Le norme CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) sono state trasposte nella normativa italiana con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 23 giugno 1988). Le modalita' dell'adeguamento alle norme suddette dei presidi sanitari autorizzati in Italia anteriormente e' stato regolamentato con il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990), ai sensi degli articoli 7 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988. Attualmente, a conclusione della procedura prevista, sono state approvate e pubblicate in totale 3202 nuove etichette di presidi sanitari classificati come "pericolosi" (decreto ministeriale 12 novembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1991, e relativi errata- corrige pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992 e n. 192 del 17 agosto 1992 nonche' decreto ministeriale 7 agosto 1992, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 29 agosto 1992). Restano classificati come "non pericolosi" (e pertanto mantengono le etichette gia' autorizzate) i presidi sanitari ai quali non e' risultato applicabile il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988. Si ritiene ora necessario richiamare l'attenzione delle istituzioni preposte alla vigilanza ed al controllo in relazione agli adempimenti prescritti dalla normativa italiana per i locali di vendita (art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968) e per gli acquirenti-utilizzatori di presidi sanitari (articoli 23, 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968). Il nuovo sistema di classificazione recato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988 differisce in modo significativo da quello preesistente. Non e', quindi, sorprendente il fatto che per molti dei citati 3202 formulati la classificazione e' ora cambiata. Per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte difformi dalla normativa attuale, ma conformi a quella previgente, l'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, prevede per i presidi sanitari rietichettati per l'adeguamento alle norme CEE: a) un termine di mesi sei per l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente, a decorrere dalla data di pubblicazione delle nuove etichette; b) un termine di mesi ventiquattro per lo smaltimento delle scorte in sede di commercializzazione dei presidi sanitari etichettati ed imballati conformemente alla normativa previgente, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 258 del 1990 (scadenza: 12 settembre 1992). Il termine per lo smaltimento delle scorte esistenti negli esercizi di vendita, di cui al precedente punto b), e' stato differito all'11 dicembre 1993 dal decreto ministeriale 16 novembre 1992 (*), per i presidi sanitari le cui etichette sono state approvate con i decreti ministeriali del 12 novembre 1991 e del 7 agosto 1992. Si fa presente che la proroga di cui sopra si riferisce esclusivamente alla commercializzazione nei punti di vendita, con esclusione di produttori e titolari delle registrazioni dei presidi sanitari in questione. L'adozione del provvedimento di cui trattasi ha tenuto conto, fra l'altro, della difficolta' dei c.a. 10.000 punti di vendita a smaltire in un ristretto lasso di tempo una quantita' rilevante delle scorte di prodotti (c.a. 15.000 tonnellate, secondo le stime del Ministero dell'industria), il cui uso e' caratterizzato da stagionalita'. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme CEE si invitano i titolari dei punti di vendita a non accettare ulteriormente partite di presidi sanitari etichettati in difformita' del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988 al fine di evitare che alla nuova scadenza persistano scorte di presidi sanitari i quali dovranno essere smaltiti come rifiuti tossici o nocivi. Il Ministro: DE LORENZO ______________________ (*) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993.