Agli  assessorati per l'agricoltura
                                  delle regioni a statuto ordinario e
                                  speciale  e  alle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  Alle prefetture
                                  Alla  Confederazione  nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                  Alla   Direzione   generale   della
                                  produzione agricola
                                  Alla  Direzione  generale  economia
                                  montana e foreste

  Con  la  circolare  n.  D/1663  del 29 ottobre 1992, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266
dell'11  novembre  1992,  sono  state fornite le prime informazioni e
precisazioni  concernenti  l'applicazione  del  regime  di sostegno a
favore  dei  coltivatori  di  taluni  seminativi,  istituito  con  il
regolamento  n. 1765/92 del 30 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale CEE n. L 181 del 1 luglio 1992.
  Sciogliendo  la  riserva  contenuta in detta circolare, la presente
comunicazione   riguarda  gli  ASPETTI  APPLICATIVI  non  considerati
precedentemente,     le     DISPOSIZIONI     COMUNITARIE     ADOTTATE
SUCCESSIVAMENTE,  nonche'  le  NOTE  ESPLICATIVE  di talune norme che
hanno dato luogo a dubbi interpretativi.
                              TITOLO I
Domanda di pagamento della compensazione
  1.  Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 10, parag. 2, 11 parag.
2  e  3  del  regolamento 1765/92, la corresponsione degli importi di
compensazione,  quali  figurano  nell'allegato "F" della circolare n.
D/1663  del  29.10.1992  per  quanto  concerne  i cereali e le piante
proteiche  e  nell'allegato II› della presente circolare per quel che
riguarda  i  semi oleosi e, fatte salve le sanzioni previste all'art.
2, par. 6 del citato regolamento n. 1765/92, nonche' quelle riportate
nel  successivo titolo II›, e' subordinata al rispetto delle seguenti
condizioni:
  a.  Il  produttore  interessato  deve aver provveduto alla semina e
deve presentare una domanda, su modello stampato e distribuito a cura
dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo -AIMA-,
conforme a quello di cui all'allegato I.
  Tuttavia  e' consentita la riproduzione su "modulo continuo" previa
autorizzazione dell'AIMA.
  La  sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo
le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4.1.1968.
  Tuttavia,  nel  caso  in  cui  il  produttore  ricorra,  in sede di
consegna   e/o   di  compilazione  della  domanda  di  compensazione,
all'assistenza    delle    Organizzazioni    professionali   agricole
rappresentative,  e'  ritenuta  sufficiente  l'attestazione,  con  il
valore  di testimonianza, dell'identita' e della firma del produttore
stesso  da  parte  del  funzionario  all'uopo  preposto che appone la
propria  sottoscrizione,  nonche'  il  timbro  dell'Organizzazione di
appartenenza, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda di
cui all'allegato I.
  A   tal   fine,   il  Consiglio  di  Amministrazione  dell'A.I.M.A.
provvedera' ad adottare apposito provvedimento inteso ad identificare
le  organizzazioni  agricole  abilitate  ad  agire  nel regime di cui
trattasi.
  b.  La  domanda, in duplice copia, deve PERVENIRE improrogabilmente
entro  il  15 MAGGIO 1993 all'Azienda di Stato per gli Interventi nel
Mercato  Agricolo,  -  Casella  postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di
raccomandata  postale  o mediante consegna effettuata direttamente o,
per  il  tramite di terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 -
00185 - ROMA.
  2.  Il  produttore  interessato deve indicare nell'apposito spazio,
previsto  nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto,
barrando la relativa casella.
  3.  I  produttori  possono  affidare  a  terzi,  siano essi persone
fisiche  o  giuridiche,  il mandato di compilare e/o di consegnare la
domanda   di   compensazione.  E',  comunque,  da  precisare  che  il
produttore  e'  l'unico  responsabile della corretta osservanza degli
adempimenti  prescritti  dalla  normativa  comunitaria e nazionale ai
fini  dell'acquisizione  del  diritto  alla  compensazione stessa, e,
pertanto,   l'eventuale  incompleta  e/o  errata  compilazione  della
domanda   di  cui  all'allegato  I,  nonche'  la  mancata  o  tardiva
presentazione  della  stessa  da  parte dei terzi, non possono essere
validamente opposte nei confronti dell'Amministrazione.
  4. L'AIMA provvede a trasmettere la copia della domanda
  all'Assessorato    regionale    dell'Agricoltura   competente   per
  territorio.
Cio' al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali
che saranno disposti dall'Amministrazione.
  5.  Nel  caso di azienda con unita' produttive dislocate in Regioni
diverse,  la copia della domanda va rimessa all'Assessorato regionale
nel  cui  territorio  e'  ubicata  l'unita'  produttiva  di  maggiore
dimensione.
  6. Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda,
secondo  quanto  disposto  dalla  regolamentazione  comunitaria, DEVE
PERVENIRE,  pena l'applicazione delle sanzioni appresso indicate o la
irricevibilita'   della   stessa,  entro  il  termine  massimo  sopra
precisato.
  Di   conseguenza,   si   richiama  la  particolare  attenzione  dei
produttori  su  tale specifico aspetto, rappresentando l'opportunita'
della  consegna  diretta  e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di
provvedere,  comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto al
termine di scadenza.
  7.  La domanda di compensazione deve contenere tutte le indicazioni
prescritte   nel   modello  di  cui  all'allegato  I›,  ivi  compresa
l'indicazione  dei  riferimenti  catastali  concernenti  le superfici
aziendali  investite  a  colture diverse dai "seminativi" contemplati
dal   regolamento   CEE   n.   1765/92,  ed  essere  corredata  della
certificazione  antimafia  resa ai sensi del Decreto legge n. 152 del
13-5-1991  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  n. 203 del
12-7-1991.  Allo  scopo  di  evitarne  il  rinnovo,  nel  corso della
procedura  di  erogazione,  e' consigliabile che la certificazione in
questione  abbia  validita' di almeno sessanta (60) giorni decorrenti
dal 15 maggio 1993.
  Nel  corso  del procedimento istruttorio, l'A.I.M.A. ha facolta' di
richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la
verifica   della   fondatezza  dei  dati  esposti  nella  domanda  di
compensazione.
  8.  In  caso  di ritardo nella presentazione della domanda oltre il
termine fissato al 15 MAGGIO 1993, che non puo' superare, comunque, i
20  giorni,  gli  importi  delle compensazioni spettanti sono ridotti
dall'1%   per   ogni  giorno  feriale  di  ritardo,  fatte  salve  le
disposizioni  previste  per la conferma di semina di cui all'articolo
2,  paragrafo  2,  del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione
del  31  luglio  1992  (regime  di  sostegno per i produttori di semi
oleosi) e rappresentate al successivo titolo XII punto 2.
  La  disposizione  di  cui  sopra non si applica nel caso di ritardo
dovuto a documentate cause di forza maggiore.
  Nell'ipotesi  di  ritardo  superiore  a venti giorni, la domanda e'
irricevibile e non puo' dar luogo, in nessu caso, alla corresponsione
delle compensazioni in questione.
  9.  Dopo  la  scadenza  del  predetto  termine (15 maggio 1993), la
domanda di compensazione puo' essere modificata SOLO IN CASO DI:
  - manifesto errore riconosciuto dall'A.I.M.A.;
  - eventi debitamente documentati, quali quelli richiamati, a titolo
di  esempio,  dall'articolo  4, paragrafo 2 del regolamento CEE della
Commissione  n. 3887/92 del 23.12.1992 (decesso, matrimonio, acquisto
o  vendita,  contratto  di  affitto,  ecc.)  PER  QUANTO  CONCERNE LE
PARTICELLE CATASTALI.
  In  dette  ipotesi,  le  particelle  acquisite successivamente alla
domanda,  non possono essere considerate, ai fini del soddisfacimento
dell'obbligo della messa a riposo (15% dei seminativi).
  Tuttavia,  tale  possibilita'  e'  ammessa  solo nel caso in cui le
particelle  di  cui  sopra risultano considerate a titolo di "ritiro"
nell'ambito  di  una domanda presentata da altro agricoltore, domanda
che ovviamente deve essere corretta in conseguenza.
  A  tal  fine  l'interessato  avra'  cura  di  presentare all'Organo
istruttorio,  nel  piu'  breve  tempo possibile e preferibilmente non
oltre il 30 settembre 1993, la documentazione relativa alle cause che
hanno  determinato  la variazione della titolarita' di possesso delle
particelle in questione.
  Cio'  al  fine di consentire all'AIMA di provvedere tempestivamente
alle operazioni di pagamento della compensazione, pagamento che, come
e' successivamente precisato, deve intervenire tra il 16 OTTOBRE E IL
31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CAUSA.
                              TITOLO II
Controlli amministrativi ed in azienda, tolleranze e penalita'.
  A) CONTROLLI AMMINISTRATIVI
  L'Amministrazione sottopone a controllo amministrativo tutte le
domande  di  compensazione  in  modo  da assicurare il rispetto delle
condizioni   previste   dalla  regolamentazione  comunitaria  per  la
concessione   della   stessa,   assicurandosi,  altresi',  attraverso
verifiche  incrociate,  che uno stesso aiuto non venga concesso due o
piu' volte per lo stesso anno e per la medesima superficie.
