IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto ministeriale 26  novembre  1984,  di  ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia'
concesse alla ARAG S.p.a., con sede in Verona;
  Vista  l'istanza  in  data  27  aprile   1991   e   le   successive
integrazioni,  con  le  quali la sopraindicata societa' ha chiesto di
essere  autorizzata  ad  estendere  l'esercizio  dell'attivita'  alla
riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria;
  Vista la lettera n. 3744 Ris in data 11 novembre 1992, con la quale
l'ISVAP  ha  comunicato  il  proprio  parere favorevole sulla domanda
presentata dalla predetta impresa;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella  seduta del 5 febbraio 1993, ha espresso parere favorevole alla
concessione dell'autorizzazione richiesta;
                              Decreta:
  La ARAG - Assicurazioni rischi automobilistici e  generali  S.p.a.,
con   sede   in  Verona,  e'  autorizzata  ad  estendere  l'esercizio
dell'attivita' assicurativa  alla  riassicurazione  attiva  nel  ramo
tutela giudiziaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 marzo 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO