IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989; Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1991; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1992; Visti i decreti ministeriali del 31 gennaio 1992 e del 17 giugno 1992 con i quali si autorizza l'Universita' degli studi di Udine all'attivazione dei corsi di diploma universitario in ingegneria meccanica e in ingegneria dell'ambiente e delle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di ingegneria del 19 febbraio 1992, 1 luglio 1992, 23 settembre 1992 e 21 ottobre 1992; consiglio di amministrazione del 9 luglio 1992 e 7 ottobre 1992; senato accademico del 2 luglio 1992, 28 luglio 1992 e 29 settembre 1992; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 1, punto 2), relativo alla facolta' di ingegneria, viene cosi' modificato: 2) Facolta' di ingegneria: a) corso di laurea in ingegneria civile; b) corso di laurea in ingegneria gestionale; c) corso di laurea in ingegneria meccanica; d) corso di diploma universitario in ingegneria meccanica (sede di Pordenone); e) corso di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse. Prima dell'art.16 e' inserito il seguente articolo, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. STATUTO TITOLO III Facolta' di ingegneria Art. 16. - La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree: 1) laurea di ingegneria civile; 2) laurea in ingegneria gestionale; 3) laurea in ingegneria meccanica. La facolta' di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari: 1) diploma universitario in ingegneria meccanica (sede di Pordenone); 2) diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse. I corsi di laurea sono regolati dagli articoli dal n. 17 al n. 24 e rimangono immutati. Dopo l'art. 24 sono inseriti i seguenti articoli, dal n. 25 al n. 34, che regolano i corsi di diploma universitario con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Art. 25 (Durata degli studi, corsi di diploma universitario). - La facolta' di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari (D.U.), di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341: a) nel settore industriale: in ingegneria meccanica (sede di Pordenone); b) intersettoriale: in ingegneria dell'ambiente e delle risorse. L'iscrizione ai corsi di D.U. e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Art. 26 (Orientamenti). - Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi di competenze sia di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di D.U di cui all'art. 25 possono essere articolati in orientamenti definiti dalla facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di D.U. se esistenti, all'atto della emanazione del regolamento didattico dei D.U. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria meccanica" con la specificazione del corso di diploma seguito. Art. 27 (Ordinamento didattico dei corsi di D.U.). - La durata degli studi dei corsi di D.U. in ingegneria e' fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico dei corsi di D.U. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didatttico (m.d.) che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Ciascun insegnamento potra' essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Complessivamente (sui tre anni di corso) l'attivita' didattica comprende almeno duemilacento ore, di cui almeno cinquecento di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita' anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali siano state stipulate apposite convenzioni. L'attivita' di tirocinio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. La copertura dei m.d. e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' a professori di ruolo o ricercatori confermati o categorie equiparate che faranno parte della commissione di esame. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne e' possibile ricorrere a professori a contratto, con le modalita' previste dalle norme vigenti o dallo statuto dell'Universita' di Udine. Per realizzare un'efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti, come regolari, non superiore, di norma, alle cento unita. Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti. La facolta' nello stabilire le prove di valutazione degli studenti fara' ricorso a criteri che prevedano l'obbligatorieta' del sostenere la valutazione, la globalita' e continuita' dell'accertamento, nonche' l'accorpamento delle prove di' valutazione in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. Art. 28 (Esame di diploma). - Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve avere seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per il numero di m.d. proposto da ciascun corso di D.U. ed approvato dal consiglio di facolta'. Il numero minimo di m.d. non potra' essere inferiore a trenta. Il numero degli esami necessari per essere ammesso all'esame di di- ploma non potra' essere superiore a ventuno, tenendo conto del rispetto dei vincoli sui m.d. e sul numero di ore di didattica di cui all'art. 27. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto. Art. 29 (Regolamento didattico dei D.U.). - Il consiglio di facolta' determina con apposito regolamento: a) l'articolazione dei corsi di D.U. in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990; b) il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli del numero di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici; c) i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo. Il consiglio di facolta' definisce, sulla base dei regolamenti didattici di Ateneo e di facolta', se vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma, se esistente, la denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda i m.d. obbligatori di cui agli articoli 30, 31, 32 sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di m.d. che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito all'art. 28. Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del corso di diploma e non sia mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con m.d. appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara' diversa da quelle riportate nei gruppi stessi. Art. 30 (Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria meccanica). - Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria meccanica, sede di Pordenone, tra i moduli previsti nell' apposito regolamento redatto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1991 e tab. XXIX- bis (Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992), devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari: 1-4 4 moduli A011 Algebra e logica matematica A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica 5-6 2 moduli B011 Fisica generale B030 Struttura della materia 7 1 modulo C060 Chimica 8 1 modulo I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 9 1 modulo H150 Estimo 1 modulo I270 Ingegneria economico-gestionale 10 1 modulo H071 Scienza delle costruzioni I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 11 1 modulo I070 Meccanica applicata alle macchine I090 Disegno industriale 12 1 modulo I050 Fisica tecnica I030 Fluidodinamica I152 Principi di ingegneria chimica 13 1 modulo I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 14 1 modulo I042 Macchine e sistemi energetici 15 1 modulo I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione I130 Metallurgia I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 16 1 modulo H011 Idraulica I030 Fluidodinamica 17 1 modulo I050 Fisica tecnica 18 1 modulo I042 Macchine e sistemi energetici 19 1 modulo I070 Meccanica applicata alle macchine 20 1 modulo I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 21 1 modulo I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione 22 1 modulo I110 Impianti industriali meccanici 23 1 modulo I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 Macchine ed azionamenti elettrici I sette moduli didattici previsti dalla tabelIa XXIX-bis da definire in sede locale saranno tra gli insegnamenti attivabili previsti dall'art. 24. Art. 31 (Nomi degli insegnamenti attivabili). - Gli insegnamenti dei vari corsi di D.U. che possono essere impartiti nella facolta' di ingegneria sono articolati in raggruppamenti disciplinari a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1989 inclusi nella tabella F allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica e successive modifiche, e, nel caso di insegnamenti integrati di moduli o parti di moduli appartenenti a differenti gruppi disciplinari, tali insegnamenti avranno denominazioni stabilite dalla facolta' sulla base del contenuto dell'insegnamento stesso. Art. 32 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). - Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di D.U. di cui all'art. 25 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186). Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di D.U. e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di D.U., indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera' inoltre sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici necessari per conseguire la laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere, tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di D.U., sara' di regola il terzo. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di D.U. o da un corso di laurea ad un corso di D.U., sempre della facolta' di ingegneria, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. I corsi di D.U. di cui all'art. 25 e quelli di laurea (o loro indirizzi) aventi identica denominazione di cui all'art. 17 del presente statuto, sono considerati strettamente affini secondo la seguente tabella di corrispondenza: diploma universitario in ingegneria meccanica: laurea in ingegneria meccanica. La facolta' nel riconoscere gli studi nel corso di D.U. per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualita', comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi sia gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano in numero maggiore, di norma, rispettivamente di quattro e di quattordici. La facolta' dovra', quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi. Art. 33 (Norme transitorie). - La facolta' in attesa del regolamento dei corsi di D.U. previsto dall'art. 29 definira': a) l'articolazione di ciascun anno di corso; b) gli obblighi di frequenza dei corsi; c) le modalita' di iscrizione agli anni successivi al primo; d) in caso di esito negativo dell'accertamento nel numero minimo di moduli richiesti per l'iscrizione all'anno successivo, le modalita' di iscrizione come ripetente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 31 ottobre 1992 Il rettore