Agli assessorati per l'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Alle prefetture Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori A tutte le altre organizzazioni professionali agricole Alla Direzione generale della produzione agricola Alla Direzione generale economia montana e foreste Con la circolare n. D/1663 del 29 ottobre 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'11 novembre 1992, sono state fornite le prime informazioni e precisazioni concernenti l'applicazione del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito con il regolamento n. 1765/92 del 30 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 181 del 1 luglio 1992. Sciogliendo la riserva contenuta in detta circolare, la presente comunicazione riguarda gli ASPETTI APPLICATIVI non considerati precedentemente, le DISPOSIZIONI COMUNITARIE ADOTTATE SUCCESSIVAMENTE, nonche' le NOTE ESPLICATIVE di talune norme che hanno dato luogo a dubbi interpretativi. TITOLO I Domanda di pagamento della compensazione 1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 10, parag. 2, 11 parag. 2 e 3 del regolamento 1765/92, la corresponsione degli importi di compensazione, quali figurano nell'allegato "F" della circolare n. D/1663 del 29.10.1992 per quanto concerne i cereali e le piante proteiche e nell'allegato II della presente circolare per quel che riguarda i semi oleosi e, fatte salve le sanzioni previste all'art. 2, par. 6 del citato regolamento n. 1765/92, nonche' quelle riportate nel successivo titolo II, e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a. Il produttore interessato deve aver provveduto alla semina e deve presentare una domanda, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo -AIMA-, conforme a quello di cui all'allegato I. Tuttavia e' consentita la riproduzione su "modulo continuo" previa autorizzazione dell'AIMA. La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4.1.1968. Tuttavia, nel caso in cui il produttore ricorra, in sede di consegna e/o di compilazione della domanda di compensazione, all'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole rappresentative, e' ritenuta sufficiente l'attestazione, con il valore di testimonianza, dell'identita' e della firma del produttore stesso da parte del funzionario all'uopo preposto che appone la propria sottoscrizione, nonche' il timbro dell'Organizzazione di appartenenza, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda di cui all'allegato I. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. provvedera' ad adottare apposito provvedimento inteso ad identificare le organizzazioni agricole abilitate ad agire nel regime di cui trattasi. b. La domanda, in duplice copia, deve PERVENIRE improrogabilmente entro il 15 MAGGIO 1993 all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per il tramite di terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA. 2. Il produttore interessato deve indicare nell'apposito spazio, previsto nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto, barrando la relativa casella. 3. I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di compensazione. E', comunque, da precisare che il produttore e' l'unico responsabile della corretta osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla compensazione stessa, e, pertanto, l'eventuale incompleta e/o errata compilazione della domanda di cui all'allegato I, nonche' la mancata o tardiva presentazione della stessa da parte dei terzi, non possono essere validamente opposte nei confronti dell'Amministrazione. 4. L'AIMA provvede a trasmettere la copia della domanda all'Assessorato regionale dell'Agricoltura competente per territorio. Cio' al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali che saranno disposti dall'Amministrazione. 5. Nel caso di azienda con unita' produttive dislocate in Regioni diverse, la copia della domanda va rimessa all'Assessorato regionale nel cui territorio e' ubicata l'unita' produttiva di maggiore dimensione. 6. Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda, secondo quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria, DEVE PERVENIRE, pena l'applicazione delle sanzioni appresso indicate o la irricevibilita' della stessa, entro il termine massimo sopra precisato. Di conseguenza, si richiama la particolare attenzione dei produttori su tale specifico aspetto, rappresentando l'opportunita' della consegna diretta e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di provvedere, comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto al termine di scadenza. 7. La domanda di compensazione deve contenere tutte le indicazioni prescritte nel modello di cui all'allegato I, ivi compresa l'indicazione dei riferimenti catastali concernenti le superfici aziendali investite a colture diverse dai "seminativi" contemplati dal regolamento CEE n. 1765/92, ed essere corredata della certificazione antimafia resa ai sensi del Decreto legge n. 152 del 13-5-1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 12-7-1991. Allo scopo di evitarne il rinnovo, nel corso della procedura di erogazione, e' consigliabile che la certificazione in questione abbia validita' di almeno sessanta (60) giorni decorrenti dal 15 maggio 1993. Nel corso del procedimento istruttorio, l'A.I.M.A. ha facolta' di richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di compensazione. 8. In caso di ritardo nella presentazione della domanda oltre il termine fissato al 15 MAGGIO 1993, che non puo' superare, comunque, i 20 giorni, gli importi delle compensazioni spettanti sono ridotti dall'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve le disposizioni previste per la conferma di semina di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione del 31 luglio 1992 (regime di sostegno per i produttori di semi oleosi) e rappresentate al successivo titolo XII punto 2. La disposizione di cui sopra non si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza maggiore. Nell'ipotesi di ritardo superiore a venti giorni, la domanda e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessu caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione. 9. Dopo la scadenza del predetto termine (15 maggio 1993), la domanda di compensazione puo' essere modificata SOLO IN CASO DI: - manifesto errore riconosciuto dall'A.I.M.A.; - eventi debitamente documentati, quali quelli richiamati, a titolo di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento CEE della Commissione n. 3887/92 del 23.12.1992 (decesso, matrimonio, acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) PER QUANTO CONCERNE LE PARTICELLE CATASTALI. In dette ipotesi, le particelle acquisite successivamente alla domanda, non possono essere considerate, ai fini del soddisfacimento dell'obbligo della messa a riposo (15% dei seminativi). Tuttavia, tale possibilita' e' ammessa solo nel caso in cui le particelle di cui sopra risultano considerate a titolo di "ritiro" nell'ambito di una domanda presentata da altro agricoltore, domanda che ovviamente deve essere corretta in conseguenza. A tal fine l'interessato avra' cura di presentare all'Organo istruttorio, nel piu' breve tempo possibile e preferibilmente non oltre il 30 settembre 1993, la documentazione relativa alle cause che hanno determinato la variazione della titolarita' di possesso delle particelle in questione. Cio' al fine di consentire all'AIMA di provvedere tempestivamente alle operazioni di pagamento della compensazione, pagamento che, come e' successivamente precisato, deve intervenire tra il 16 OTTOBRE E IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CAUSA. TITOLO II Controlli amministrativi ed in azienda, tolleranze e penalita'. A) CONTROLLI AMMINISTRATIVI L'Amministrazione sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di compensazione in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per la concessione della stessa, assicurandosi, altresi', attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu' volte per lo stesso anno e per la medesima superficie. In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione: - sia stata debitamente compilata, completata di tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti, nonche' firmata; - sia pervenuta all'AIMA entro il termine del 15 MAGGIO 1993, fatte salve le disposizioni di cui al punto 8 del titolo I della presente circolare. - sia ritenuta attendibile, tenuto conto soprattutto del rapporto tra la superficie coltivata e quella messa a riposo. Ai fini della verifica di cui sopra, l'Amministrazione utilizza tutti gli strumenti e le possibili informazioni cui ha facolta' di accedere. L'Amministrazione, inoltre, effettua controlli documentali ed ulteriori verifiche, qualora una particella sia oggetto di piu' di una domanda di compensazione nello stesso anno. B) CONTROLLI IN AZIENDA: CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL CAMPIONE E DISPOSIZIONI PER I CONTROLLI AZIENDALI I sopralluoghi aziendali sono programmati dalla Amministrazione attraverso la procedura di campionamento prevista dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio CEE n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione CEE n. 3887/92 relativi all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i criteri contemplati dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto regolamento n. 3887/92. Nel programma di controllo dovranno essere, altresi', incluse tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami di carattere amministrativo, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati in esse contenuti. In detto programma dovranno essere, altresi', incluse le domande di compensazione che riguardano aziende di nuova costituzione o che hanno subito trasformazione, in ordine alle quali sussistono fondati sospetti di iniziative intese ad eludere palesemente le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi o di condizioni relative al ritiro dei "seminativi" previsti nel quadro dei regimi di cui all'art. 1 del regolamento n. 3508/92. Sulla base del programma di controllo predisposto dall'Amministrazione centrale, si provvede ai conseguenti adempimenti, effettuando i sopralluoghi sull'insieme degli appezzamenti riportati nella domanda, con un preavviso che non deve essere superiore a quarantotto ore. Le risultanze dell'accertamento in loco sono prese a base dall'AIMA ai fini del pagamento. Gli adempimenti di cui ai precedenti punti A) e B) sono assicurati dall'A.I.M.A. d'intesa con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Direzione Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli. C) TOLLERANZE E PENALITA' 1. Nel caso in cui il controllo evidenzi discordanze relative: - all'entita' delle superfici in causa; - alla specie coltivata, si applicano, salvo cause di forza maggiore, le seguenti disposizioni: a) nell'ipotesi di SUPERFICIE ACCERTATA SUPERIORE A QUELLA DICHIARATA, il pagamento della compensazione e' limitato a quest'ultima superficie; b) nel caso in cui la SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA RISULTI SUPERIORE A QUELLA ACCERTATA, la compensazione, calcolata sulla base della superficie accertata, e' ridotta come segue: - DI DUE VOLTE L'ECCEDENZA CONSTATATA, se questa supera del 2% o di 2 ha la superficie accertata; in ogni caso l'eccedenza tollerata non puo' essere superiore al 10% della superficie accertata. ESEMPIO: Sup. dichiarata ha 22 Sup. accertata ha 20 ------- Differenza ha 2 (in percentuale 10%) Penalizzazione (2 x 2 ha) = 4 ha Superficie ammessa al pagamento = ha 16 - DEL 30%, se l'eccedenza constatata supera del 10% la superficie accertata; in ogni caso tale eccedenza non puo' essere superiore al 20% della superficie accertata. ESEMPIO: Sup. dichiarata ha 50 Sup. accertata ha 42 ------- Differenza ha 8 (in percentuale 19%) Penalizzazione (30% di ha 42) = 12,60 ha Superficie ammessa al pagamento = (42 ha - 12,60 ha) = 29,40 ha 2. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza CONSTATATA sia superiore al 20% della superficie ACCERTATA, non e' concesso nessun aiuto riferito alla superficie in causa. ESEMPIO: Sup. totale dichiarata ha 50 Sup. totale accertata ha 40 ------- Differenza ha 10 (pari a 25%) La percentuale dell'eccedenza riscontrata risulta superiore al 20%; conseguentemente la compensazione richiesta non e' accordata nella sua totalita'. 3. Le superfici a riposo, utilizzate per produzioni destinate ad impieghi non alimentari e per le quali il produttore non abbia assolto tutti gli obblighi cui era tenuto ai sensi del regolamento CEE n. 334/93 del 15.2.1993, si considerano come superfici non riscontrate ai fini dell'adempimento relativo al ritiro delle terre. 4. Le superfici accertate sono utilizzate, nel quadro del RITIRO DEI SEMINATIVI, per il calcolo della superficie massima ammissibile alla compensazione per le coltivazioni contemplate dal regolamento n. 1765/92. ESEMPIO 1: A = Superficie totale accertata ha 30,00 B = Set-aside (15%) ha 4,50 ---------- C = Differenza (superficie ha 25,50 ammissibile alla compensazione) Tuttavia, in caso di riduzione della superficie per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, par. 2 del regolamento n. 3887/92, il calcolo della superficie massima ammissibile per la compensazione prevista a favore dei produttori di vari seminativi si effettua in base alla superficie effettiva oggetto di ritiro. ESEMPIO 2: D = Set-aside accertato ha 3,50 Sulla base dell'esempio 1, si procede come segue: | B : A = D : X | | | A x D ha 30 x ha 3,50 X = ------ = --------------- = ha 23,30 B ha 4,50 X = ha 23,30 Superficie massima ammissibile alla compensazione Restano, in ogni caso, applicabili le tolleranze, stabilite dall'articolo 5 del regolamento CEE n. 2293/92. In particolare, la riduzione della superficie per la quale e' corrisposta la compensazione, disciplinata dal 2o paragrafo del succitato art. 5, deve assicurare la proporzionalita' tra le delle diverse colture. ESEMPIO 3: Superficie massima ammissibile ha 23,30 E = Percentuale di riduzione 12,1% = ha 3,20 ha 26,50 - ha 23,30 --------------------- x 100 ha 26,50 Ordinamento colturale: F = Orzo ha 15,00 G = Mais ha 11,50 ---------- H = Totale superf. ha 26,50 Applicazione riduzione in proporzione pari a 12,1% Orzo | H : E = F : X | | | ha 3,20 x ha 15 X = ----------------- = ha 1,81 ha 26,50 Mais | H : E = G : X | | | ha 3,20 x ha 11,50 X = --------------------- = ha 1,39 ha 26,50 5. Le disposizioni relative ai limiti di tolleranza sopra richiamati non trovano applicazione nel caso di FALSA DICHIARAZIONE formulata per NEGLIGENZA GRAVE o DELIBERATAMENTE, in quanto in tali casi la regolamentazione comunitaria ha inteso sanzionare severamente il comportamento fraudolento del produttore. Infatti: - nell'ipotesi di falsa dichiarazione formulata per NEGLIGENZA GRAVE, l'imprenditore agricolo e' escluso dal beneficio del regime di compensazione in questione per l'anno considerato; - nel caso, invece, di falsa dichiarazione RESA DELIBERATAMENTE, l'imprenditore e', in aggiunta alla penalita' di cui al trattino precedente, escluso dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 per l'anno successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto e' stata respinta. 6. Qualora il controllo in "loco" non possa essere effettuato per responsabilita' imputabile al titolare della domanda, quest'ultima e' respinta, fatti salvi casi di forza maggiore. TITOLO III Verbalizzazione. Gli incaricati del controllo che effettuano i sopralluoghi aziendali sono tenuti a compilare e sottoscrivere apposito verbale redatto conformemente allo schema di cui all'allegato III. Tale verbale, ove possibile, deve essere redatto in contraddittorio con il produttore interessato o con un suo rappresentante e sottoscritto dallo stesso. TITOLO IV Pagamento delle compensazioni e dell'aiuto supplementare al grano duro L'AIMA provvede, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14.8.1982 n. 610, al pagamento delle compensazioni di cui trattasi nel periodo compreso tra il 16 OTTOBRE E IL 31 DICEMBRE immediatamente successivo al raccolto, fatte salve eventuali particolari disposizioni per quel che concerne il settore dei semi oleosi. TITOLO V Indebita percezione degli importi di compensazione. Nel caso in cui un agricoltore percepisca somme non dovute, lo stesso e' tenuto a rimborsare il relativo importo maggiorato degli interessi di mora maturati nell'arco temporale compreso tra la data dell'indebita percezione ed il primo giorno del mese in cui ha luogo il rimborso. A tal fine, il tasso di interesse applicabile e' quello legale vigente. Non si applica nessun interesse in caso di pagamento indebito imputabile ad errore dell'Amministrazione. Tuttavia, l'AIMA, in sede di recupero, puo' richiedere all'interessato la corresponsione di un importo che tenga conto, se del caso, della rivalutazione monetaria. TITOLO VI Varieta' di grano duro ammissibili all'aiuto supplementare La richiesta dell'aiuto supplementare per il grano duro deve riguardare l'attivita' di produzione di una varieta' riportata nella tabella n. 3 di cui all'allegato I della presente circolare. Conseguentemente, il produttore e' tenuto a provare, con apposita documentazione, la coltivazione della varieta' specificata nella domanda. A tal fine il produttore deve allegare alla domanda di aiuto: - per le superfici inferiori ad ettari 5, la copia delle etichette ufficiali delle sementi certificate e delle relative fatture di acquisto; - per le superfici superiori ad ettari 5, la copia della fattura di acquisto con l'indicazione della categoria, del numero di identificazione del lotto e della numerazione, anche in forma sintetica, delle etichette ufficiali. Gli originali delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale. Nel caso di produttore che soggiace all'obbligo di fornire all'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE), per la certificazione, le etichette delle varieta' coltivate, l'adempimento e' soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di apposita documentazione rilasciata dallo stesso Ente, attestante l'avvenuto ritiro delle stesse. Il "reimpiego" di sementi certificate e' consentito esclusivamente nell'ambito della medesima azienda: - per due anni, nel caso di acquisto di semente di base; - per un anno, nel caso di acquisto di semente di prima riproduzione. Se il produttore non dispone della documentazione di cui sopra, deve farne menzione nella domanda di aiuto, barrando l'apposita casella. In tal caso, contestualmente alla verifica delle superfici delle aziende costituenti il campione individuato secondo i criteri e le modalita' di cui al precedente titolo II, l'organo di controllo pro- cede anche all'accertamento della/e varieta' in causa sulla coltura in una fase di vegetazione tale da consentire l'acquisizione degli elementi morfologici differenziativi propri alla o alle varieta' di cui trattasi. In caso di contestazione circa l'identificazione delle varieta' coltivate, il produttore puo' avvalersi dell'intervento dell'organo tecnico regionale localmente operante (ispettorato agrario, ufficio agricolo di zona o altri uffici equipollenti). Il parere del funzionario tecnico di detto organo viene allegato al verbale di accertamento ed assume carattere vincolante ai fini del provvedimento da adottare. TITOLO VII Seminativi ritirati dalla produzione. Pratiche agronomiche a tutela dell'ambiente. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, par. 3, del regolamento CEE n. 2293/92 relative all'argomento oggetto del presente titolo, sono ritenute sufficienti, alternativamente, per garantire la tutela dell'ambiente, le seguenti pratiche agronomiche: - lavorazioni quali la fresatura, l'erpicatura o altre operazioni equivalenti; - copertura vegetale con specie da sovescio, con esclusione dei prodotti contemplati all'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, e successiva aratura. Le lavorazioni di cui sopra devono essere eseguite entro il 15 maggio di ogni anno. Nell'ipotesi di parziale o totale inosservanza dell'obbligo delle pratiche agronomiche sopra indicate, si applicano le penalita' previste al titolo II lettera C). TITOLO VIII Utilizzo delle superfici messe a riposo per la produzione di materie prime da trasformare in prodotti non destinati ad usi alimentari. L'articolo 7, comma 4 del Regolamento CEE n. 1765/92 prevede la possibilita' di destinare le superfici, messe a riposo ai sensi dello stesso regolamento, alla coltivazione di materie prime da utilizzare per ottenere prodotti non destinati al consumo alimentare (umano e/o zootecnico). Le disposizioni applicative contenute nel regolamento della Commissione CEE n. 2296/92 del 31.7.1992, e riprese nella circolare n. D/1663 del 29.10.1992 a cui si fa seguito, sono state sostituite recentemente dal regolamento n. 334/93 del 15.2.1993 pubblicato nella G.U. CEE n. L 38 del 16.2.1993. Dette disposizioni possono essere sintetizzate nel modo seguente: 1) Prodotti ammissibili. L'elenco delle materie prime che possono essere ottenute sulle superfici assoggettate all'obbligo del ritiro sono riportate nella tabella n. 5 di cui all'allegato I della presente circolare. I prodotti trasformati, che possono essere ottenuti dalle materie prime sopra dette, sono riportati nell'allegato n. VI della presente circolare. 2) Destinatari della misura. Essi sono: - il "richiedente", e cioe' il titolare della domanda di pagamento della compensazione spettante per il ritiro obbligatorio dei "seminativi" dalla produzione; - il "primo trasformatore", e cioe' l'utilizzatore delle materie prime da impiegare per la produzione di merci non destinate al consumo alimentare; - l'"acquirente collettore", e cioe' colui che acquista per suo conto le materie prime in causa ai fini della cessione al primo trasformatore. In via generale, i tre soggetti sopra identificati pervengono alla stipula di un contratto di coltivazione e di trasformazione il cui contenuto e' precisato in appresso. In tale contesto, l'Amministrazione, tenuto conto delle obiettive difficolta' di controllo, si e' avvalsa della facolta', prevista dal secondo capoverso dell'art. 4 del succitato regolamento n. 334/93 che consente di limitare, per le campagne 1993/94 e 1994/95, il regime in causa alle sole consegne dirette tra il produttore e il primo trasformatore. 3) Contratto di coltivazione. L'agricoltore, ai fini dell'acquisizione della compensazione spettante per le superfici messe a riposo, deve presentare all'AIMA, in duplice copia, la relativa domanda, corredata dal contratto originale stipulato con il primo trasformatore. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi: a) il nome e l'indirizzo delle parti contraenti; b) la durata del contratto; c) gli appezzamenti considerati (loro superficie, localizzazione e identificazione); d) la specie e la varieta' della materia prima considerata in ciascuna particella; e) la quantita' prevedibile di materia prima, per ciascuna specie e varieta', nonche' le condizioni di consegna. Ai fini della verifica della quantita' prodotta, la suddetta Azienda si riferisce ai rendimenti agronomici risultanti dal piano di regionalizzazione allegato alla circolare n. D/1663 del 29/10/92. Per i prodotti non considerati da detto piano, l'A.I.M.A. fara' riferimento ai rendimenti rilevati dall'ISTAT per la "regione" in causa, o, in mancanza, a quelli disponibili per la "regione" piu' vicina che presenta le stesse caratteristiche orografiche. Per i semi oleosi l'A.I.M.A. utilizzera' le rese medie risultanti dalle dichiarazioni di raccolta presentate per la campagna 1992/93. f) l'impegno del richiedente di consegnare tutta la quantita' di materia prima raccolta; g) l'impegno del primo trasformatore a ritirare la materia prima raccolta e di garantirne l'utilizzazione nella Comunita' per una quantita' equivalente in termini di uno o piu' prodotti finiti di cui all'allegato VI; h) le previste utilizzazioni finali della materia prima; per ciascuna di queste utilizzazioni occorre rispettare le condizioni fissate all'articolo 3 paragrafo 1 e all'articolo 8 paragrafo 3 del regolamento n. 334/93 sopra citato. I contratti firmati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere completati conformemente alle disposizioni del presente titolo non oltre il 15 maggio 1993. In applicazione di quanto disposto dal par. 3 dell'art. 6 del gia' citato regolamento n. 334/93, l'agricoltore deve stipulare un solo contratto di fornitura per materia prima. Si precisa, al riguardo, che, ai sensi della