IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992, concernente la delega delle funzioni al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto l'art. 25 del decreto-legge del 18 gennaio 1993, n. 8, con il quale il Fondo della protezione civile e' stato prorogato fino al 30 giugno 1993; Viste le ordinanze n. 2111/FPC del 22 marzo 1991 e n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, pubblicate - rispettivamente - nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1991 e n. 94 del 22 aprile 1991, con le quali sono state emanate disposizioni urgenti per fronteggiare le emergenze idriche nelle regioni Campania e Calabria; Visto l'art. 8 delle citate ordinanze, nel quale e' stato previsto che l'onere complessivo, derivante dall'attuazione delle relative opere, e' posto a carico del Fondo per la protezione civile e che a tal fine detto Fondo doveva essere cosi' integrato: per l'ordinanza n. 2111/FPC mediante utilizzo della somma di lire 1.856 milioni sulla legge n. 64/1986 e di lire 9.547 milioni mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990; per l'ordinanza n. 2125/FPC mediante corrispondente utilizzo della somma di lire 39.297 milioni mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; Tenuto conto che il Ministero del tesoro con telegrammi n. 129111 del 9 aprile 1991 e n. 166107 del 4 maggio 1991 ha a suo tempo comunicato che l'importo complessivo di lire 48.871 milioni, che doveva essere tratto dalle disponibilita' del cap. 9010, non era piu' disponibile perche' impiegato per altre esigenze e che - di conseguenza - l'ordinanza n. 2111/FPC e' rimasta parzialmente priva di finanziamento per l'importo di lire 9.574 milioni e l'ordinanza n. 2125/FPC e' rimasta priva dell'intero finanziamento di lire 39.297 milioni; Tenuto conto dei molteplici tentativi e delle numerose riunioni tenute nel frattempo con tutte le amministrazioni interessate al fine di assicurare la copertura finanziaria delle suddette ordinanze e pervenire cosi' alla soluzione dell'annoso problema, che ormai si trascina dalla primavera del 1991; Considerato che gli interventi previsti dalle citate ordinanze sono stati in parte gia' iniziati e completati perche' investono esigenze primarie delle popolazioni delle regioni Campania e Calabria; Tenuto conto che si rende necessario assicurare la copertura finanziaria delle citate ordinanze per poter procedere al finanziamento delle opere gia' completate e di quelle iniziate, al fine di evitare un ulteriore, notevole aggravio di spesa per interessi di mora, penali, rivalutazione monetaria e fermo dei cantieri; Ritenuto altresi' necessario procedere ad un riesame dell'intero programma a suo tempo predisposto e ad una attenta valutazione di tutte le opere non ancora iniziate, al fine di accertare se sussistano tuttora i motivi di necessita' ed urgenza, posti a base dei precedenti provvedimenti adottati, per l'esecuzione delle suddette opere; Visto il telex n. 102379 in data 1 febbraio 1993 con il quale il Ministero del tesoro ha comunicato che la copertura finanziaria delle due ordinanze sopraindicate puo' essere assicurata con le disponibilita' del Fondo della protezione civile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Decreta: Art. 1. L'onere complessivo di lire 11.430 milioni derivante dall'attuazione dell'ordinanza n. 2111/FPC in data 22 marzo 1991, citata nelle premesse, e' posto a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine il Fondo della protezione civile e' parzialmente integrato della somma di lire 1.856 milioni mediante corrispondente utilizzo di detta somma da trarre dagli stanziamenti di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.