 In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:
  -  sia  stata debitamente compilata, completata di tutti i dati, le
informazioni e la documentazione richiesti, nonche' firmata;
  - sia pervenuta all'AIMA entro il termine del 15 MAGGIO 1993, fatte
salve  le  disposizioni di cui al punto 8 del titolo I della presente
circolare.
  -  sia  ritenuta attendibile, tenuto conto soprattutto del rapporto
tra la superficie coltivata e quella messa a riposo.
  Ai  fini  della  verifica  di cui sopra, l'Amministrazione utilizza
tutti  gli  strumenti  e le possibili informazioni cui ha facolta' di
accedere.
  L'Amministrazione,   inoltre,  effettua  controlli  documentali  ed
ulteriori  verifiche,  qualora  una particella sia oggetto di piu' di
una domanda di compensazione nello stesso anno.
  B)  CONTROLLI  IN AZIENDA: CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL CAMPIONE E
DISPOSIZIONI PER I CONTROLLI AZIENDALI
  I  sopralluoghi  aziendali  sono  programmati dalla Amministrazione
attraverso  la procedura di campionamento prevista dalle disposizioni
contenute nel regolamento del Consiglio CEE n. 3508/92 e in quello di
applicazione    della    Commissione    CEE   n.   3887/92   relativi
all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni  regimi  di  aiuti  comunitari  e,  in  particolare, secondo i
criteri  contemplati  dall'art.  6,  paragrafi  3  e  4  del predetto
regolamento n. 3887/92.
  Nel programma di controllo dovranno essere, altresi', incluse tutte
le  domande  che,  alla luce dei risultati e degli esami di carattere
amministrativo, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati
in esse contenuti.
  In detto programma dovranno essere, altresi', incluse le domande di
compensazione  che  riguardano  aziende  di  nuova costituzione o che
hanno  subito trasformazione, in ordine alle quali sussistono fondati
sospetti  di iniziative intese ad eludere palesemente le disposizioni
in  materia di limiti al beneficio dei premi o di condizioni relative
al  ritiro  dei  "seminativi"  previsti  nel quadro dei regimi di cui
all'art. 1 del regolamento n. 3508/92.
  Sulla    base    del    programma    di    controllo    predisposto
dall'Amministrazione    centrale,    si   provvede   ai   conseguenti
adempimenti,    effettuando   i   sopralluoghi   sull'insieme   degli
appezzamenti  riportati  nella domanda, con un preavviso che non deve
essere superiore a quarantotto ore.
  Le risultanze dell'accertamento in loco sono prese a base dall'AIMA
ai fini del pagamento.
  Gli  adempimenti di cui ai precedenti punti A) e B) sono assicurati
dall'A.I.M.A.  d'intesa  con  il  Ministero  dell'Agricoltura e delle
Foreste  -  Direzione  Generale  della  Tutela Economica dei Prodotti
Agricoli.
  C) TOLLERANZE E PENALITA'
  1. Nel caso in cui il controllo evidenzi discordanze relative:
  - all'entita' delle superfici in causa;
  - alla specie coltivata,
  si applicano, salvo cause di forza maggiore, le seguenti
disposizioni:
  a)   nell'ipotesi   di  SUPERFICIE  ACCERTATA  SUPERIORE  A  QUELLA
DICHIARATA,   il   pagamento   della   compensazione  e'  limitato  a
quest'ultima superficie;
  b)  nel  caso  in  cui  la SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA RISULTI
SUPERIORE  A QUELLA ACCERTATA, la compensazione, calcolata sulla base
della superficie accertata, e' ridotta come segue:
  - DI DUE VOLTE L'ECCEDENZA CONSTATATA, se questa supera del 2% o di
2  ha la superficie accertata; in ogni caso l'eccedenza tollerata non
puo' essere superiore al 10% della superficie accertata.
  ESEMPIO: Sup. dichiarata ha 22
           Sup. accertata ha 20
                                   -------
           Differenza ha 2 (in percentuale 10%)
           Penalizzazione (2 x 2 ha) = 4 ha
           Superficie ammessa al pagamento = ha 16
  -  DEL  30%, se l'eccedenza constatata supera del 10% la superficie
accertata;  in  ogni caso tale eccedenza non puo' essere superiore al
20% della superficie accertata.
  ESEMPIO: Sup. dichiarata ha 50
           Sup. accertata ha 42
                                   -------
           Differenza ha 8 (in percentuale 19%)
           Penalizzazione (30% di ha 42) = 12,60 ha
           Superficie ammessa al pagamento = (42 ha - 12,60 ha)
                                              = 29,40 ha
  2.  Nell'ipotesi in cui l'eccedenza CONSTATATA sia superiore al 20%
della  superficie  ACCERTATA,  non  e' concesso nessun aiuto riferito
alla superficie in causa.
  ESEMPIO: Sup. totale dichiarata ha 50
           Sup. totale accertata ha 40
                                   -------
           Differenza ha 10 (pari a 25%)
  La percentuale dell'eccedenza riscontrata risulta superiore al 20%;
conseguentemente  la  compensazione  richiesta non e' accordata nella
sua totalita'.
  3.  Le  superfici  a riposo, utilizzate per produzioni destinate ad
impieghi  non  alimentari  e  per  le  quali  il produttore non abbia
assolto  tutti  gli  obblighi cui era tenuto ai sensi del regolamento
CEE  n.  334/93  del  15.2.1993,  si  considerano  come superfici non
riscontrate ai fini dell'adempimento relativo al ritiro delle terre.
  4.  Le  superfici  accertate sono utilizzate, nel quadro del RITIRO
DEI  SEMINATIVI,  per il calcolo della superficie massima ammissibile
alla compensazione per le coltivazioni contemplate dal regolamento n.
1765/92.
  ESEMPIO 1: A = Superficie totale accertata ha 30,00
             B = Set-aside (15%) ha 4,50
                                                     ----------
             C = Differenza (superficie ha 25,50
                 ammissibile alla
                 compensazione)
  Tuttavia,  in  caso  di  riduzione  della  superficie  per  effetto
dell'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 9, par. 2 del
regolamento   n.   3887/92,   il  calcolo  della  superficie  massima
ammissibile  per la compensazione prevista a favore dei produttori di
vari seminativi si effettua in base alla superficie effettiva oggetto
di ritiro.
  ESEMPIO 2: D = Set-aside accertato ha 3,50
             Sulla base dell'esempio 1,
             si procede come segue:

                  | B : A = D : X |
                  | |
                 A x D ha 30 x ha 3,50
             X = ------ = --------------- = ha 23,30
                   B ha 4,50
             X = ha 23,30 Superficie massima ammissibile alla
                          compensazione
  Restano,   in  ogni  caso,  applicabili  le  tolleranze,  stabilite
dall'articolo 5 del regolamento CEE n. 2293/92.
In  particolare,  la  riduzione  della  superficie  per  la  quale e'
corrisposta  la  compensazione,  disciplinata  dal  2o  paragrafo del
succitato  art.  5,  deve assicurare la proporzionalita' tra le delle
diverse colture.
  ESEMPIO 3: Superficie massima ammissibile ha 23,30
            E = Percentuale di riduzione 12,1% = ha 3,20
                  ha 26,50 - ha 23,30
                 --------------------- x 100
                        ha 26,50
              Ordinamento colturale: F = Orzo ha 15,00
                              G = Mais ha 11,50
                                                     ----------
                              H = Totale superf. ha 26,50
       Applicazione riduzione in proporzione pari a 12,1%

       Orzo | H : E = F : X |
                  | |
                    ha 3,20 x ha 15
               X = ----------------- = ha 1,81
                       ha 26,50

       Mais | H : E = G : X |
                  | |
                    ha 3,20 x ha 11,50
               X = --------------------- = ha 1,39
                       ha 26,50
  5.   Le   disposizioni  relative  ai  limiti  di  tolleranza  sopra
richiamati  non  trovano applicazione nel caso di FALSA DICHIARAZIONE
formulata  per  NEGLIGENZA GRAVE o DELIBERATAMENTE, in quanto in tali
casi la regolamentazione comunitaria ha inteso sanzionare severamente
il comportamento fraudolento del produttore.
  Infatti:
  -  nell'ipotesi  di  falsa  dichiarazione  formulata per NEGLIGENZA
GRAVE, l'imprenditore agricolo e' escluso dal beneficio del regime di
compensazione in questione per l'anno considerato;
  -  nel  caso,  invece, di falsa dichiarazione RESA DELIBERATAMENTE,
l'imprenditore  e',  in  aggiunta  alla  penalita' di cui al trattino
precedente, escluso dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui
all'articolo  1,  paragrafo  1  del  regolamento (CEE) n. 3508/92 per
l'anno  successivo  e per una superficie uguale a quella per la quale
la sua domanda di aiuto e' stata respinta.
  6.  Qualora  il controllo in "loco" non possa essere effettuato per
responsabilita' imputabile al titolare della domanda, quest'ultima e'
respinta, fatti salvi casi di forza maggiore.
                             TITOLO III
Verbalizzazione.
  Gli   incaricati   del  controllo  che  effettuano  i  sopralluoghi
aziendali  sono  tenuti  a compilare e sottoscrivere apposito verbale
redatto conformemente allo schema di cui all'allegato III.
  Tale verbale, ove possibile, deve essere redatto in contraddittorio
con   il  produttore  interessato  o  con  un  suo  rappresentante  e
sottoscritto dallo stesso.