normativa comunitaria, il primo trasformatore e' tenuto a depositare una copia del contratto in questione presso l'Autorita' nel cui territorio ha sede l'impianto di trasformazione, nel termine di venti giorni lavorativi a partire dalla data della stipula del contratto medesimo. Tale termine e' fissato al 15 maggio 1993 nel caso di contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del regolamento in causa; cio' per permettere i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni di accesso alla misura di cui trattasi. L'organo competente a ricevere il contratto di coltivazione, nel caso di impresa di trasformazione con sede nel territorio nazionale, e' l'AIMA. Al riguardo, mentre si ricorda quanto gia' precisato con la circolare n. D/1663 del 29.10.1992 e cioe' che per la campagna 1993/94 e' possibile presentare il contratto di coltivazione dopo la semina, si ritiene utile richiamare la particolare attenzione dei produttori interessati su quanto disposto dal par. 2 dell'art. 15 del regolamento n. 334/93 del 15.2.1993. Infatti, tale disposizione non contempla la possibilita' di presentare il contratto di coltivazione posteriormente al 15 maggio 1993 e stabilisce, in questo caso, l'obbligo per il produttore interessato di comunicare tempestivamente all'Autorita' competente, nella fattispecie l'AIMA, la mancata stipula del contratto che comporta il ripristino della situazione preesistente e il divieto di vendere, altrimenti cedere o utilizzare la materia prima oggetto di coltivazione. Il PRIMO TRASFORMATORE deve comunicare alla predetta Azienda tutte le informazioni necessarie concernenti la descrizione del processo di lavorazione, indicando i prezzi e i coefficienti tecnici di trasformazione che servono a determinare le quantita' dei prodotti finiti. Per la determinazione di detti coefficienti, si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 11, paragrafo 2 del citato regolamento CEE n. 334/93, alle quali l'AIMA deve, altresi', riferirsi. Le comunicazioni effettuate in materia da parte dell'agricoltore o del primo trasformatore DEVONO SEMPRE MENZIONARE I DATI DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO. Si richiama, altresi', la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento in questione. In base a detta disposizione, i contratti, concernenti la coltivazione di materie prime pluriennali su terreni posti a riposo stipulati anteriormente all'adozione dell'emanando regolamento comunitario di organica disciplina della materia, sono presi in considerazione purche' depositati presso l'AIMA al piu' tardi il 15 maggio 1993. 4) Riconoscimento del trasformatore. Si rileva l'opportunita', ai fini di una migliore organizzazione del servizio di controllo, della istituzione di apposita procedura di riconoscimento del primo trasformatore. A tal fine, l'AIMA stabilira' le modalita' e i criteri relativi, anche sulla base delle indicazioni rappresentate al punto 3 del titolo XII, concernente analogo riconoscimento per i semi di colza. 5) Domanda di compensazione. La domanda di cui al precedente punto 3) deve essere redatta sulla base del modello di cui all'allegato I e DEVE PERVENIRE all'A.I.M.A., in duplice copia, ENTRO IL 15 MAGGIO 1993 secondo le medesime modalita' di trasmissione di cui al titolo I. 6) Disposizioni particolari. Nel caso in cui una azienda coltivi la stessa specie o varieta' su terreni non assoggettati al ritiro dalla produzione, questa specie o varieta' deve essere indicata in modo separato, nella domanda, sia in termini di quantita' raccolta, sia con riferimento alle particelle investite di cui occorre indicare la localizzazione e offrire elementi certi di identificazione. Se il richiedente non e' in grado di fornire in parte o totalmente la materia prima indicata nel contratto, lo stesso contratto e' rispettivamente adattato o annullato, previa comunicazione all'AIMA. Tale preventiva notifica deve essere inoltrata contestualmente all'autorita' competente dell'altro Stato Membro nel caso in cui una delle parti operi nel territorio di quest'ultimo. Per mantenere il suo diritto alla compensazione, il richiedente deve rimettere a riposo le terre arabili in questione senza poter ne' vendere, ne' altrimenti cedere, ne' utilizzare la materia prima non piu' contemplata dal contratto. Il richiedente dichiara all'A.I.M.A. la quantita' totale di materia raccolta, per ciascuna specie e varieta', e conferma di averla consegnata alla controparte. Per le materie prime previste nella tabella n. 5, di cui all'allegato I, che beneficiano, indipendentemente dal presente re- gime, di una garanzia di acquisto all'intervento, la quantita' raccolta non puo' essere inferiore a quella prevista all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento CEE n. 334/93. Tuttavia, in presenza di particolari condizioni climatiche, debitamente documentate, e' consentita, a titolo eccezionale, la consegna di una quantita' di materia prima al massimo inferiore al 5% di quella prevista. Prima della trasformazione della materia prima, l'AIMA dispone il pagamento della compensazione spettante al produttore nel caso in cui risultino rispettate le condizioni previste, a tal fine, dall'art. 7, par. 4 del regolamento sopra citato. 7) Determinazione del valore dei prodotti. Ai fini della verifica del rispetto dell'art. 3, par. 1 del regolamento in esame, l'AIMA provvede a comparare, sulla base delle informazioni disponibili e di quelle fornite dal trasformatore, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con quella dei valori di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti dalla trasformazione. Ciascun valore e' determinato moltiplicando la quantita' del prodotto in questione per la media dei prezzi, franco fabbrica, rilevati durante la campagna cerealicola precedente. Nel caso in cui per taluni prodotti i prezzi non sono disponibili, si fa riferimento, ai fini della determinazione di prezzi appropriati, agli elementi di valutazione forniti dal primo trasformatore. Nell'ipotesi che anche su questa base non si possa pervenire ad una valutazione ragionevolmente fondata, la fattispecie in causa deve essere notificata al MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI - DIVISIONE IV - che avra' cura di sottoporla alla competente Autorita' comunitaria ai fini del seguito da dare. 8) Particolari disposizioni concernenti la prestazione della cauzione da parte del primo trasformatore. Il primo trasformatore, ai fini della corretta esecuzione del contratto, deve costituire presso l'A.I.M.A., secondo le modalita' fissate da detta Azienda, una cauzione pari al 120% dell'importo della compensazione spettante al produttore per ciascuna particella considerata nel contratto medesimo. Comunque, nel termine di venti giorni lavorativi decorrenti dalla firma del contratto, il predetto primo trasformatore e' tenuto a fornire la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui sopra nella misura del 50%. In tal caso, la prova dell'avvenuta costituzione della restante parte della cauzione deve essere fornita entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della materia prima sotto contratto. Per i contratti firmati prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 334/93, la prova e' fornita entro il 15 maggio 1993. La cauzione e' svincolata proporzionalmente alla quantita' di prodotto per le quali e' stata fornita all'A.I.M.A. la prova dell'avvenuta trasformazione. Si applicano, in questo contesto, se del caso, le disposizioni di cui al paragrafo 2, II capoverso e al paragrafo 3 dell'articolo 9 del regolamento in esame concernente l'adattamento o l'annullamento del contratto. 9) Controlli. Ai fini dei controlli concernenti il rispetto degli obblighi assunti dal primo trasformatore, l'A.I.M.A. provvede ad impartire opportune istruzioni per la tenuta dei registri contabili previsti dall'articolo 11 paragrafo 1 lettera b) del citato regolamento CEE n. 334/93 e ad adottare le opportune misure per la verifica del rispetto di tutte le altre condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. 