IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
2  luglio  1992, concernente la delega delle funzioni al Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Visto l'art. 25 del decreto-legge del 18 gennaio 1993, n. 8, con il
quale il Fondo della protezione civile e' stato prorogato fino al  30
giugno 1993;
  Viste  le  ordinanze  n.  2111/FPC  del 22 marzo 1991 e n. 2125/FPC
dell'11 aprile 1991, pubblicate - rispettivamente  -  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 77 del 2 aprile 1991 e n. 94 del 22 aprile 1991, con le
quali sono state emanate disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  le
emergenze idriche nelle regioni Campania e Calabria;
  Visto  l'art. 8 delle citate ordinanze, nel quale e' stato previsto
che l'onere complessivo,  derivante  dall'attuazione  delle  relative
opere,  e'  posto a carico del Fondo per la protezione civile e che a
tal fine detto Fondo doveva essere cosi' integrato:  per  l'ordinanza
n. 2111/FPC mediante utilizzo della somma di lire 1.856 milioni sulla
legge  n.  64/1986  e  di  lire 9.547 milioni mediante corrispondente
utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello Stato di  previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1990; per l'ordinanza n. 2125/FPC
mediante  corrispondente  utilizzo della somma di lire 39.297 milioni
mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte  al  cap.  9010
dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
  Tenuto  conto  che il Ministero del tesoro con telegrammi n. 129111
del 9 aprile 1991 e n. 166107 del  4  maggio  1991  ha  a  suo  tempo
comunicato  che  l'importo  complessivo  di  lire 48.871 milioni, che
doveva essere tratto dalle disponibilita' del cap. 9010, non era piu'
disponibile  perche'  impiegato  per  altre  esigenze  e  che  -   di
conseguenza  -  l'ordinanza n. 2111/FPC e' rimasta parzialmente priva
di finanziamento per l'importo di lire 9.574 milioni e l'ordinanza n.
2125/FPC e' rimasta priva dell'intero finanziamento  di  lire  39.297
milioni;
  Tenuto  conto  dei  molteplici  tentativi e delle numerose riunioni
tenute nel frattempo con tutte le amministrazioni interessate al fine
di assicurare la copertura finanziaria  delle  suddette  ordinanze  e
pervenire  cosi'  alla  soluzione  dell'annoso problema, che ormai si
trascina dalla primavera del 1991;
  Considerato che gli interventi previsti dalle citate ordinanze sono
stati in parte gia' iniziati e completati perche' investono  esigenze
primarie delle popolazioni delle regioni Campania e Calabria;
  Tenuto  conto  che  si  rende  necessario  assicurare  la copertura
finanziaria  delle  citate   ordinanze   per   poter   procedere   al
finanziamento  delle  opere  gia' completate e di quelle iniziate, al
fine  di  evitare  un  ulteriore,  notevole  aggravio  di  spesa  per
interessi  di  mora,  penali,  rivalutazione  monetaria  e  fermo dei
cantieri;
  Ritenuto  altresi'  necessario  procedere ad un riesame dell'intero
programma a suo tempo predisposto e ad  una  attenta  valutazione  di
tutte  le  opere  non  ancora  iniziate,  al  fine  di  accertare  se
sussistano tuttora i motivi di necessita' ed urgenza,  posti  a  base
dei   precedenti   provvedimenti  adottati,  per  l'esecuzione  delle
suddette opere;
  Visto il telex n. 102379 in data 1› febbraio 1993 con il  quale  il
Ministero del tesoro ha comunicato che la copertura finanziaria delle
due   ordinanze   sopraindicate   puo'   essere   assicurata  con  le
disponibilita' del Fondo della protezione civile;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'onere    complessivo    di    lire   11.430   milioni   derivante
dall'attuazione dell'ordinanza n. 2111/FPC in  data  22  marzo  1991,
citata  nelle premesse, e' posto a carico del Fondo per la protezione
civile.
  A tal  fine  il  Fondo  della  protezione  civile  e'  parzialmente
integrato  della  somma di lire 1.856 milioni mediante corrispondente
utilizzo di detta somma da trarre  dagli  stanziamenti  di  cui  alla
legge 1› marzo 1986, n. 64.