                              TITOLO IV
Pagamento  delle  compensazioni  e  dell'aiuto supplementare al grano
duro
  L'AIMA  provvede,  in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla
legge  14.8.1982  n.  610,  al  pagamento  delle compensazioni di cui
trattasi  nel  periodo  compreso  tra  il 16 OTTOBRE E IL 31 DICEMBRE
immediatamente   successivo   al   raccolto,  fatte  salve  eventuali
particolari  disposizioni  per  quel che concerne il settore dei semi
oleosi.
                              TITOLO V
Indebita percezione degli importi di compensazione.
  Nel  caso  in  cui  un  agricoltore percepisca somme non dovute, lo
stesso  e'  tenuto  a rimborsare il relativo importo maggiorato degli
interessi  di  mora maturati nell'arco temporale compreso tra la data
dell'indebita  percezione ed il primo giorno del mese in cui ha luogo
il rimborso.
  A  tal  fine,  il  tasso  di interesse applicabile e' quello legale
vigente.
  Non  si  applica  nessun  interesse  in  caso di pagamento indebito
imputabile ad errore dell'Amministrazione.
  Tuttavia,   l'AIMA,   in   sede   di   recupero,   puo'  richiedere
all'interessato  la  corresponsione di un importo che tenga conto, se
del caso, della rivalutazione monetaria.
                              TITOLO VI
Varieta' di grano duro ammissibili all'aiuto supplementare
  La  richiesta  dell'aiuto  supplementare  per  il  grano  duro deve
riguardare  l'attivita' di produzione di una varieta' riportata nella
tabella n. 3 di cui all'allegato I della presente circolare.
  Conseguentemente,  il  produttore e' tenuto a provare, con apposita
documentazione,  la  coltivazione  della  varieta'  specificata nella
domanda.
  A tal fine il produttore deve allegare alla domanda di aiuto:
  -  per le superfici inferiori ad ettari 5, la copia delle etichette
ufficiali  delle  sementi  certificate  e  delle  relative fatture di
acquisto;
  - per le superfici superiori ad ettari 5, la copia della fattura di
acquisto   con   l'indicazione   della   categoria,   del  numero  di
identificazione  del  lotto  e  della  numerazione,  anche  in  forma
sintetica, delle etichette ufficiali.
  Gli originali delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto
restano  in  possesso del richiedente, il quale e' tenuto ad esibirle
all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale.
  Nel caso di produttore che soggiace all'obbligo di fornire all'Ente
Nazionale  Sementi Elette (ENSE), per la certificazione, le etichette
delle   varieta'  coltivate,  l'adempimento  e'  soddisfatto  con  la
presentazione,   in   sede  di  controllo  in  azienda,  di  apposita
documentazione  rilasciata  dallo  stesso Ente, attestante l'avvenuto
ritiro delle stesse.
  Il  "reimpiego" di sementi certificate e' consentito esclusivamente
nell'ambito della medesima azienda:
  - per due anni, nel caso di acquisto di semente di base;
  -   per  un  anno,  nel  caso  di  acquisto  di  semente  di  prima
riproduzione.
  Se  il  produttore  non  dispone della documentazione di cui sopra,
deve  farne  menzione  nella  domanda  di  aiuto, barrando l'apposita
casella.
  In  tal  caso,  contestualmente alla verifica delle superfici delle
aziende  costituenti  il  campione individuato secondo i criteri e le
modalita'  di cui al precedente titolo II, l'organo di controllo pro-
cede  anche  all'accertamento della/e varieta' in causa sulla coltura
in  una  fase  di vegetazione tale da consentire l'acquisizione degli
elementi  morfologici  differenziativi propri alla o alle varieta' di
cui trattasi.
  In  caso  di  contestazione  circa l'identificazione delle varieta'
coltivate,  il  produttore puo' avvalersi dell'intervento dell'organo
tecnico  regionale  localmente operante (ispettorato agrario, ufficio
agricolo di zona o altri uffici equipollenti).
  Il parere del funzionario tecnico di detto organo viene allegato al
verbale  di  accertamento  ed assume carattere vincolante ai fini del
provvedimento da adottare.
                             TITOLO VII
Seminativi  ritirati  dalla produzione. Pratiche agronomiche a tutela
dell'ambiente.
  In  applicazione  delle disposizioni di cui all'art. 3, par. 3, del
regolamento   CEE  n.  2293/92  relative  all'argomento  oggetto  del
presente  titolo,  sono  ritenute  sufficienti, alternativamente, per
garantire la tutela dell'ambiente, le seguenti pratiche agronomiche:
  -  lavorazioni  quali la fresatura, l'erpicatura o altre operazioni
equivalenti;
  -  copertura  vegetale  con  specie da sovescio, con esclusione dei
prodotti contemplati all'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92, e
successiva aratura.
  Le  lavorazioni  di  cui  sopra  devono essere eseguite entro il 15
maggio di ogni anno.
  Nell'ipotesi  di  parziale o totale inosservanza dell'obbligo delle
pratiche  agronomiche  sopra  indicate,  si  applicano  le  penalita'
previste al titolo II lettera C).
                             TITOLO VIII
Utilizzo  delle superfici messe a riposo per la produzione di materie
prime da trasformare in prodotti non destinati ad usi alimentari.
  L'articolo  7,  comma  4  del Regolamento CEE n. 1765/92 prevede la
possibilita' di destinare le superfici, messe a riposo ai sensi dello
stesso  regolamento, alla coltivazione di materie prime da utilizzare
per  ottenere prodotti non destinati al consumo alimentare (umano e/o
zootecnico).
  Le   disposizioni   applicative  contenute  nel  regolamento  della
Commissione  CEE  n. 2296/92 del 31.7.1992, e riprese nella circolare
n.  D/1663  del 29.10.1992 a cui si fa seguito, sono state sostituite
recentemente dal regolamento n. 334/93 del 15.2.1993 pubblicato nella
G.U. CEE n. L 38 del 16.2.1993.
  Dette disposizioni possono essere sintetizzate nel modo seguente:
1) Prodotti ammissibili.
  L'elenco  delle  materie  prime  che  possono essere ottenute sulle
superfici  assoggettate  all'obbligo  del ritiro sono riportate nella
tabella n. 5 di cui all'allegato I della presente circolare.
  I  prodotti  trasformati, che possono essere ottenuti dalle materie
prime  sopra dette, sono riportati nell'allegato n. VI della presente
circolare.
2) Destinatari della misura.
  Essi sono:
  -  il "richiedente", e cioe' il titolare della domanda di pagamento
della   compensazione   spettante  per  il  ritiro  obbligatorio  dei
"seminativi" dalla produzione;
  -  il  "primo  trasformatore", e cioe' l'utilizzatore delle materie
prime  da  impiegare  per  la  produzione  di  merci non destinate al
consumo alimentare;
   -  l'"acquirente  collettore",  e cioe' colui che acquista per suo
conto  le  materie  prime  in  causa  ai fini della cessione al primo
trasformatore.
  In  via generale, i tre soggetti sopra identificati pervengono alla
stipula  di  un  contratto di coltivazione e di trasformazione il cui
contenuto e' precisato in appresso.
  In  tale  contesto, l'Amministrazione, tenuto conto delle obiettive
difficolta'  di controllo, si e' avvalsa della facolta', prevista dal
secondo capoverso dell'art. 4 del succitato regolamento n. 334/93 che
consente di limitare, per le campagne 1993/94 e 1994/95, il regime in
causa  alle  sole  consegne  dirette  tra  il  produttore  e il primo
trasformatore.
3) Contratto di coltivazione.
  L'agricoltore,   ai   fini  dell'acquisizione  della  compensazione
spettante  per le superfici messe a riposo, deve presentare all'AIMA,
in  duplice  copia,  la  relativa  domanda,  corredata  dal contratto
originale stipulato con il primo trasformatore.
  Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:
   a) il nome e l'indirizzo delle parti contraenti;
   b) la durata del contratto;
   c) gli appezzamenti considerati (loro superficie, localizzazione e
identificazione);
   d)  la  specie  e  la  varieta' della materia prima considerata in
ciascuna particella;
   e)  la quantita' prevedibile di materia prima, per ciascuna specie
e varieta', nonche' le condizioni di consegna.
Ai  fini della verifica della quantita' prodotta, la suddetta Azienda
si  riferisce  ai  rendimenti  agronomici  risultanti  dal  piano  di
regionalizzazione allegato alla circolare n. D/1663 del 29/10/92.
Per  i  prodotti  non  considerati  da  detto piano, l'A.I.M.A. fara'
riferimento  ai  rendimenti  rilevati  dall'ISTAT per la "regione" in
causa,  o,  in  mancanza,  a quelli disponibili per la "regione" piu'
vicina che presenta le stesse caratteristiche orografiche. Per i semi
oleosi   l'A.I.M.A.   utilizzera'  le  rese  medie  risultanti  dalle
dichiarazioni di raccolta presentate per la campagna 1992/93.
   f)  l'impegno  del richiedente di consegnare tutta la quantita' di
materia prima raccolta;
   g)  l'impegno  del primo trasformatore a ritirare la materia prima
raccolta  e  di  garantirne  l'utilizzazione  nella Comunita' per una
quantita' equivalente in termini di uno o piu' prodotti finiti di cui
all'allegato VI;
   h)  le  previste  utilizzazioni  finali  della  materia prima; per
ciascuna  di  queste  utilizzazioni  occorre rispettare le condizioni
fissate  all'articolo  3 paragrafo 1 e all'articolo 8 paragrafo 3 del
regolamento n. 334/93 sopra citato.
  I  contratti  firmati  prima  dell'entrata  in  vigore del presente
regolamento    dovranno    essere   completati   conformemente   alle
disposizioni del presente titolo non oltre il 15 maggio 1993.
  In  applicazione di quanto disposto dal par. 3 dell'art. 6 del gia'
citato  regolamento  n.  334/93, l'agricoltore deve stipulare un solo
contratto di fornitura per materia prima.
  Si precisa, al riguardo, che, ai sensi della normativa comunitaria,
il primo trasformatore e' tenuto a depositare una copia del contratto
in questione presso l'Autorita' nel cui territorio ha sede l'impianto
di  trasformazione,  nel termine di venti giorni lavorativi a partire
dalla data della stipula del contratto medesimo.
  Tale  termine  e'  fissato  al 15 maggio 1993 nel caso di contratti
sottoscritti  prima  dell'entrata in vigore del regolamento in causa;
cio' per permettere i controlli intesi a verificare il rispetto delle
condizioni di accesso alla misura di cui trattasi.
  L'organo  competente  a  ricevere il contratto di coltivazione, nel
caso  di impresa di trasformazione con sede nel territorio nazionale,
e' l'AIMA.
  Al  riguardo,  mentre  si  ricorda  quanto  gia'  precisato  con la
circolare  n.  D/1663  del  29.10.1992  e  cioe'  che per la campagna
1993/94  e' possibile presentare il contratto di coltivazione dopo la
semina,  si  ritiene  utile  richiamare la particolare attenzione dei
produttori interessati su quanto disposto dal par. 2 dell'art. 15 del
regolamento n. 334/93 del 15.2.1993.
  Infatti,   tale  disposizione  non  contempla  la  possibilita'  di
presentare  il  contratto di coltivazione posteriormente al 15 maggio
1993  e  stabilisce,  in  questo  caso,  l'obbligo  per il produttore
interessato  di  comunicare tempestivamente all'Autorita' competente,
nella  fattispecie  l'AIMA,  la  mancata  stipula  del  contratto che
comporta  il ripristino della situazione preesistente e il divieto di
vendere,  altrimenti  cedere o utilizzare la materia prima oggetto di
coltivazione.
  Il  PRIMO TRASFORMATORE deve comunicare alla predetta Azienda tutte
le informazioni necessarie concernenti la descrizione del processo di
lavorazione,   indicando   i  prezzi  e  i  coefficienti  tecnici  di
trasformazione  che  servono  a determinare le quantita' dei prodotti
finiti.
  Per  la  determinazione  di  detti  coefficienti,  si richiamano le
disposizioni  contenute  nell'articolo  11,  paragrafo  2  del citato
regolamento   CEE  n.  334/93,  alle  quali  l'AIMA  deve,  altresi',
riferirsi.
  Le  comunicazioni effettuate in materia da parte dell'agricoltore o
del   primo   trasformatore   DEVONO  SEMPRE  MENZIONARE  I  DATI  DI
RIFERIMENTO DEL CONTRATTO.
   Si  richiama,  altresi', la disposizione di cui all'art. 14, comma
2, del regolamento in questione.
  In   base   a  detta  disposizione,  i  contratti,  concernenti  la
coltivazione  di  materie prime pluriennali su terreni posti a riposo
stipulati   anteriormente   all'adozione   dell'emanando  regolamento
comunitario  di  organica  disciplina  della  materia,  sono presi in
considerazione  purche'  depositati presso l'AIMA al piu' tardi il 15
maggio 1993.
4) Riconoscimento del trasformatore.
  Si  rileva  l'opportunita',  ai fini di una migliore organizzazione
del servizio di controllo, della istituzione di apposita procedura di
riconoscimento del primo trasformatore.
  A  tal  fine,  l'AIMA stabilira' le modalita' e i criteri relativi,
anche  sulla  base  delle  indicazioni  rappresentate  al punto 3 del
titolo XII, concernente analogo riconoscimento per i semi di colza.
5) Domanda di compensazione.
  La  domanda di cui al precedente punto 3) deve essere redatta sulla
base del modello di cui all'allegato I e DEVE PERVENIRE all'A.I.M.A.,
in  duplice  copia,  ENTRO  IL  15  MAGGIO  1993  secondo le medesime
modalita' di trasmissione di cui al titolo I.
6) Disposizioni particolari.
  Nel  caso in cui una azienda coltivi la stessa specie o varieta' su
terreni  non assoggettati al ritiro dalla produzione, questa specie o
varieta' deve essere indicata in modo separato, nella domanda, sia in
termini  di  quantita'  raccolta, sia con riferimento alle particelle
investite  di  cui  occorre  indicare  la  localizzazione  e  offrire
elementi certi di identificazione.
  Se  il richiedente non e' in grado di fornire in parte o totalmente
la  materia  prima  indicata  nel  contratto,  lo stesso contratto e'
rispettivamente adattato o annullato, previa comunicazione all'AIMA.
  Tale  preventiva  notifica  deve  essere  inoltrata contestualmente
all'autorita'  competente dell'altro Stato Membro nel caso in cui una
delle parti operi nel territorio di quest'ultimo.
  Per  mantenere  il  suo  diritto alla compensazione, il richiedente
deve rimettere a riposo le terre arabili in questione senza poter ne'
vendere,  ne'  altrimenti cedere, ne' utilizzare la materia prima non
piu' contemplata dal contratto.
  Il richiedente dichiara all'A.I.M.A. la quantita' totale di materia
raccolta,  per  ciascuna  specie  e  varieta',  e  conferma di averla
consegnata alla controparte.
  Per   le  materie  prime  previste  nella  tabella  n.  5,  di  cui
all'allegato  I,  che beneficiano, indipendentemente dal presente re-
gime,  di  una  garanzia  di  acquisto  all'intervento,  la quantita'
raccolta  non puo' essere inferiore a quella prevista all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera e) del regolamento CEE n. 334/93.
  Tuttavia,   in   presenza  di  particolari  condizioni  climatiche,
debitamente  documentate,  e'  consentita,  a  titolo eccezionale, la
consegna di una quantita' di materia prima al massimo inferiore al 5%
di quella prevista.
  Prima  della  trasformazione della materia prima, l'AIMA dispone il
pagamento della compensazione spettante al produttore nel caso in cui
risultino rispettate le condizioni previste, a tal fine, dall'art. 7,
par. 4 del regolamento sopra citato.
7) Determinazione del valore dei prodotti.
  Ai  fini  della  verifica  del  rispetto  dell'art.  3,  par. 1 del
regolamento  in  esame, l'AIMA provvede a comparare, sulla base delle
informazioni  disponibili  e  di quelle fornite dal trasformatore, la
somma  dei  valori  di tutti i prodotti non alimentari con quella dei
valori  di  tutti  gli  altri  prodotti  destinati al consumo umano o
animale ottenuti dalla trasformazione.
  Ciascun  valore  e'  determinato  moltiplicando  la  quantita'  del
prodotto  in  questione  per  la  media  dei prezzi, franco fabbrica,
rilevati durante la campagna cerealicola precedente.
  Nel  caso in cui per taluni prodotti i prezzi non sono disponibili,
si   fa   riferimento,   ai   fini  della  determinazione  di  prezzi
appropriati,   agli   elementi   di  valutazione  forniti  dal  primo
trasformatore.
  Nell'ipotesi che anche su questa base non si possa pervenire ad una
valutazione  ragionevolmente  fondata,  la  fattispecie in causa deve
essere  notificata al MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - DIREZIONE GENERALE
DELLA  TUTELA  ECONOMICA  DEI PRODOTTI AGRICOLI - DIVISIONE IV› - che
avra'  cura  di  sottoporla  alla competente Autorita' comunitaria ai
fini del seguito da dare.
8) Particolari disposizioni concernenti la prestazione della cauzione
da parte del primo trasformatore.
  Il  primo  trasformatore,  ai  fini  della  corretta esecuzione del
contratto,  deve  costituire  presso l'A.I.M.A., secondo le modalita'
fissate  da  detta  Azienda,  una  cauzione pari al 120% dell'importo
della  compensazione  spettante al produttore per ciascuna particella
considerata nel contratto medesimo.
  Comunque,  nel  termine di venti giorni lavorativi decorrenti dalla
firma  del  contratto,  il  predetto  primo trasformatore e' tenuto a
fornire  la  prova  dell'avvenuta  costituzione della cauzione di cui
sopra nella misura del 50%.
  In  tal  caso,  la  prova dell'avvenuta costituzione della restante
parte   della   cauzione  deve  essere  fornita  entro  venti  giorni
lavorativi  decorrenti  dalla data di ricevimento della materia prima
sotto contratto.
  Per   i   contratti   firmati  prima  dell'entrata  in  vigore  del
regolamento n. 334/93, la prova e' fornita entro il 15 maggio 1993.
  La  cauzione  e'  svincolata  proporzionalmente  alla  quantita' di
prodotto  per  le  quali  e'  stata  fornita  all'A.I.M.A.  la  prova
dell'avvenuta trasformazione.
  Si  applicano,  in questo contesto, se del caso, le disposizioni di
cui al paragrafo 2, II capoverso e al paragrafo 3 dell'articolo 9 del
regolamento  in  esame concernente l'adattamento o l'annullamento del
contratto.
9) Controlli.
  Ai  fini  dei  controlli  concernenti  il  rispetto  degli obblighi
assunti  dal  primo  trasformatore,  l'A.I.M.A. provvede ad impartire
opportune  istruzioni  per  la tenuta dei registri contabili previsti
dall'articolo 11 paragrafo 1 lettera b) del citato regolamento CEE n.
334/93 e ad adottare le opportune misure per la verifica del rispetto
di  tutte  le  altre  condizioni  stabilite  ai paragrafi 2 e 3 dello
stesso articolo.
10)  Disposizioni  concernenti la consegna verso l'area comunitaria e
l'esportazione dei prodotti considerati nel presente titolo.
  L'AIMA  provvede  ad  emanare le disposizioni nazionali concernenti
l'applicazione  dell'art.  10 del precitato regolamento CEE n. 334/93
relativo  agli  adempimenti  da  osservare  in  caso  di consegna dei
prodotti  considerati  dal presente titolo verso l'area comunitaria o
di esportazione degli stessi verso i Paesi terzi.
  Comunque,  e' bene rilevare che i prodotti elencati nella tabella 5
dell'allegato  I  e  nell'allegato  VI, non possono beneficiare delle
misure  previste all'art. 1, par. 2 del regolamento CEE n. 729/70 del
Consiglio.
11)  Operazioni  di  trasformazione  in  uno  Stato membro diverso da
quello in cui e' stata prodotta la materia prima.
  La  materia  risulta  compiutamente  disciplinata  dalla  normativa
comunitaria  ed  in particolare dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento
n. 334/93 del 15.2.1993.
  Tuttavia,  si  ritiene  utile  richiamare la particolare attenzione
degli  interessati  sulle  seguenti disposizioni la cui osservanza e'
determinante ai fini del pagamento della compensazione in esame:
  1)  l'agricoltore  comunica  alla  competente  autorita' nazionale,
entro il termine di venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di
consegna  della  materia prima al primo trasformatore, le generalita'
di quest'ultimo;
  2)  il  primo  trasformatore  comunica  alla  competente  autorita'
nazionale,  entro  il  termine di venti giorni lavorativi a decorrere
dall'avvenuta  consegna,  la  quantita'  di  materia  prima ricevuta,
specificando  la  specie e la varieta', nonche' il nome e l'indirizzo
dell'agricoltore e il luogo di consegna;
  3)  qualora  la  materia prima, ottenuta nel territorio di un altro
Stato   Membro,   viene   trasformata  in  Italia,  l'AIMA  provvede,
nell'ipotesi   di  constatato  mancato  rispetto  delle  disposizioni
previste  nel  regolamento  n.  334/93  del  15.2.1993,  ad informare
l'Autorita' competente di detto Stato.
Con   apposito   provvedimento  comunitario  saranno  determinate  le
Autorita' nazionali competenti in questo contesto.
                              TITOLO IX
Piselli freschi.
  La  Commissione CEE con il regolamento n. 3738/92 del 23.12.1992 ha
disposto  l'esclusione  dal  campo  di  applicazione  del  regime  di
sostegno,  di cui al regolamento CEE n. 1765/92, i piselli allo stato
fresco  (pisum sativum) considerati a tal fine dal regolamento CEE n.
2467/92.
  Tuttavia,  allo scopo di salvaguardare le legittime aspettative dei
produttori  insorte  sulla  base  del  predetto  regolamento  CEE  n.
2467/92,  e'  stato previsto che il sostegno al reddito in precedenza
contemplato  possa essere mantenuto per la sola campagna 1993/94, nei
riguardi   degli   agricoltori   che   hanno   effettuato  le  semine
anteriormente al 17/11/1992 o che possono comprovare di aver assunto,
sempre  a  quella  data,  l'impegno  ad effettuare successivamente le
semine.
  Le  prove  relative  alle  condizioni  di  cui sopra possono essere
soddisfatte,  sulla  base delle indicazioni fornite dalla Commissione
CEE attraverso la presentazione della seguente documentazione:
1)  per  quel che concerne le semine effettuate prima del 17/11/1992,
bolla di accompagnamento e relativa fattura di acquisto delle sementi
impiegate od altro attestato equipollente;
2)  per  quanto  concerne  le  semine  successive  a detta data, atto
notorio  o dichiarazione sostitutiva di notorieta' che attesti, sotto
la  piena  responsabilita' del dichiarante ai sensi della legge n. 15
del   4/1/1968,   l'esistenza   di   un  contratto  di  coltivazione,
intervenuto  prima  del  17/11/1992  e la cui stipula e' posteriore a
detta data.
  Restano,   beninteso,   applicabili  tutte  le  altre  disposizioni
contenute nella circolare n. D/1663 del 29/10/1992 che riguardano sia
i piselli allo stato secco che quelli allo stato fresco.
  Le disposizioni della presente circolare concernente le modalita' e
i   termini   di   presentazione   delle  domande  di  compensazione,
l'istruttoria  e  i controlli delle stesse e le penalita' previste in
caso di inosservanza delle disposizioni comunitarie, riguardano anche
il settore delle piante proteiche.
                              TITOLO X
Disposizioni particolari concernenti talune piante proteiche non con-
siderate dal regolamento CEE n. 1765/92.
  Con  regolamento  CEE  n.  2064/92  del 30/6/1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/215 del 30/7/1992, il
Consiglio  CEE  ha stabilito di prorogare fino a tutta la campagna di
commercializzazione 1995/96 la misura specifica a favore dei seguenti
legumi da granella previsti dal regolamento CEE n. 762/89:
- lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre,
- ceci del codice NC 0713 20 90, altri,
-  vecce  delle  varieta'  Vicia  sativa L. e Vicia ervilla Willd del
codice NC ex 0713 90 90, altre.
  Tale   regime   di   proroga,  in  relazione  al  disposto  di  cui
all'articolo  2  del  precitato  regolamento CEE n. 2064/92, e' stato
confermato  dalla  Commissione  CEE con il regolamento n. 3242/92 del
6/11/1992,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee n. L/322 del 7/11/1992.
  Restano,  pertanto,  applicabili, in tale contesto, le disposizioni
comunitarie e nazionali contenute rispettivamente nel regolamento CEE
n.  2353/89  del  28/7/1989  e  nella  circolare in data 29/7/1989 di
questo  Ministero,  di  cui,  ad  ogni  buon  fine,  si  allega copia
(allegato n. IV).
  L'importo di detto aiuto e' fissato a 75 ECU/ha..
Resta  inteso  che,  in  caso di superamento della superficie massima
garantita  comunitaria,  detto importo e' ridotto, per la campagna di
commercializzazione   successiva,   in   funzione   del   superamento
constatato.
                              TITOLO XI
Cause di forza maggiore
  La  puntuale,  tempestiva  e  rigorosa osservanza degli adempimenti
derivanti  dall'attuazione  della  riforma  della  Politica  Agricola
Comune,  illustrati  nella  presente circolare, trova un temperamento
nel  caso  di constatate cause di forza maggiore in quanto invocabili
ai sensi della regolamentazione comunitaria.
  Detta  regolamentazione  prevede espressamente le seguenti cause di
forza maggiore:
  a) il decesso dell'imprenditore;
  b) l'incapacita' professionale di lunga durata dell'impreditore;
  c)  l'espropriazione  di  una  parte ragguardevole della superficie
agricola    dell'azienda    gestita   dall'imprenditore,   se   detta
espropriazione  non  era  prevedibile  al  momento dell'inoltro della
domanda;
  d)  la calamita' naturale grave che colpisce in misura rilevante la
superficie agricola aziendale;
  I  casi  di  forza  maggiore  (e la relativa documentazione) devono
essere  notificati,  con comunicazione scritta, all'A.I.M.A., nonche'
al  Ministero  dell'Agricoltura  e delle Foreste - Direzione Generale
della  Tutela Economica dei Prodotti Agricoli - Div. IV - Roma, entro
il  termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
l'imprenditore e' in condizione di poter adempiere a tale obbligo.
  Nel caso di cui al punto a) e' chiaro che quest'ultima disposizione
non   si   applica,  incombendo  l'obbligo  degli  adempimenti  sopra
descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un termine
ragionevole  da  stabilire dall'A.I.M.A. sulla base della particolare
situazione  creata  dal decesso del titolare dell'impresa, e, in ogni
caso, in relazione alla necessita' della tempestiva effettuazione dei
controlli.
  Anche  la  fattispecie considerata al punto b), non puo' comportare
l'ampliamento  del  termine  "sine  die",  trovando la causa di forza
maggiore   in   questione   una   insuperabile  limitazione  connessa
all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli.
  Altre  cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentita
l'A.I.M.A.,  dal  Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste d'intesa
con le Autorita' comunitarie.
  E' bene, comunque, rilevare, a tal proposito, che la determinazione
di   casi   diversi   da   quelli   espressamente  considerati  dalla
regolamentazione  comunitaria dovra' essere ispirata alle indicazioni
che  la  Commissione  CEE  con  comunicazione C (88) 1696, pubblicata
nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  C/259  del
6/10/1988,  ha  ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in tal
senso  gli Stati membri. In pratica, da tale comunicazione si possono
enucleare i seguenti principi:
  -  la  forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale
del  rispetto  rigoroso  della  normativa  vigente  e  va,  pertanto,
interpretata ed applicata in modo restrittivo;
  -  la  forza  maggiore  non  costituisce  un  principio generale di
diritto  ma,  in  casi  eccezionali, puo' essere considerata come una
concretizzazione  del  principio di proporzionalita', alle condizioni
rigorose  determinate  dalla  giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunita' Europee;
  -  le  prove,  richieste  agli  interessati  che  invocano la forza
maggiore, devono essere incontestabili.
                             TITOLO XII
Semi oleosi.
  Per  il  settore  dei  semi oleosi, si ritiene di dover integrare e
completare  le  disposizioni  contenute nella richiamata circolare n.
D/1663 del 29/10/1992, al fine di dare una migliore e piu' esauriente
informazione in sede di applicazione del regime in questione.
1) Piano di regionalizzazione
  La compensazione per i semi oleosi, nel quadro del regime generale,
e'  calcolata  sulla  base  delle risultanze dello specifico piano di
regionalizzazione  presentato  alla  Commissione  CEE in applicazione
dell'art. 3 del Reg. (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.
  La  Commissione  ha  ritenuto  il succitato piano compatibile con i
criteri  stabiliti  dalla  regolamentazione comunitaria, cosicche' lo
stesso viene ora adottato dall'Amministrazione.
  Le  rese  medie regionali risultanti dal succitato piano, nonche' i
conseguenti  importi  di  riferimento  regionali  previsionali,  sono
contenuti nell'allegato II della presente circolare.
2) Domanda di compensazione
  Per   quanto   attiene  le  condizioni  generali  di  accesso  alla
compensazione, si ritiene utile precisare che e' attualmente in corso
di  esame  una  specifica proposta della Commissione, con la quale si
intenderebbe  imporre,  in  aggiunta  agli obblighi illustrati con la
precedente circolare del 29.10.1992 - n. D/1663, quello di assicurare
il  mantenimento  della  coltura,  da  parte  del  produttore, per un
periodo minimo da stabilirsi con apposito regolamento comunitario.
  I  produttori  di  semi  di  colza e di ravizzone che presentano la
domanda  di  compensazione  nel  quadro  del regime generale dovranno
allegare, in aggiunta alla documentazione di cui al titolo I:
  - copia delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto delle
sementi impiegate;
  -  copia  del  contratto  di  coltivazione  con un primo acquirente
riconosciuto,   nel   caso   di  utilizzazione  di  sementi  per  uso
industriale o per la produzione di olio alimentare (varieta' Bienvenu
e Jet Neuf);
  -  verbale  o dichiarazione di eseguito controllo dell'A.I.M.A., in
caso  di  utilizzazione  di  sementi prodotte nella stessa azienda da
varieta' approvate;
  Gli originali delle etichette ufficiali e delle fatture di acquisto
restano  in  possesso del richiedente, il quale e' tenuto ad esibirle
agli organi di controllo al momento del sopralluogo aziendale.
  Per  quanto  non  espressamente previsto dal presente titolo, si fa
rinvio  (mutatis  mutandis)  alle  analoghe disposizioni contenute al
titolo   VI,  concernenti  le  varieta'  di  grano  duro  ammissibili
all'aiuto supplementare.
  Si  ravvisa  la necessita' di ribadire l'importanza di una puntuale
osservanza,  da  parte  del  produttore,  delle disposizioni inerenti
l'ammissibilita'  all'aiuto  per i semi di colza, atteso che, qualora
si   constati  in  sede  di  controllo  che  il  colza  seminato  non
corrisponde   ai   requisiti   richiesti  dalla  specifica  normativa
comunitaria  e  nazionale,  non  viene  concesso  alcun  aiuto per le
superfici in questione.
  Al  riguardo,  si  precisa  che  la  Commissione, con Reg. (CEE) n.
3529/92 del 7 dicembre 1992, ha aggiunto all'elenco delle varieta' di
colza,  figuranti  nell'allegato  II  del  Reg.  (CEE) n. 2294/92, la
varieta'   "Briol"  che,  pertanto,  deve  essere  ritenuta  inserita
nell'allegato "E" della circolare n. D/1663 del 29/10/1992.
  In  merito poi al rispetto della data limite del 15 maggio entro la
quale  dovrebbe  essere avvenuta la semina e presentata la domanda di
compensazione,  si  ritiene  di dover evidenziare che, per il settore
della  soia,  e' stata avanzata alla Commissione CEE una richiesta di
deroga  per le province nelle quali, per ragioni di ordine climatico,
non  puo'  essere  totalmente  effettuata  la semina di detta coltura
entro la data sopra citata.
  Tale richiesta ha costituito oggetto di un primo esame da parte dei
competenti  Servizi  della  Commissione  CEE,  i quali hanno espresso
l'accordo  sul  principio  di rinviare la data di semina dal 15 al 31
maggio  1993,  pur  subordinando  tale decisione finale al parere del
competente Comitato di gestione.
  Ferma  restando,  al riguardo, ogni autonoma valutazione di ciascun
produttore  interessato,  si  fa  riserva, pertanto, di comunicare le
determinazioni finali che saranno adottate dalla Commissione CEE.
Nel  contempo  si  ritiene  opportuno  anticipare,  sulla  base delle
indicazioni  fornite dalla medesima Commissione CEE, le condizioni di
ammissibilita'  alla deroga in questione, a cui dovranno sottostare i
produttori  interessati per essere ugualmente ammessi al diritto alla
compensazione:
  a) le superfici a soia oggetto di domanda di compensazione dovranno
insistere  nelle  regioni  omogenee  indicate nell'allegato VII della
presente circolare;
  b)  la domanda di compensazione, da presentare entro la data limite
del  15  maggio,  rappresenta  per  la sola soia una dichiarazione di
intenzione  di  semina.  A  tal  fine deve essere barrata la relativa
casella C10 prevista al quadro C sez. IV;
  c)  la semina della soia dovra' essere effettuata NON OLTRE la data
limite  DEL  31  MAGGIO e dovra' avere per oggetto una superficie NON
SUPERIORE a quella indicata nella intenzione di semina;
  d)  la  conferma  di  semina,  redatta  conformemente  al modello D
dell'allegato  I, dovra' essere inoltrata entro il termine ultimo del
31 maggio 1993;
  e)  il mancato rispetto della data limite di inoltro della predetta
conferma  di  semina,  determinera' l'applicazione delle penalita' di
cui al precedente titolo I, par. 8.
3)  Riconoscimento  del  primo acquirente di semi di colza utilizzati
per  fini industriali o per produrre olio destinato ad uso alimentare
specifico (varieta' Bienvenu e Jet Neuf)
  Sono considerati primi acquirenti riconosciuti di semi di colza, ai
sensi  dell'art.  3,  par.  1,  lettere  c)  ed  e) del Reg. (CEE) n.
2294/92, le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di
un'impresa  di  trasformazione che abbiano concluso con il produttore
contratti  di coltivazione per la produzione di semi di colza per usi
industriali o per produrre olio destinato ad usi alimentari specifici
(varieta' Bienvenu e Jet-neuf).
  I  contratti  di  cui sopra devono contenere gli elementi di cui al
precedente titolo VIII - paragrafo 3).
  Al  fine di potere essere ammessi ad operare nell'ambito del regime
in  questione,  detti  primi  acquirenti dovranno essere riconosciuti
dall'AIMA,  sulla  base del possesso dei requisiti di cui sopra e del
rispetto della condizione e degli impegni qui di seguito elencati:
  -  depositare  presso  l'AIMA  i contratti di coltivazione entro la
data limite del 15 maggio antecedente ciascuna campagna;
  - tenere una specifica contabilita' (registri di carico e scarico),
sulla  base  delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e da esibire in
sede di controllo;
  -  consentire  l'accesso  ai  propri  impianti  agli incaricati del
controllo;
  -   tenere   tutta  la  documentazione  relativa  alle  transazioni
effettuate,  nonche'  una copia dei contratti di coltivazione e della
documentazione   comprovante  le  consegne  di  semi  effettuate  dal
produttore;
  -  immagazzinare  i  semi oggetto di contratto in locali diversi da
quelli  destinati alla conservazione di altri eventuali semi di colza
non oggetto di medesimi contratti.
  Per  quanto  riguarda  il  sistema  dei  contratti di coltivazione,
nonche'  del  riconoscimento  del primo acquirente, l'AIMA potra', al
fine   di   una  migliore  organizzazione  del  controllo,  prevedere
ulteriori condizioni di accesso alla misura.
  Ai  fini del riconoscimento di cui sopra il primo acquirente dovra'
presentare  all'AIMA apposita domanda, corredata dalla documentazione
prevista,   su   modello   conforme  all'allegato  V  della  presente
circolare, entro i termini seguenti:
  - il 15 aprile 1993 per la campagna 1993/94;
  -  il 30 settembre antecedente al raccolto, per le campagne succes-
sive,  nel  caso  di nuovi riconoscimenti. I primi acquirenti gia' in
possesso   di   riconoscimento  dovranno,  entro  la  predetta  data,
inoltrare all'A.I.M.A. una dichiarazione di sussistenza dei requisiti
richiesti  e  degli  impegni  sottoscritti  al riguardo nella domanda
iniziale.
  L'A.I.M.A.  avra' cura di provvedere al rilascio del riconoscimento
previo  accertamento  in loco dei requisiti dichiarati e del rispetto
delle condizioni previste.
4)  Controlli  amministrativi  per la concessione dell'anticipo della
compensazione
  L'A.I.M.A.   sottopone  tutte  le  relative  domande  ai  controlli
amministrativi  previsti  dall'art.  8,  par.  1,  del  Reg. (CEE) n.
3508/92  del  Consiglio e dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 3887/92 della
Commissione  al fine di verificare il rispetto di tutte le condizioni
di  concessione  della  compensazione indicate negli artt. 2 ed 8 del
Reg.   (CEE)   n.  2294/92  della  Commissione,  nonche'  di  evitare
l'indebita duplicazione degli aiuti.
  In particolare, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 par. 2
del  Reg. (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, nel settore dei semi oleosi
detti  controlli  devono  permettere  di verificare anche l'effettivo
diritto  all'anticipo  dei produttori nel quadro del regime generale,
al  fine  di rendere possibile la corresponsione dell'anticipo stesso
nei  tempi  che  saranno  stabiliti  dalla  Commissione  con apposito
regolamento  in corso di esame, nel quale verrebbero previsti termini
di  pagamento, anticipato e definitivo, analoghi a quelli fissati per
la campagna 1992/93.
  Al riguardo, l'A.I.M.A. potra' utilizzare le procedure di controllo
informatico stabilite per la campagna 1992/93, servendosi di tutte le
possibili  informazioni  utili di cui puo' disporre (v. Reg. (CEE) n.
2294/92, art. 2, parag. 1).
  In particolare, per quanto riguarda la quantita' di seme utilizzata
rispetto  alle  superfici  dichiarate,  sono  ritenute  plausibili le
domande  che  riportino  quantitativi di semi non inferiori al 60% di
quelli  indicati  nella tabella di cui all'allegato D della circolare
ministeriale n. D/1663 del 29/10/1992.
  Tuttavia,  il  produttore  che  abbia  utilizzato  una quantita' di
semente inferiore rispetto al predetto limite di plausibilita', deve,
per  beneficiare  del  diritto  all'anticipo dell'aiuto, giustificare
detta  quantita'  dimostrando,  con  documenti probanti allegati alla
domanda  di  aiuto  (etichette  della  semente,  peso  della semente,
modalita'   di   impiego,   dichiarazione   delle  ditte  sementiere,
autocertificazione  nei  casi di utilizzo di semente aziendali, ecc.)
di  avere  agito  in  conformita' di particolari tecniche agronomiche
previste  per  quella  determinata  varieta'  o  zona di coltivazione
interessata.
  Per  le  domande  che  riguardino  una quantita' di semi utilizzata
inferiore  al  60% e, in assenza della documentazione probante di cui
sopra, la plausibilita' potra' essere riconosciuta in tutti i casi in
cui  sussistono,  previo  accertamento  in  loco, le altre condizioni
stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.
                             TITOLO XIII
Disposizioni generali.
  Si  ritiene  utile  dover  sottolineare le seguenti disposizioni di
carattere comune:
  1.  L'art.  2,  par.  2  del regolamento CEE n. 3887/92 obbliga gli
Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie intese ad evitare
che la trasformazione di aziende agricole esistenti o la costituzione
di  nuove  aziende  dopo il 30.6.1992 possano costituire lo strumento
per  eludere  le  disposizioni  in materia di limiti al beneficio dei
premi  previsti per il settore zootecnico o di condizioni relative al
ritiro  dei seminativi previste nel quadro dei regimi di cui all'art.
1 del regolamento CEE n. 3508/92.
  Cio'  premesso,  e  nelle  more  della  costituzione di un apposito
schedario  basato  sulle  informazioni  acquisite  nel  primo anno di
applicazione  del  regime,  a  titolo  transitorio per la campagna di
commercializzazione  1993/94,  si considera come prova sufficiente ai
fini  dell'applicazione  della norma in causa, una dichiarazione resa
dal  produttore  che, sotto la propria responsabilita', anche penale,
attesti  che  la  situazione  aziendale  risultante  dalla domanda di
beneficio comunitario risale ad epoca anteriore al 30 giugno 1992.
All'uopo  e'  sufficiente  barrare  l'apposita casella posta in calce
alla domanda.
Nel  caso,  invece,  di  intervenuta trasformazione dell'azienda o di
nuova  costituzione  in  data  posteriore  a  quella sopra citata, il
produttore  interessato  deve barrare l'apposita casella prevista nel
modello  di  domanda  ed  allegare  una  relazione tecnica, redatta e
sottoscritta  da un tecnico-agricolo iscritto ad un ordine o collegio
professionale,  che  giustifichi  la  necessita' della trasformazione
sotto il profilo tecnico-economico.
Nel  caso di trasformazione intervenuta per effetto di compravendita,
successione  o  matrimonio  e' sufficiente la presentazione di idonea
documentazione  che  attesti  il mutamento dell'ordinamento giuridico
dell'azienda in conseguenza di detti eventi.
  2.  Il  produttore  deve comunicare all'A.I.M.A. eventuali cambi di
residenza   o   di   domicilio,   intervenuti   successivamente  alla
presentazione della domanda.
  La  comunicazione  va  effettuata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
  3.  In  tutti  i  casi in cui il provvedimento concessorio e' stato
emesso   sulla   base   di   presupposti  successivamente  verificati
insussistenti,  parzialmente  o  totalmente,  l'AIMA  ne  dispone  la
decadenza  recuperando gli importi eventualmente gia' erogati secondo
quanto  previsto dal titolo IV ed avviando, se del caso, le procedure
per  la  comminazione delle sanzioni amministrative e penali previste
dal   decreto-legge   27   ottobre   1986,  n.  701,  convertito  con
modificazioni  nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6 del 9 gennaio 1987, e, dal decreto-legge 7
settembre  1987,  n. 370, convertito con modificazioni, nella legge 4
novembre 1987, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
30 novembre 1987.
  4.  Le  informazioni  contenute  nelle  domande  presentate saranno
memorizzate   nella   banca   dati   dell'AIMA   e  rese  disponibili
contestualmente   nella   base   informativa  del  S.I.A.N.  (Sistema
Informatico  Agricolo  Nazionale)  al fine di consentire al Ministero
dell'Agricoltura   e   Foreste  -  Direzione  Generale  della  Tutela
Economica  dei  Prodotti Agricoli - l'effettuazione delle valutazioni
di  competenza,  le  elaborazioni  tese  a verificare l'impatto della
riforma  della  Politica  Agricola Comune, le eventuali necessita' di
adeguamento   della  stessa,  nonche'  l'espletamento  di  tutti  gli
adempimenti di notifica nei riguardi dell'Esecutivo comunitario.
                             TITOLO XIV
                         NOTE INTERPRETATIVE
A) Aiuto supplementare al grano duro.
  1)  La norma di cui all'art. 4, par. 3 del regolamento 1765/92, che
stabilisce  le  annate  di  riferimento  nell'ambito  delle  quali il
produttore  puo'  effettuare la sua scelta, va interpretata nel senso
che, a fronte delle singole campagne di commercializzazione riportate
in  detta  disposizione,  che  si  riferiscono  all'arco temporale di
pagamento  dell'aiuto,  occorre,  per una corretta applicazione della
misura, considerare la campagna di semina rispettiva.
  Ad  esempio,  per  la  campagna  di commercializzazione 1988/89, la
superficie  da  prendere  in  considerazione  e'  quella seminata nel
1987/88  ovviamente  per  la  parte  che  ha  costituito  oggetto  di
specifica domanda di aiuto.
  Si  ritiene  utile  ribadire quanto gia' precisato nella precedente
circolare n. D/1663 del 29.10.1992 e cioe' che la domanda deve essere
limitata  al numero di ettari per i quali il pregresso aiuto e' stato
versato  a titolo della campagna prescelta o non e' stato versato per
effetto  della  penalizzazione  applicata in relazione al superamento
del limite di tolleranza.
  L'AIMA  assicurera',  anche  attraverso  gli Organi regionali a suo
tempo  preposti  alla  ricezione, all'istruttoria e alla liquidazione
dell'aiuto  in  causa,  la  disponibilita'  dei  dati  occorrenti per
consentire al produttore la scelta dell'anno di riferimento.
  2)  Il produttore non e' obbligato a dichiarare, ai fini dell'aiuto
supplementare,   l'intera   superficie   dell'annata  di  riferimento
prescelta.
  Puo', infatti, riferirsi a parte di essa, senza pregiudizio per gli
  anni  successivi,  di  richiedere  l'aiuto  per  la totalita' della
  stessa.
Non e' ammessa, ovviamente, la possibilita' di richiedere l'aiuto
per un numero di ettari superiore alla superficie di base prescelta.
  3) Il diritto all'aiuto supplementare non e' necessariamente legato
alla  stessa  superficie  assunta  in  passato  e  presa a base nella
domanda.
  Infatti,  il  produttore  ha  diritto  di  richiedere  l'aiuto  con
riferimento  ad  una superficie, di dimensione non superiore a quella
di  base,  in qualunque luogo ubicata all'interno delle zone indicate
nell'allegato II del regolamento n. 1765/92.
  4) La regola del non superamento della superficie di base prescelta
trova  una deroga nel caso di trasferimento di terreni, intervenuto a
qualsiasi titolo.
