Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 29 luglio  1981,
n.  394, cosi' come modificato dall'art. 4, comma III, della legge 20
ottobre 1990, n. 304, ed in  relazione  al  decreto  ministeriale  18
marzo  1991  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1991)
relativo ai criteri di valutazione delle domande  di  contributo  dei
consorzi  in  oggetto,  si specificano di seguito gli adempimenti che
dovranno essere  eseguiti  e  la  documentazione  che  dovra'  essere
presentata  da  parte  dei  richiedenti per poter essere ammessi alla
procedura di contribuzione.
  I consorzi interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta
in carta legale, al Ministero del commercio con l'estero -  Direzione
generale per lo sviluppo degli scambi - Div. I - Viale America, 341 -
00144 Roma.
  La domanda andra' presentata secondo lo schema allegato 1.
  Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
    a)  copia  autentica dell'atto costitutivo, nonche' dello statuto
del consorzio vigente al momento della domanda; da tali  atti  dovra'
risultare  il rispetto delle condizioni di legge; in particolare, per
i consorzi agro-alimentari, lo scopo  sociale  esclusivo  di  cui  al
primo comma dell'art. 10 della legge n. 394/1981.
  Detti  documenti non sono richiesti ove gia' disponibili presso gli
atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti  nuovi
nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.
  Tale  aspetto  trovera'  certificazione  nell'atto  notorio o nella
dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.
  Qualora siano intervenute  modifiche,  occorrera'  trasmettere,  in
allegato  alla  domanda  di  contributo,  copia  autentica degli atti
consortili di modifica;
    b) atto notorio o dichiarazione  sostitutiva  in  regola  con  le
norme  vigenti  in materia di imposta di bollo, resa dal responsabile
legale del consorzio, in base alle disposizioni della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modifiche, secondo lo schema allegato 2);
    c) certificato del  competente  tribunale,  attestante  il  pieno
godimento dei propri diritti da parte del consorzio;
    d)   copia   autentica   del   bilancio   relativo  all'esercizio
finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto  profitti  e
perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso
la cancelleria del tribunale;
    e)  distinta  delle singole voci di spesa, per il totale indicato
in domanda, a fronte  delle  quali  viene  richiesto  il  contributo,
secondo  l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e
con riferimento alle corrispondenti  voci  esposte  in  bilancio  (v.
schema  allegato  3).  Si  precisa  che,  per  i  consorzi turistico-
alberghieri, tale  distinta  deve  riferirsi  unicamente  alle  spese
sostenute  (sia  in  Italia  che  all'estero)  per l'incremento della
domanda estera del settore;
    f) dichiarazione del legale  rappresentante,  illustrativa  delle
voci di cui al conto profitti e perdite;
    g)  apposita certificazione rilasciata da societa' di revisione e
certificazione bilanci, qualora il totale delle spese  ammissibili  a
contributo superi l'importo di lire 300 milioni;
    h)  dettagliata  relazione  concernente  le  specifiche attivita'
svolte nel corso dell'anno di riferimento;
    i) programma di  attivita'  che  il  consorzio  intende  svolgere
nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;
    l)  eventuale  dichiarazione  dell'organismo  ospitante (regione,
associazione imprenditoriale o di  categoria;  camera  di  commercio;
societa'  di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il
consorzio ha sede operativa, attestante che il  consorzio  usufruisce
delle strutture e del personale di detti enti;
    m)  fotocopia  della ricevuta della raccomandata con la quale una
copia della domanda di contributo (e della  relativa  documentazione)
e' stata inviata al:
    1)  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo, per i consorzi
turistico-alberghieri;
    2) Ministero dell'agricoltura e delle  foreste,  per  i  consorzi
agro-alimentari;
    n)  (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta alla
regione e da questa emessa con atto formale secondo le proprie  norme
statutarie,  che  individui  il consorzio richiedente - per settore e
comprensorio - ai sensi dell'art. 10  della  legge  n.  394/1981.  La
richiesta  del  consorzio  alla  regione  dovra' essere inoltrata per
conoscenza anche a questo Ministero;
    o) idonea certificazione antimafia relativa al consorzio, resa ai
sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. Detta
documentazione deve essere acquisita dall'amministrazione  non  oltre
tre  mesi  dalla  data  di rilascio. La certificazione antimafia deve
riguardare il consorzio ed i suoi organi responsabili (la persona del
presidente,   vice   presidente,   i   membri   del   consiglio    di
amministrazione),  nonche'  i  soci (ditte e rispettivi responsabili)
che detengano quote di fondo consortile superiori al 10% ed eventuali
consorziati per conto dei quali il consorzio o la societa' consortile
operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
  Detta certificazione  deve  anche  riguardare  i  conviventi  delle
persone sopra menzionate.
  Le   domande   devono   pervenire,  complete  della  documentazione
richiesta, entro il  15  maggio  di  ciascun  anno;  per  le  domande
inoltrate  a  mezzo  raccomandata  postale fara' fede il timbro delle
PP.TT.  comprovante  la  spedizione  entro  detto  termine   (dovra',
pertanto,  a  richiesta  dell'amministrazione,  essere prodotta copia
della ricevuta postale).
  Tutta la documentazione dovra'  essere  inviata  in  duplice  copia
(quella relativa al bilancio in triplice copia).
  Le  domande  ritardatarie,  comunque  pervenute  fino al 30 giugno,
saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilita'  resi-
due di bilancio.
  Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei
relativi  provvedimenti di concessione dei contributi, avverra' entro
il 20 novembre di ciascun anno, secondo quanto disposto  dal  decreto
ministeriale 18 marzo 1991.
  Pertanto,  ogni  documento  integrativo,  che  si  dovesse  rendere
necessario acquisire  per  l'esame  della  richiesta  di  contributo,
dovra' pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre.
  Si  sara' grati ai destinatari della presente circolare se vorranno
dare la massima diffusione e pubblicita' alle  disposizioni  in  essa
contenute.
                                                Il Ministro: VITALONE