LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, ed in  particolare  l'art.
10,  comma  9, il quale stabilisce l'obbligo di promuovere un'offerta
pubblica di acquisto a carico di chi, direttamente o  indirettamente,
abbia  acquisito,  anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1,
3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una  societa'  quotata
nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Ritenuto   necessario  fornire,  ai  fini  dell'applicazione  della
suddetta norma, la definizione di flottante;
  Ritenuto  opportuno  indicare  i  criteri  in  base  ai  quali   si
procedera',  ai  sensi  e  per gli effetti della medesima norma, alla
eventuale fissazione del minor limite di flottante per i  titoli  che
ricadono nella previsione di cui all'art. 10, comma 9;
  Ritenuto  opportuno  stabilire  le  condizioni  generali alle quali
devono essere promosse le offerte pubbliche di acquisto di  cui  alla
norma  sopracitata  ed  i  criteri  in  base ai quali si procedera' a
stabilire le condizioni del prezzo di ogni singola offerta;
                              Delibera:
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge  18
febbraio  1992, n. 149, per il computo della percentuale di flottante
si tiene conto delle azioni ordinarie che non sono  comprese  in  una
partecipazione  di  controllo,  quale definita dall'art. 10, comma 2,
della stessa legge, e che non sono oggetto di accordi concernenti  il
loro   trasferimento   stipulati   con   i   soggetti   titolari   di
partecipazioni che conferiscono il controllo ai  sensi  del  medesimo
art. 10, comma 2.
  2.  Ai  sensi  ed  ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9,
della legge n. 149 del 1992 il minor limite di flottante ivi previsto
sara' eventualmente stabilito, per i titoli il cui glottante  risulti
inferiore  al  10  per  cento,  in una misura percentuale tale da far
presumere un regolare  andamento  del  mercato  dei  singoli  titoli,
tenuto  conto  del  valore  di  mercato  dei  titoli  costituenti  il
flottante, del  controvalore  giornaliero  medio  degli  scambi,  del
numero  degli  azionisti,  delle  operazioni straordinarie in corso e
delle condizioni generali del mercato.
  3. In sede di prima applicazione i soggetti  controllanti  societa'
con azioni ordinarie quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
mercato ristretto, il cui flottante, alla data di pubblicazione della
presente  delibera,  sia inferiore al 10% o al minor limite stabilito
dalla Consob ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge n.  149  del
1992,   con  delibera  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  devono
promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli
entro centoventi giorni dalla pubblicazione della  presente  delibera
nella  Gazzetta Ufficiale, ove, entro tale termine, la percentuale di
flottante non risalga al di sopra del limite fissato  dalla  legge  o
dalla Consob.
  4.  Fermo quanto sopra disposto per la fase di prima applicazione i
soggetti controllanti societa' con azioni ordinarie quotate in  borsa
o  ammesse  alle  negoziazioni nel mercato ristretto il cui flottante
scenda al di sotto del limite del 10 per cento  o  del  minor  limite
stabilito dalla Consob ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge n.
149 del 1992, con delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale devono
promuovere,  entro centoventi giorni da quello in cui il flottante e'
sceso  sotto  il  limite,  un'offerta  pubblica  di  acquisto   sulla
totalita'  dei  titoli,  ove,  entro  tale  termine, il flottante non
risalga al di sopra del limite fissato dalla legge o dalla Consob.
  5. Il prezzo al quale i  soggetti  controllanti  devono  promuovere
l'offerta  pubblica  di  acquisto,  sara'  determinato  dalla  Consob
prendendo in considerazione:
   la media delle quotazioni negli ultimi sei mesi;
   il patrimonio netto per azione;
   l'andamento e le prospettive reddituali;
   il prezzo  della  percentuale  offerta  (se  offerta  pubblica  di
acquisto),  il  valore  dei  titoli  offerti  in  scambio (se offerta
pubblica  di  scambio),  il  valore  risultante   dalla   somma   del
corrispettivo  in  denaro e del valore dei titoli offerti (se offerta
pubblica di acquisto  e  scambio),  nel  caso  in  cui  l'obbligo  di
promuovere  l'offerta  sorga a seguito di precedente offerta pubblica
di acquisto e/o di scambio.
  6. La presente delibera sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 25 febbraio 1993
                                              Il presidente: BERLANDA