Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione generale affari del personale Al Ministero della sanita' - Ufficio studi e legislazione Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Ispettorato centrale prevenzione repressione frodi agro-alimentari Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Ai presidenti delle giunte regionali Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al commissario dello Stato nella regione Sicilia Al commissario del Governo nella provincia autonoma di Trento Al commissario del Governo nella provicia autonoma di Bolzano All'Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI Si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 46 del 4 novembre 1992, con la quale la Corte costituzionale, nel pronunciarsi sul ricorso proposto dalla regione Toscana, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che prevede che l'importo relativo alle sanzioni per violazione alle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio. La Corte costituzionale e' pervenuta a tale conclusione nella considerazione che il richiamato decreto legislativo, con il quale e' stato dato attuazione alle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari, ha disciplinato ex novo l'intera materia gia' regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1983, n. 322, ponendo, in particolare, per quanto concerne l'etichettatura, norme nuove e diverse che, come rileva la stessa Corte "costituiscono un corpo organico, con funzione tecnico- commerciale e non di protezione sanitaria, come e' dimostrato dal fatto che le indicazioni ora richieste (denominazione di vendita del prodotto, norme del responsabile della commercializzazione, quantita', titolo alcometrico, ecc.), al di la' di qualche aspetto sanitario concorrente, sono appunto finalizzate alla tutela del consumatore per metterli in condizione di effettuare scelte economiche consapevoli". Dalla rilevata prevalenza che il legislatore accorda agli aspetti commerciali nei confronti di quelli sanitari, scaturisce secondo la Corte, non solo la legittimita' della ricordata disposizione che prevede il versamento dell'importo delle sanzioni agli uffici del registro ma anche, sia pure implicitamente, l'attribuzione della relativa potesta' sanzionatoria allo Stato. Anche se la sentenza all'esame non fornisce indicazioni circa l'organico in cui si incardina tale potesta', e' evidente che la materia, attinendo alla disciplina del commercio, e' riconducibile alla competenza di questa amministrazione e che, di conseguenza, spetta a codesti uffici l'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni delle disposizioni del citato decreto legislativo in applicazione del principio sancito dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in linea, del resto, con l'orientamento gia' assunto da questo Ministero sotto il vigore della precedente normativa (v. circolare n. 3162/C del 3 agosto 1988). Codesti uffici sono invitati a fornire cortesi assicurazioni circa la ricezione della presente e le regioni, cui la presente e' diretta per conoscenza, (eccettuate quelle che a norma degli statuti speciali abbiano potesta' legislativa in materia di commercio) vorranno trasmettere agli UUPPICA territorialmente competenti le pratiche ancora pendenti concernenti violazioni alle norme di cui al piu' volte citato decreto legislativo. Il Ministro: GUARINO