10) Disposizioni concernenti la consegna verso l'area comunitaria e l'esportazione dei prodotti considerati nel presente titolo. L'AIMA provvede ad emanare le disposizioni nazionali concernenti l'applicazione dell'art. 10 del precitato regolamento CEE n. 334/93 relativo agli adempimenti da osservare in caso di consegna dei prodotti considerati dal presente titolo verso l'area comunitaria o di esportazione degli stessi verso i Paesi terzi. Comunque, e' bene rilevare che i prodotti elencati nella tabella 5 dell'allegato I e nell'allegato VI, non possono beneficiare delle misure previste all'art. 1, par. 2 del regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio. 11) Operazioni di trasformazione in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata prodotta la materia prima. La materia risulta compiutamente disciplinata dalla normativa comunitaria ed in particolare dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento n. 334/93 del 15.2.1993. Tuttavia, si ritiene utile richiamare la particolare attenzione degli interessati sulle seguenti disposizioni la cui osservanza e' determinante ai fini del pagamento della compensazione in esame: 1) l'agricoltore comunica alla competente autorita' nazionale, entro il termine di venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di consegna della materia prima al primo trasformatore, le generalita' di quest'ultimo; 2) il primo trasformatore comunica alla competente autorita' nazionale, entro il termine di venti giorni lavorativi a decorrere dall'avvenuta consegna, la quantita' di materia prima ricevuta, specificando la specie e la varieta', nonche' il nome e l'indirizzo dell'agricoltore e il luogo di consegna; 3) qualora la materia prima, ottenuta nel territorio di un altro Stato Membro, viene trasformata in Italia, l'AIMA provvede, nell'ipotesi di constatato mancato rispetto delle disposizioni previste nel regolamento n. 334/93 del 15.2.1993, ad informare l'Autorita' competente di detto Stato. Con apposito provvedimento comunitario saranno determinate le Autorita' nazionali competenti in questo contesto. TITOLO IX Piselli freschi. La Commissione CEE con il regolamento n. 3738/92 del 23.12.1992 ha disposto l'esclusione dal campo di applicazione del regime di sostegno, di cui al regolamento CEE n. 1765/92, i piselli allo stato fresco (pisum sativum) considerati a tal fine dal regolamento CEE n. 2467/92. Tuttavia, allo scopo di salvaguardare le legittime aspettative dei produttori insorte sulla base del predetto regolamento CEE n. 2467/92, e' stato previsto che il sostegno al reddito in precedenza contemplato possa essere mantenuto per la sola campagna 1993/94, nei riguardi degli agricoltori che hanno effettuato le semine anteriormente al 17/11/1992 o che possono comprovare di aver assunto, sempre a quella data, l'impegno ad effettuare successivamente le semine. Le prove relative alle condizioni di cui sopra possono essere soddisfatte, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione CEE attraverso la presentazione della seguente documentazione: 1) per quel che concerne le semine effettuate prima del 17/11/1992, bolla di accompagnamento e relativa fattura di acquisto delle sementi impiegate od altro attestato equipollente; 2) per quanto concerne le semine successive a detta data, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorieta' che attesti, sotto la piena responsabilita' del dichiarante ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968, l'esistenza di un contratto di coltivazione, intervenuto prima del 17/11/1992 e la cui stipula e' posteriore a detta data. Restano, beninteso, applicabili tutte le altre disposizioni contenute nella circolare n. D/1663 del 29/10/1992 che riguardano sia i piselli allo stato secco che quelli allo stato fresco. Le disposizioni della presente circolare concernente le modalita' e i termini di presentazione delle domande di compensazione, l'istruttoria e i controlli delle stesse e le penalita' previste in caso di inosservanza delle disposizioni comunitarie, riguardano anche il settore delle piante proteiche. TITOLO X Disposizioni particolari concernenti talune piante proteiche non con- siderate dal regolamento CEE n. 1765/92. Con regolamento CEE n. 2064/92 del 30/6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/215 del 30/7/1992, il Consiglio CEE ha stabilito di prorogare fino a tutta la campagna di commercializzazione 1995/96 la misura specifica a favore dei seguenti legumi da granella previsti dal regolamento CEE n. 762/89: - lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre, - ceci del codice NC 0713 20 90, altri, - vecce delle varieta' Vicia sativa L. e Vicia ervilla Willd del codice NC ex 0713 90 90, altre. Tale regime di proroga, in relazione al disposto di cui all'articolo 2 del precitato regolamento CEE n. 2064/92, e' stato confermato dalla Commissione CEE con il regolamento n. 3242/92 del 6/11/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/322 del 7/11/1992. Restano, pertanto, applicabili, in tale contesto, le disposizioni comunitarie e nazionali contenute rispettivamente nel regolamento CEE n. 2353/89 del 28/7/1989 e nella circolare in data 29/7/1989 di questo Ministero, di cui, ad ogni buon fine, si allega copia (allegato n. IV). L'importo di detto aiuto e' fissato a 75 ECU/ha.. Resta inteso che, in caso di superamento della superficie massima garantita comunitaria, detto importo e' ridotto, per la campagna di commercializzazione successiva, in funzione del superamento constatato. TITOLO XI Cause di forza maggiore La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti derivanti dall'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, illustrati nella presente circolare, trova un temperamento nel caso di constatate cause di forza maggiore in quanto invocabili ai sensi della regolamentazione comunitaria. Detta regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di forza maggiore: a) il decesso dell'imprenditore; b) l'incapacita' professionale di lunga durata dell'impreditore; c) l'espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall'imprenditore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda; d) la calamita' naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale; I casi di forza maggiore (e la relativa documentazione) devono essere notificati, con comunicazione scritta, all'A.I.M.A., nonche' al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Direzione Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli - Div. IV - Roma, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'imprenditore e' in condizione di poter adempiere a tale obbligo. Nel caso di cui al punto a) e' chiaro che quest'ultima disposizione non si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un termine ragionevole da stabilire dall'A.I.M.A. sulla base della particolare situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa, e, in ogni caso, in relazione alla necessita' della tempestiva effettuazione dei controlli. Anche la fattispecie considerata al punto b), non puo' comportare l'ampliamento del termine "sine die", trovando la causa di forza maggiore in questione una insuperabile limitazione connessa all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli. Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentita l'A.I.M.A., dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste d'intesa con le Autorita' comunitarie. E' bene, comunque, rilevare, a tal proposito, che la determinazione di casi diversi da quelli espressamente considerati dalla regolamentazione comunitaria dovra' essere ispirata alle indicazioni che la Commissione CEE con comunicazione C (88) 1696, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. C/259 del 6/10/1988, ha ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in tal senso gli Stati membri. In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti principi: - la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va, pertanto, interpretata ed applicata in modo restrittivo; - la forza maggiore non costituisce un principio generale di diritto ma, in casi eccezionali, puo' essere considerata come una concretizzazione del principio di proporzionalita', alle condizioni rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee; - le prove, richieste agli interessati che invocano la forza maggiore, devono essere incontestabili. TITOLO XII Semi oleosi. Per il settore dei semi oleosi, si ritiene di dover integrare e completare le disposizioni contenute nella richiamata circolare n. D/1663 del 29/10/1992, al fine di dare una migliore e piu' esauriente informazione in sede di applicazione del regime in questione. 1) Piano di regionalizzazione La compensazione per i semi oleosi, nel quadro del regime generale, e' calcolata sulla base delle risultanze dello specifico piano di regionalizzazione presentato alla Commissione CEE in applicazione dell'art. 3 del Reg. (CEE) n. 1765/92 del Consiglio. La Commissione ha ritenuto il succitato piano compatibile con i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, cosicche' lo stesso viene ora adottato dall'Amministrazione. Le rese medie regionali risultanti dal succitato piano, nonche' i conseguenti importi di riferimento regionali previsionali, sono contenuti nell'allegato II della presente circolare. 2) Domanda di compensazione Per quanto attiene le condizioni generali di accesso alla compensazione, si ritiene utile precisare che e' attualmente in corso di esame una specifica proposta della Commissione, con la quale si intenderebbe imporre, in aggiunta agli obblighi illustrati con la precedente circolare del 29.10.1992 - n. D/1663, quello di assicurare il mantenimento della coltura, da parte del produttore, per un periodo minimo da stabilirsi con apposito regolamento comunitario. I produttori di semi di colza e di ravizzone che presentano la domanda di compensazione nel quadro del regime generale dovranno allegare, in aggiunta alla documentazione di cui al titolo I: - copia delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto delle sementi impiegate; - copia del contratto di coltivazione con un primo acquirente riconosciuto, nel caso di utilizzazione di sementi per uso industriale o per la produzione di olio alimentare (varieta' Bienvenu e Jet Neuf); - verbale o dichiarazione di eseguito controllo dell'A.I.M.A., in caso di utilizzazione di sementi prodotte nella stessa azienda da varieta' approvate; Gli originali delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente, il quale e' tenuto ad esibirle agli organi di controllo al momento del sopralluogo aziendale. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si fa rinvio (mutatis mutandis) alle analoghe disposizioni contenute al titolo VI, concernenti le varieta' di grano duro ammissibili all'aiuto supplementare. Si ravvisa la necessita' di ribadire l'importanza di una puntuale osservanza, da parte del produttore, delle disposizioni inerenti l'ammissibilita' all'aiuto per i semi di colza, atteso che, qualora si constati in sede di controllo che il colza seminato non corrisponde ai requisiti richiesti dalla specifica normativa comunitaria e nazionale, non viene concesso alcun aiuto per le superfici in questione. Al riguardo, si precisa che la Commissione, con Reg. (CEE) n. 3529/92 del 7 dicembre 1992, ha aggiunto all'elenco delle varieta' di colza, figuranti nell'allegato II del Reg. (CEE) n. 2294/92, la varieta' "Briol" che, pertanto, deve essere ritenuta inserita nell'allegato "E" della circolare n. D/1663 del 29/10/1992. In merito poi al rispetto della data limite del 15 maggio entro la quale dovrebbe essere avvenuta la semina e presentata la domanda di compensazione, si ritiene di dover evidenziare che, per il settore della soia, e' stata avanzata alla Commissione CEE una richiesta di deroga per le province nelle quali, per ragioni di ordine climatico, non puo' essere totalmente effettuata la semina di detta coltura entro la data sopra citata. Tale richiesta ha costituito oggetto di un primo esame da parte dei competenti Servizi della Commissione CEE, i quali hanno espresso l'accordo sul principio di rinviare la data di semina dal 15 al 31 maggio 1993, pur subordinando tale decisione finale al parere del competente Comitato di gestione. Ferma restando, al riguardo, ogni autonoma valutazione di ciascun produttore interessato, si fa riserva, pertanto, di comunicare le determinazioni finali che saranno adottate dalla Commissione CEE. Nel contempo si ritiene opportuno anticipare, sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima Commissione CEE, le condizioni di ammissibilita' alla deroga in questione, a cui dovranno sottostare i produttori interessati per essere ugualmente ammessi al diritto alla compensazione: a) le superfici a soia oggetto di domanda di compensazione dovranno insistere nelle regioni omogenee indicate nell'allegato VII della presente circolare; b) la domanda di compensazione, da presentare entro la data limite del 15 maggio, rappresenta per la sola soia una dichiarazione di intenzione di semina. A tal fine deve essere barrata la relativa casella C10 prevista al quadro C sez. IV; c) la semina della soia dovra' essere effettuata NON OLTRE la data limite DEL 31 MAGGIO e dovra' avere per oggetto una superficie NON SUPERIORE a quella indicata nella intenzione di semina; d) la conferma di semina, redatta conformemente al modello D dell'allegato I, dovra' essere inoltrata entro il termine ultimo del 31 maggio 1993; e) il mancato rispetto della data limite di inoltro della predetta conferma di semina, determinera' l'applicazione delle penalita' di cui al precedente titolo I, par. 8. 3) Riconoscimento del primo acquirente di semi di colza utilizzati per fini industriali o per produrre olio destinato ad uso alimentare specifico (varieta' Bienvenu e Jet Neuf) Sono considerati primi acquirenti riconosciuti di semi di colza, ai sensi dell'art. 3, par. 1, lettere c) ed e) del Reg. (CEE) n. 2294/92, le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di un'impresa di trasformazione che abbiano concluso con il produttore contratti di coltivazione per la produzione di semi di colza per usi industriali o per produrre olio destinato ad usi alimentari specifici (varieta' Bienvenu e Jet-neuf). I contratti di cui sopra devono contenere gli elementi di cui al precedente titolo VIII - paragrafo 3). Al fine di potere essere ammessi ad operare nell'ambito del regime in questione, detti primi acquirenti dovranno essere riconosciuti dall'AIMA, sulla base del possesso dei requisiti di cui sopra e del rispetto della condizione e degli impegni qui di seguito elencati: - depositare presso l'AIMA i contratti di coltivazione entro la data limite del 15 maggio antecedente ciascuna campagna; - tenere una specifica contabilita' (registri di carico e scarico), sulla base delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e da esibire in sede di controllo; - consentire l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo; - tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni effettuate, nonche' una copia dei contratti di coltivazione e della documentazione comprovante le consegne di semi effettuate dal produttore; - immagazzinare i semi oggetto di contratto in locali diversi da quelli destinati alla conservazione di altri eventuali semi di colza non oggetto di medesimi contratti. Per quanto riguarda il sistema dei contratti di coltivazione, nonche' del riconoscimento del primo acquirente, l'AIMA potra', al fine di una migliore organizzazione del controllo, prevedere ulteriori condizioni di accesso alla misura. Ai fini del riconoscimento di cui sopra il primo acquirente dovra' presentare all'AIMA apposita domanda, corredata dalla documentazione prevista, su modello conforme all'allegato V della presente circolare, entro i termini seguenti: - il 15 aprile 1993 per la campagna 1993/94; - il 30 settembre antecedente al raccolto, per le campagne succes- sive, nel caso di nuovi riconoscimenti. I primi acquirenti gia' in possesso di riconoscimento dovranno, entro la predetta data, inoltrare all'A.I.M.A. una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti e degli impegni sottoscritti al riguardo nella domanda iniziale. L'A.I.M.A. avra' cura di provvedere al rilascio del riconoscimento previo accertamento in loco dei requisiti dichiarati e del rispetto delle condizioni previste. 