IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista l'ordinanza 27 aprile 1983 recante norme sanitarie per lo spostamento dei suidi; Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, relativo all'attuazione delle direttive 91/628/CEE riguardante la protezione degli animali durante il trasporto; Vista l'ordinanza 29 maggio 1992 recante norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, riguardante regolamento di attuazione delle direttive 85/511/CEE, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE; Considerato che in comuni della provincia di Potenza sono stati accertati focolai di afta epizootica causati da virus aftoso di tipo 01 mediorientale, che e' esotico per il territorio nazionale e comunitario; Ravvisata la urgente esigenza e grave necessita' di assicurare il controllo sanitario sugli spostamenti, anche in ambito regionale, degli animali aftoso sensibili al fine di evitare la eventuale ulteriore diffusione della malattia; Ordina: Art. 1. 1. Le norme di cui all'ordinanza 29 maggio 1992 citata in epigrafe sono estese agli animali della specie bovina che si spostano nell'ambito del territorio nazionale al di fuori dal comune dove si trova l'allevamento. 2. Gli animali delle specie bufalina, ovina e caprina da trasportare con qualunque mezzo per essere spostati dai loro allevamenti devono essere sottoposti alla visita veterinaria prima del carico con il rilascio dell'attestazione sanitaria mod. 4 con la procedura dell'ordinanza citata al primo comma della presente ordinanza. 3. Per gli animali della specie suina si applica l'ordinanza 27 aprile 1983 citata nella premessa.