IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni
in  materia  di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini  per  la  definizione  agevolata  delle
situazioni  e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto  l'art.  10,  comma 1, del suindicato decreto-legge, il quale
stabilisce  che  per  la  estinzione  dei  crediti  risultanti  dalla
liquidazione  delle  dichiarazioni  dei redditi e delle dichiarazioni
annuali delle  imposte  sul  valore  aggiunto,  relative  ai  periodi
d'imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre 1985, il cui ammontare, al
netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100  milioni  per
ciascuna  imposta  e  per  ciascun  periodo  d'imposta,  si provvede,
qualora ne sia fatta richiesta entro  il  15  giugno  1992,  mediante
assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
  Visto il decreto 27 aprile 1992 del Ministro delle finanze, con cui
vengono  determinate  le modalita' di presentazione delle richieste e
le procedure per la  rilevazione  dei  crediti  che  possono  formare
oggetto di estinzione;
  Considerato che, in applicazione del comma 2 del citato art. 10 del
suaccennato  decreto-legge,  l'estinzione  dei crediti d'imposta deve
avvenire mediante assegnazione  di  titoli  di  Stato  aventi  libera
circolazione  con  godimento 1› gennaio 1993 ad un tasso di interesse
non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti
creditori d'imposta;
  Considerato altresi' che, ai sensi dello stesso comma  2  dell'art.
10    del    ripetuto    decreto-legge,    occorre   determinare   le
caratteristiche, le modalita' e  le  procedure  di  assegnazione  dei
titoli;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge
23  gennaio 1993, n. 16, ai creditori d'imposta di cui al primo comma
dello stesso art. 10, verranno consegnati, ad estinzione dei  crediti
d'imposta di cui al citato comma 1, certificati di credito del Tesoro
al portatore, della durata di anni cinque, al tasso d'interesse annuo
del  12,50%,  con  godimento  1› gennaio 1993, da rimborsare in unica
soluzione il 1› gennaio 1998.
  I titoli verranno emessi alla pari, per un importo  corrispondente,
salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti
d'imposta   risultanti  dagli  elenchi  riepilogativi  trasmessi  dal
Ministero delle finanze a quello del tesoro  ai  sensi  dell'art.  6,
comma  2,  del  decreto  ministeriale  27  aprile  1992, citato nelle
premesse.
  Con successivo decreto ministeriale verranno stabilite le modalita'
di assegnazione  dei  titoli,  nonche'  le  altre  caratteristiche  e
condizioni  relative  all'emissione e all'ammortamento dei titoli non
previste nel presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI