IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
concernente  l'approvazione  del  piano di sviluppo delle universita'
per il triennio 1991-93;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31   gennaio   1992   concernente
autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale in merito
all'ordinamento didattico  del  corso  di  diploma  universitario  in
dietologia  e dietetica applicata espresso nell'adunanza del 9 luglio
1992;
  Sentita l'Associazione nazionale diplomati in dietologia;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di  aggiungere dopo la
tabella XLI- bis del medesimo, la tabella XLI- ter relativa al  corso
di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e'  aggiunto  il
diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che la facolta' di medicina  e  chirurgia  puo'  rilasciare  il
predetto diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.
  Dopo  la  tabella  XLI-bis,  annessa al citato decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XLI- ter  relativa  al  diploma
universitario   in  dietologia  e  dietetica  applicata.  L'anzidetta
tabella e' allegata al presente  decreto  di  cui  costituisce  parte
integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1993
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 299