glottante risulti inferiore al 10 per cento, in una misura percentuale tale da far presumere un regolare andamento del mercato dei singoli titoli, tenuto conto del valore di mercato dei titoli costituenti il flottante, del controvalore giornaliero medio degli scambi, del numero degli azionisti, delle operazioni straordinarie in corso e delle condizioni generali del mercato. 3. In sede di prima applicazione i soggetti controllanti societa' con azioni ordinarie quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, il cui flottante, alla data di pubblicazione della presente delibera, sia inferiore al 10% o al minor limite stabilito dalla Consob ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, con delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale devono promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ove, entro tale termine, la percentuale di flottante non risalga al di sopra del limite fissato dalla legge o dalla Consob. 4. Fermo quanto sopra disposto per la fase di prima applicazione i soggetti controllanti societa' con azioni ordinarie quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto il cui flottante scenda al di sotto del limite del 10 per cento o del minor limite stabilito dalla Consob ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, con delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale devono promuovere, entro centoventi giorni da quello in cui il flottante e' sceso sotto il limite, un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli, ove, entro tale termine, il flottante non risalga al di sopra del limite fissato dalla legge o dalla Consob. 5. Il prezzo al quale i soggetti controllanti devono promuovere l'offerta pubblica di acquisto, sara' determinato dalla Consob prendendo in considerazione: la media delle quotazioni negli ultimi sei mesi; il patrimonio netto per azione; l'andamento e le prospettive reddituali; il prezzo della percentuale offerta (se offerta pubblica di acquisto), il valore dei titoli offerti in scambio (se offerta pubblica di scambio), il valore risultante dalla somma del corrispettivo in denaro e del valore dei titoli offerti (se offerta pubblica di acquisto e scambio), nel caso in cui l'obbligo di promuovere l'offerta sorga a seguito di precedente offerta pubblica di acquisto e/o di scambio. 6. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 25 febbraio 1993 Il presidente: BERLANDA