Le   norme  CEE  in  materia  di  classificazione,  imballaggio  ed
etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)  sono  state
trasposte  nella  normativa italiana con decreto del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  223  (pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  146 del 23 giugno 1988). Le
modalita' dell'adeguamento alle norme suddette dei  presidi  sanitari
autorizzati  in  Italia  anteriormente  e' stato regolamentato con il
decreto ministeriale 2 agosto 1990,  n.  258  (supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990), ai sensi degli
articoli 7 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
223/1988.  Attualmente,  a conclusione della procedura prevista, sono
state approvate e  pubblicate  in  totale  3202  nuove  etichette  di
presidi sanitari classificati come "pericolosi" (decreto ministeriale
12  novembre  1991,  pubblicato  nel  supplemento  straordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1991,  e  relativi  errata-
corrige pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992
e  n.    192 del 17 agosto 1992 nonche' decreto ministeriale 7 agosto
1992,  pubblicato  nel  supplemento   straordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale n.  203 del 29 agosto 1992).
  Restano  classificati  come "non pericolosi" (e pertanto mantengono
le etichette gia' autorizzate) i presidi sanitari  ai  quali  non  e'
risultato  applicabile  il decreto del Presidente della Repubblica n.
223 del 1988.
  Si ritiene ora necessario richiamare l'attenzione delle istituzioni
preposte alla vigilanza ed al controllo in relazione agli adempimenti
prescritti dalla normativa italiana per i locali di vendita (art.  22
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 1255/1968) e per gli
acquirenti-utilizzatori di presidi  sanitari  (articoli  23,  24  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968).
  Il  nuovo  sistema di classificazione recato dal citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   223/1988   differisce   in   modo
significativo da quello preesistente. Non e', quindi, sorprendente il
fatto  che  per molti dei citati 3202 formulati la classificazione e'
ora cambiata.
  Per quanto riguarda lo  smaltimento  delle  scorte  difformi  dalla
normativa  attuale,  ma  conformi  a  quella previgente, l'art. 6 del
decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, in conformita'  a  quanto
stabilito  dall'art.  10,  comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, prevede  per  i  presidi  sanitari
rietichettati per l'adeguamento alle norme CEE:
    a)  un  termine  di  mesi  sei  per  l'utilizzazione  in  sede di
produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa
previgente, a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  delle  nuove
etichette;
    b)  un  termine  di  mesi  ventiquattro  per lo smaltimento delle
scorte  in  sede  di   commercializzazione   dei   presidi   sanitari
etichettati  ed  imballati conformemente alla normativa previgente, a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 258
del 1990 (scadenza: 12 settembre 1992).
  Il termine per lo smaltimento delle scorte esistenti negli esercizi
di vendita, di cui al precedente punto b), e' stato differito  all'11
dicembre  1993  dal  decreto ministeriale 16 novembre 1992 (*), per i
presidi sanitari le cui etichette sono state approvate con i  decreti
ministeriali del 12 novembre 1991 e del 7 agosto 1992.
  Si   fa   presente  che  la  proroga  di  cui  sopra  si  riferisce
esclusivamente alla commercializzazione nei  punti  di  vendita,  con
esclusione  di  produttori e titolari delle registrazioni dei presidi
sanitari in questione. L'adozione del provvedimento di  cui  trattasi
ha tenuto conto, fra l'altro, della difficolta' dei c.a. 10.000 punti
di  vendita  a  smaltire in un ristretto lasso di tempo una quantita'
rilevante delle scorte di prodotti (c.a. 15.000  tonnellate,  secondo
le  stime del Ministero dell'industria), il cui uso e' caratterizzato
da stagionalita'.
  Per   garantire    il    rispetto    degli    obblighi    derivanti
dall'applicazione delle norme CEE si invitano i titolari dei punti di
vendita  a  non  accettare  ulteriormente partite di presidi sanitari
etichettati  in  difformita'  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 223 del 1988 al fine di evitare che alla nuova scadenza
persistano  scorte  di  presidi  sanitari  i  quali  dovranno  essere
smaltiti come rifiuti tossici o nocivi.
                                              Il Ministro: DE LORENZO
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   (*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993.