IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la  legge  23  gennaio  1968,  n. 34, sulla profilassi delle
malattie infettive e diffusive degli animali;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente  l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  l'ordinanza  27  aprile  1983 recante norme sanitarie per lo
spostamento dei suidi;
  Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489,  recante  disposizioni  in
materia  di  attuazione  di direttive comunitarie relative al mercato
interno;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  532,  relativo
all'attuazione  delle  direttive 91/628/CEE riguardante la protezione
degli animali durante il trasporto;
  Vista l'ordinanza 29 maggio 1992 recante  norme  sanitarie  per  lo
spostamento degli animali della specie bovina;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n.
229,  riguardante   regolamento   di   attuazione   delle   direttive
85/511/CEE,  che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica,
tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE;
  Considerato che in comuni della provincia  di  Potenza  sono  stati
accertati  focolai di afta epizootica causati da virus aftoso di tipo
01 mediorientale, che  e'  esotico  per  il  territorio  nazionale  e
comunitario;
  Ravvisata  la  urgente esigenza e grave necessita' di assicurare il
controllo sanitario sugli spostamenti,  anche  in  ambito  regionale,
degli  animali  aftoso  sensibili  al  fine  di  evitare la eventuale
ulteriore diffusione della malattia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Le norme di cui all'ordinanza 29 maggio 1992 citata in  epigrafe
sono  estese  agli  animali  della  specie  bovina  che  si  spostano
nell'ambito del territorio nazionale al di fuori dal comune  dove  si
trova l'allevamento.
  2.   Gli   animali  delle  specie  bufalina,  ovina  e  caprina  da
trasportare  con  qualunque  mezzo  per  essere  spostati  dai   loro
allevamenti  devono  essere  sottoposti alla visita veterinaria prima
del carico con il rilascio dell'attestazione sanitaria mod. 4 con  la
procedura   dell'ordinanza  citata  al  primo  comma  della  presente
ordinanza.
  3. Per gli animali della specie suina  si  applica  l'ordinanza  27
aprile 1983 citata nella premessa.