  In  questo  caso,  infatti,  e'  possibile  superare  la superficie
individuale  aggiungendovi  quella  appartenente  ad altri produttori
che, congiuntamente alla utilizzazione del terreno, cedono il diritto
dell'aiuto sulle superficie in causa.
  Il  controllo  di  dette  operazioni e' assicurato dall'istituzione
dell'apposito albo in cui l'AIMA provvede a registrare, sulla base di
idonea  documentazione,  le cessioni, a qualsiasi titolo intervenute,
delle superfici e del relativo diritto all'aiuto.
B) Definizione di piccolo produttore.
  Il limite produttivo di 92 tonn costituisce la discriminante tra il
produttore ed il piccolo produttore.
  Se  un produttore presenta domanda di compensazione con riferimento
ad   aree  ubicate  in  due  o  piu'  zone  agricole,  la  superficie
complessiva  in causa, moltiplicata per i rendimenti stabiliti per le
singole zone, dara' il risultato in tonnellate che, come sopra detto,
ai  fini  dell'identificazione  del  piccolo  produttore,  non potra'
essere superiore a 92 tonn.
C) Definizione di azienda agricola.
  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, parag. 4, secondo trattino
del  regolamento  n.  3508/92  del  Consiglio  CEE, che istituisce un
sistema  integrato  di  gestione  e  di controllo di taluni regimi di
aiuti  comunitari,  per  azienda si intende l'insieme delle unita' di
produzione   gestite  dall'imprenditore,  quale  definito  dal  primo
trattino  della  medesima disposizione, che si trovano nel territorio
di uno Stato membro.
  Pertanto,   un'azienda   puo'   avanzare   una  sola  richiesta  di
compensazione  per  unita'  produttive  anche molto distanti fra loro
purche' facenti capo all'azienda stessa.
  E',  comunque, da precisare che il produttore che opera nell'ambito
del  "regime  generale"  deve  rispettare,  ai  fini dell'obbligo del
ritiro delle terre dalla produzione, la prevista proporzionalita' tra
la  superficie coltivata e quella posta in "set-aside" all'interno di
ciascuna  delle  diverse zone agricole per le quali avanza la domanda
di compensazione.
D) Ritiro delle terre dalla produzione.
  1.  Eccezione  alla  disposizione  di cui all'art. 3, par. 4, primo
trattino, del regolamento CEE n. 2293/92.
  In  via  generale,  le  superfici  ritirate  dalla produzione, come
precisato  nella  circolare  n.  D/1663 del 29.10.1992, devono essere
state   coltivate   dal   richiedente  nei  due  anni  precedenti  la
presentazione della domanda.
  Tale  disposizione  non si applica nei seguenti casi considerati, a
titolo esemplificativo dall'art. 3, parag. 4, primo trattino del Reg.
(CEE) n. 2293/92:
  a)   ordinamento  colturale  preesistente  in  relazione  al  quale
sussistevano  esigenze di rotazione correlate a specifiche situazioni
di ordine agronomico e pedoclimatico;
  b) ampliamento dell'azienda a causa di successione;
  c) nuovi insediamenti.
  La  sussistenza  di  tali  situazioni  deve  essere  opportunamente
documentata attraverso:
  -  attestazione rilasciata dall'Organo tecnico regionale localmente
operante  (Ispettorato  agrario,  Ufficio  agricolo  di  zona o altri
uffici  equipollenti)  per quanto concerne la fattispecie di cui alla
lettera a);
  -   certificazione  rilasciata  dall'Ufficio  di  registro  per  la
fattispecie  di  cui  alla  lettera b) e atto notorio o dichiarazione
sostitutiva di notorieta' per la situazione di cui alla lettera c).
  2.  Eccezione  alla  regola  di proporzionalita' in caso di aziende
ubicate in piu' regioni.
  La  disposizione giuridica relativa e' costituita dall'art. 4, par.
2 del regolamento n. 2293/92.
  Si tratta ora di individuare i criteri obiettivi che possono essere
applicati per le deroghe in causa.
  Tale   individuazione,   comunque,   non   puo'  prescindere  dalla
necessita'   di   evitare,   pur   nell'applicazione  rigorosa  della
regolamentazione   comunitaria,  che  si  riscontri  l'impossibilita'
pratica di conformarvisi o un eccessivo onere per il produttore.
  Pertanto,  d'intesa  con la Commissione CEE, sono stati individuati
le  seguenti  condizioni  obiettive  in  presenza delle quali si puo'
derogare al principio di proporzionalita' e cioe' che:
  -  le  superfici  in  causa siano situate in due o piu' regioni con
rendimenti identici riferiti a tutti i cereali;
  -  in  caso  di  ritiro  in  rotazione, l'obbligo del ritiro in una
"regione" considerata non sia superiore a 2 ettari o che le superfici
in causa siano contigue.
E) Trasferimento di superfici tra produttori.
  L'interpretazione  letterale  dell'art.  7,  par. 1 e dell'art. 10,
par.   2  del  regolamento  n.  1765/92,  che  concernono  l'oggetto,
porterebbe  alla  conclusione  che  un produttore puo' presentare una
valida  domanda  di  compensazione  solo a condizione che egli stesso
abbia  provveduto  alla  semina sulla restante superficie e che abbia
soddisfatto l'obbligo del ritiro.
Cio'  comporta  complicazioni  nel  caso di cambiamento di proprieta'
intervenuto durante il periodo che va dalla semina alla presentazione
della domanda di aiuto.
Si  ritiene  che  le  singole fattispecie che possono prodursi devono
trovare  soluzione  nello  spirito  delle disposizioni del Consiglio,
evitando, in particolare, ogni rischio di doppio pagamento dell'aiuto
per la stessa superficie.
Pertanto, in tale contesto, vige il principio generale interpretativo
in  base  al  quale  nel  caso  di cambiamento della proprieta' della
superficie  (in ordine alla quale si chiede l'aiuto), intervenuto tra
la semina e la presentazione della domanda ovvero, prima della semina
successiva,  la  destinazione  finale della compensazione deve essere
disciplinata   attraverso   convenzione   fra   le  parti  in  causa,
convenzione   che   deve  essere  notificata  all'AIMA  ai  fini  del
pagamento.
  In  difetto  di diversa statuizione tra le parti, i benefici di cui
trattasi  connessi  alla presentazione della domanda, sono attribuiti
al produttore che abbia provveduto alla presentazione della stessa.
F) Cumulo degli aiuti compensativi per le superfici messe a maggese e
taluni  aiuti  derivanti  dai  regolamenti CEE nn. 2328/91, 2780/92 e
2078/92 (misure a finalita' strutturali e di accompagnamento).
  Si  precisa  che  il cumulo degli aiuti previsti dalle sopra citate
disposizioni  comunitarie  e'  ammissibile  nella  misura  in  cui il
richiedente  rispetta  le  condizioni  di  accesso  prescritte  dalla
rispettiva regolamentazione comunitaria.
  E'  comunque  da  evidenziare  che  il  cumulo  in questione non e'
possibile  in caso di riposo delle terre effettuato in relazione alla
disposizione  di  cui  al  titolo  I›  del Reg. (CEE) n. 2328/91 e di
quello  derivante dall'obbligo previsto dall'art. 7 del Reg. (CEE) n.
1765/92.
G)  Calcolo  degli  aiuti  in  una  regione  dove  il mais gode di un
trattamento separato.
  La  disposizione giuridica in causa e' costituita dall'art. 2, par.
6,  dall'art.  3,  par.  1, II› capoverso e dall'art. 3, par. 2, IIIo
capoverso del regolamento CEE n. 1765/92.
  La  fattispecie  rappresentata  riguarda  la  sanzione da applicare
eventualmente  ai  piccoli produttori, in una zona dove il mais ha un
trattamento  separato  da  quello  degli  altri  cereali,  in caso di
superamento dell'area di base determinata per il comparto maidicolo.
  Sentita  anche  la  Commissione  CEE,  la risposta, alla luce delle
vigenti  disposizioni,  e'  che  non  vi  sono  motivate  ragioni per
trattare  i  piccoli  produttori,  nel  regime  semplificato, in modo
differente  a  seconda  che  operino in una regione con superficie di
base  separata  per il mais o in una regione ove tale separazione non
e' prevista.
  Infatti,  il  piccolo  produttore  subisce  unicamente  la sanzione
prevista  all'art. 2, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento n.
1765/92,  e,  cioe',  solo  nel  caso in cui la superficie di base e'
superata per tutte le domande di compensazione, mais incluso.
  Di  conseguenza, il calcolo della compensazione in una regione dove
il mais e' separato si deve effettuare nel modo seguente:
  -  se  e'  stato registrato il superamento della sola superficie di
base specifica per il mais o quella delle altre colture arabili (mais
escluso),  le  compensazioni  spettanti  al piccolo produttore per le
superfici  coltivate  a  mais  o altri prodotti, rispettivamente, non
subiscono riduzioni;
  -  se,  invece, e' stato registrato il superamento della superficie
di   base   totale  (mais  e  tutte  le  altre  colture  insieme)  la
compensazione  spettante  al  piccolo  produttore  e'  ridotta  della
percentuale di superamento accertata.
  Per  quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare,
si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti nella materia.
  Si  pregano  gli  Assessorati,  gli  Uffici  e le Organizzazioni in
indirizzo  di  voler,  con  ogni  mezzo  disponibile, dare la massima
diffusione alla presente circolare.
                                                 Il Ministro: FONTANA