4) Controlli amministrativi per la concessione dell'anticipo della compensazione L'A.I.M.A. sottopone tutte le relative domande ai controlli amministrativi previsti dall'art. 8, par. 1, del Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 3887/92 della Commissione al fine di verificare il rispetto di tutte le condizioni di concessione della compensazione indicate negli artt. 2 ed 8 del Reg. (CEE) n. 2294/92 della Commissione, nonche' di evitare l'indebita duplicazione degli aiuti. In particolare, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 par. 2 del Reg. (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, nel settore dei semi oleosi detti controlli devono permettere di verificare anche l'effettivo diritto all'anticipo dei produttori nel quadro del regime generale, al fine di rendere possibile la corresponsione dell'anticipo stesso nei tempi che saranno stabiliti dalla Commissione con apposito regolamento in corso di esame, nel quale verrebbero previsti termini di pagamento, anticipato e definitivo, analoghi a quelli fissati per la campagna 1992/93. Al riguardo, l'A.I.M.A. potra' utilizzare le procedure di controllo informatico stabilite per la campagna 1992/93, servendosi di tutte le possibili informazioni utili di cui puo' disporre (v. Reg. (CEE) n. 2294/92, art. 2, parag. 1). In particolare, per quanto riguarda la quantita' di seme utilizzata rispetto alle superfici dichiarate, sono ritenute plausibili le domande che riportino quantitativi di semi non inferiori al 60% di quelli indicati nella tabella di cui all'allegato D della circolare ministeriale n. D/1663 del 29/10/1992. Tuttavia, il produttore che abbia utilizzato una quantita' di semente inferiore rispetto al predetto limite di plausibilita', deve, per beneficiare del diritto all'anticipo dell'aiuto, giustificare detta quantita' dimostrando, con documenti probanti allegati alla domanda di aiuto (etichette della semente, peso della semente, modalita' di impiego, dichiarazione delle ditte sementiere, autocertificazione nei casi di utilizzo di semente aziendali, ecc.) di avere agito in conformita' di particolari tecniche agronomiche previste per quella determinata varieta' o zona di coltivazione interessata. Per le domande che riguardino una quantita' di semi utilizzata inferiore al 60% e, in assenza della documentazione probante di cui sopra, la plausibilita' potra' essere riconosciuta in tutti i casi in cui sussistono, previo accertamento in loco, le altre condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale. TITOLO XIII Disposizioni generali. Si ritiene utile dover sottolineare le seguenti disposizioni di carattere comune: 1. L'art. 2, par. 2 del regolamento CEE n. 3887/92 obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie intese ad evitare che la trasformazione di aziende agricole esistenti o la costituzione di nuove aziende dopo il 30.6.1992 possano costituire lo strumento per eludere le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi previsti per il settore zootecnico o di condizioni relative al ritiro dei seminativi previste nel quadro dei regimi di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3508/92. Cio' premesso, e nelle more della costituzione di un apposito schedario basato sulle informazioni acquisite nel primo anno di applicazione del regime, a titolo transitorio per la campagna di commercializzazione 1993/94, si considera come prova sufficiente ai fini dell'applicazione della norma in causa, una dichiarazione resa dal produttore che, sotto la propria responsabilita', anche penale, attesti che la situazione aziendale risultante dalla domanda di beneficio comunitario risale ad epoca anteriore al 30 giugno 1992. All'uopo e' sufficiente barrare l'apposita casella posta in calce alla domanda. Nel caso, invece, di intervenuta trasformazione dell'azienda o di nuova costituzione in data posteriore a quella sopra citata, il produttore interessato deve barrare l'apposita casella prevista nel modello di domanda ed allegare una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da un tecnico-agricolo iscritto ad un ordine o collegio professionale, che giustifichi la necessita' della trasformazione sotto il profilo tecnico-economico. Nel caso di trasformazione intervenuta per effetto di compravendita, successione o matrimonio e' sufficiente la presentazione di idonea documentazione che attesti il mutamento dell'ordinamento giuridico dell'azienda in conseguenza di detti eventi. 2. Il produttore deve comunicare all'A.I.M.A. eventuali cambi di residenza o di domicilio, intervenuti successivamente alla presentazione della domanda. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. In tutti i casi in cui il provvedimento concessorio e' stato emesso sulla base di presupposti successivamente verificati insussistenti, parzialmente o totalmente, l'AIMA ne dispone la decadenza recuperando gli importi eventualmente gia' erogati secondo quanto previsto dal titolo IV ed avviando, se del caso, le procedure per la comminazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, e, dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987. 4. Le informazioni contenute nelle domande presentate saranno memorizzate nella banca dati dell'AIMA e rese disponibili contestualmente nella base informativa del S.I.A.N. (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) al fine di consentire al Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Direzione Generale della Tutela Economica dei Prodotti Agricoli - l'effettuazione delle valutazioni di competenza, le elaborazioni tese a verificare l'impatto della riforma della Politica Agricola Comune, le eventuali necessita' di adeguamento della stessa, nonche' l'espletamento di tutti gli adempimenti di notifica nei riguardi dell'Esecutivo comunitario. TITOLO XIV NOTE INTERPRETATIVE A) Aiuto supplementare al grano duro. 1) La norma di cui all'art. 4, par. 3 del regolamento 1765/92, che stabilisce le annate di riferimento nell'ambito delle quali il produttore puo' effettuare la sua scelta, va interpretata nel senso che, a fronte delle singole campagne di commercializzazione riportate in detta disposizione, che si riferiscono all'arco temporale di pagamento dell'aiuto, occorre, per una corretta applicazione della misura, considerare la campagna di semina rispettiva. Ad esempio, per la campagna di commercializzazione 1988/89, la superficie da prendere in considerazione e' quella seminata nel 1987/88 ovviamente per la parte che ha costituito oggetto di specifica domanda di aiuto. Si ritiene utile ribadire quanto gia' precisato nella precedente circolare n. D/1663 del 29.10.1992 e cioe' che la domanda deve essere limitata al numero di ettari per i quali il pregresso aiuto e' stato versato a titolo della campagna prescelta o non e' stato versato per effetto della penalizzazione applicata in relazione al superamento del limite di tolleranza. L'AIMA assicurera', anche attraverso gli Organi regionali a suo tempo preposti alla ricezione, all'istruttoria e alla liquidazione dell'aiuto in causa, la disponibilita' dei dati occorrenti per consentire al produttore la scelta dell'anno di riferimento. 2) Il produttore non e' obbligato a dichiarare, ai fini dell'aiuto supplementare, l'intera superficie dell'annata di riferimento prescelta. Puo', infatti, riferirsi a parte di essa, senza pregiudizio per gli anni successivi, di richiedere l'aiuto per la totalita' della stessa. Non e' ammessa, ovviamente, la possibilita' di richiedere l'aiuto per un numero di ettari superiore alla superficie di base prescelta. 3) Il diritto all'aiuto supplementare non e' necessariamente legato alla stessa superficie assunta in passato e presa a base nella domanda. Infatti, il produttore ha diritto di richiedere l'aiuto con riferimento ad una superficie, di dimensione non superiore a quella di base, in qualunque luogo ubicata all'interno delle zone indicate nell'allegato II del regolamento n. 1765/92. 4) La regola del non superamento della superficie di base prescelta trova una deroga nel caso di trasferimento di terreni, intervenuto a qualsiasi titolo. In questo caso, infatti, e' possibile superare la superficie individuale aggiungendovi quella appartenente ad altri produttori che, congiuntamente alla utilizzazione del terreno, cedono il diritto dell'aiuto sulle superficie in causa. Il controllo di dette operazioni e' assicurato dall'istituzione dell'apposito albo in cui l'AIMA provvede a registrare, sulla base di idonea documentazione, le cessioni, a qualsiasi titolo intervenute, delle superfici e del relativo diritto all'aiuto. B) Definizione di piccolo produttore. Il limite produttivo di 92 tonn costituisce la discriminante tra il produttore ed il piccolo produttore. Se un produttore presenta domanda di compensazione con riferimento ad aree ubicate in due o piu' zone agricole, la superficie complessiva in causa, moltiplicata per i rendimenti stabiliti per le singole zone, dara' il risultato in tonnellate che, come sopra detto, ai fini dell'identificazione del piccolo produttore, non potra' essere superiore a 92 tonn. C) Definizione di azienda agricola. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, parag. 4, secondo trattino del regolamento n. 3508/92 del Consiglio CEE, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, per azienda si intende l'insieme delle unita' di produzione gestite dall'imprenditore, quale definito dal primo trattino della medesima disposizione, che si trovano nel territorio di uno Stato membro. Pertanto, un'azienda puo' avanzare una sola richiesta di compensazione per unita' produttive anche molto distanti fra loro purche' facenti capo all'azienda stessa. E', comunque, da precisare che il produttore che opera nell'ambito del "regime generale" deve rispettare, ai fini dell'obbligo del ritiro delle terre dalla produzione, la prevista proporzionalita' tra la superficie coltivata e quella posta in "set-aside" all'interno di ciascuna delle diverse zone agricole per le quali avanza la domanda di compensazione. D) Ritiro delle terre dalla produzione. 1. Eccezione alla disposizione di cui all'art. 3, par. 4, primo trattino, del regolamento CEE n. 2293/92. In via generale, le superfici ritirate dalla produzione, come precisato nella circolare n. D/1663 del 29.10.1992, devono essere state coltivate dal richiedente nei due anni precedenti la presentazione della domanda. Tale disposizione non si applica nei seguenti casi considerati, a titolo esemplificativo dall'art. 3, parag. 4, primo trattino del Reg. (CEE) n. 2293/92: a) ordinamento colturale preesistente in relazione al quale sussistevano esigenze di rotazione correlate a specifiche situazioni di ordine agronomico e pedoclimatico; b) ampliamento dell'azienda a causa di successione; c) nuovi insediamenti. La sussistenza di tali situazioni deve essere opportunamente documentata attraverso: - attestazione rilasciata dall'Organo tecnico regionale localmente operante (Ispettorato agrario, Ufficio agricolo di zona o altri uffici equipollenti) per quanto concerne la fattispecie di cui alla lettera a); - certificazione rilasciata dall'Ufficio di registro per la fattispecie di cui alla lettera b) e atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorieta' per la situazione di cui alla lettera c). 2. Eccezione alla regola di proporzionalita' in caso di aziende ubicate in piu' regioni. La disposizione giuridica relativa e' costituita dall'art. 4, par. 2 del regolamento n. 2293/92. Si tratta ora di individuare i criteri obiettivi che possono essere applicati per le deroghe in causa. Tale individuazione, comunque, non puo' prescindere dalla necessita' di evitare, pur nell'applicazione rigorosa della regolamentazione comunitaria, che si riscontri l'impossibilita' pratica di conformarvisi o un eccessivo onere per il produttore. Pertanto, d'intesa con la Commissione CEE, sono stati individuati le seguenti condizioni obiettive in presenza delle quali si puo' derogare al principio di proporzionalita' e cioe' che: - le superfici in causa siano situate in due o piu' regioni con rendimenti identici riferiti a tutti i cereali; - in caso di ritiro in rotazione, l'obbligo del ritiro in una "regione" considerata non sia superiore a 2 ettari o che le superfici in causa siano contigue. E) Trasferimento di superfici tra produttori. L'interpretazione letterale dell'art. 7, par. 1 e dell'art. 10, par. 2 del regolamento n. 1765/92, che concernono l'oggetto, porterebbe alla conclusione che un produttore puo' presentare una valida domanda di compensazione solo a condizione che egli stesso abbia provveduto alla semina sulla restante superficie e che abbia soddisfatto l'obbligo del ritiro. Cio' comporta complicazioni nel caso di cambiamento di proprieta' intervenuto durante il periodo che va dalla semina alla presentazione della domanda di aiuto. Si ritiene che le singole fattispecie che possono prodursi devono trovare soluzione nello spirito delle disposizioni del Consiglio, evitando, in particolare, ogni rischio di doppio pagamento dell'aiuto per la stessa superficie. Pertanto, in tale contesto, vige il principio generale interpretativo in base al quale nel caso di cambiamento della proprieta' della superficie (in ordine alla quale si chiede l'aiuto), intervenuto tra la semina e la presentazione della domanda ovvero, prima della semina successiva, la destinazione finale della compensazione deve essere disciplinata attraverso convenzione fra le parti in causa, convenzione che deve essere notificata all'AIMA ai fini del pagamento. In difetto di diversa statuizione tra le parti, i benefici di cui trattasi connessi alla presentazione della domanda, sono attribuiti al produttore che abbia provveduto alla presentazione della stessa. F) Cumulo degli aiuti compensativi per le superfici messe a maggese e taluni aiuti derivanti dai regolamenti CEE nn. 2328/91, 2780/92 e 2078/92 (misure a finalita' strutturali e di accompagnamento). Si precisa che il cumulo degli aiuti previsti dalle sopra citate disposizioni comunitarie e' ammissibile nella misura in cui il richiedente rispetta le condizioni di accesso prescritte dalla rispettiva regolamentazione comunitaria. E' comunque da evidenziare che il cumulo in questione non e' possibile in caso di riposo delle terre effettuato in relazione alla disposizione di cui al titolo I del Reg. (CEE) n. 2328/91 e di quello derivante dall'obbligo previsto dall'art. 7 del Reg. (CEE) n. 1765/92. G) Calcolo degli aiuti in una regione dove il mais gode di un trattamento separato. La disposizione giuridica in causa e' costituita dall'art. 2, par. 6, dall'art. 3, par. 1, II capoverso e dall'art. 3, par. 2, IIIo capoverso del regolamento CEE n. 1765/92. La fattispecie rappresentata riguarda la sanzione da applicare eventualmente ai piccoli produttori, in una zona dove il mais ha un trattamento separato da quello degli altri cereali, in caso di superamento dell'area di base determinata per il comparto maidicolo. Sentita anche la Commissione CEE, la risposta, alla luce delle vigenti disposizioni, e' che non vi sono motivate ragioni per trattare i piccoli produttori, nel regime semplificato, in modo differente a seconda che operino in una regione con superficie di base separata per il mais o in una regione ove tale separazione non e' prevista. Infatti, il piccolo produttore subisce unicamente la sanzione prevista all'art. 2, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento n. 1765/92, e, cioe', solo nel caso in cui la superficie di base e' superata per tutte le domande di compensazione, mais incluso. Di conseguenza, il calcolo della compensazione in una regione dove il mais e' separato si deve effettuare nel modo seguente: - se e' stato registrato il superamento della sola superficie di base specifica per il mais o quella delle altre colture arabili (mais escluso), le compensazioni spettanti al piccolo produttore per le superfici coltivate a mais o altri prodotti, rispettivamente, non subiscono riduzioni; - se, invece, e' stato registrato il superamento della superficie di base totale (mais e tutte le altre colture insieme) la compensazione spettante al piccolo produttore e' ridotta della percentuale di superamento accertata. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti nella materia. Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alla presente circolare. Il Ministro: FONTANA